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Ordinanza — n. 7394/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows subsidiary unjust enrichment claim despite lack of regional accreditation for vegetative patient care.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7394/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court partially overturned a lower court decision that dismissed a hospital's claim for payment regarding care for vegetative patients. While the court upheld the rule that public funding requires regional accreditation, it found the dismissal of the subsidiary unjust enrichment claim legally flawed. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal for a new examination of this specific claim.

Regesto Legislator

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Art. 8 d.lgs 30/12/1992 n. 502; Art. 6 legge 23/12/1992 n. 724; Art. 2041 c.c.: Although regional accreditation is required for public funding of specific services, a subsidiary claim for unjust enrichment regarding the same factual matrix remains admissible if connected to the primary contractual dispute.

Parole chiave

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unjust enrichment regional accreditation vegetative patients subsidiary claim public health system contractual performance remand for retrial accredito per compiti assistenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 8 d.lgs 30 dicembre 1992 n. 502
E' principio consolidato che, nell'ambito del SSN, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dall'art. 8 del d.lgs 30 dicembre 1992 n.502, poi integrato dall'art.
Art. 6 della legge 23 dicembre 1992 n. 724
8 del d.lgs 30 dicembre 1992 n.502, poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1992 n. 724 - non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la P.A.
Art. 2041 c.c.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile (e quindi per non avere deciso sul merito della) domanda proposta in via subordinata dal Policlinico, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
art. 2041 c.c
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile (e quindi per non avere deciso sul merito della) domanda proposta in via subordinata dal Policlinico, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
art. 183 c.p
Il motivo è fondato, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale, la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata in via subordinata con memoria ex art. 183 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17711 del 2014
Cass. n. 9633 del 2022
Cass. n. 9633 del 2022, n.
Cass. n. 3127 del 2021
SU n. 22404 del 2018
3127 del 2021, SU n. 22404 del 2018).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4747/2017 R.G. proposto da: POLICLINICO SAN MARCO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell'avvocato AURICCHIO ANTONIO (RCCNTN62L06L259D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GNIGNATI PAOLO (GNGPLA61M31L736P) -ricorrente- contro AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI AMENDOLA, presso lo studio dell'avvocato VERINO MARIO ETTORE (VRNMTT39P03H501I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZAMBELLI FRANCO (ZMBFNC43A05D3253) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1824/2016 depositata il 16/08/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. FATTI DI CAUSA Il Policlinico San Marco spa agiva in via monitoria nei confronti della Azienda ULSS 12 Veneziana (di seguito ULSS 12) per il pagamento di C 28.827,86, oltre spese e accessori, esponendo di aver eseguito un'attività di ricovero di pazienti in stato vegetativo in coma persistente sulla base di uno specifico accordo con la ULSS 12 e di avere provveduto a fatturare l'attività assistenziale svolta, emettendo una prima fattura per la normale attività assistenziale ospedaliera e una seconda fattura, rimasta impagata, per i maggiori costi riguardanti l'attività assistenziale prestata ai pazienti in stato vegetativo.

Il Tribunale di Venezia, in accoglimento dell'opposizione della ULSS 12, revocava il decreto ingiuntivo emesso, rilevando che lo svolgimento dell'attività in favore dei pazienti in stato vegetativo per essere remunerata avrebbe richiesto l'emissione di un decreto regionale di specifico accreditamento che non vi era stato, e dichiarava inammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento, in quanto proposta dal Policlinico quale parte opposta nel giudizio e, quindi, nuova rispetto alla domanda di adempimento contrattuale. Il gravame del Policlinico veniva rigettato dalla Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 16 agosto 2016, la quale evidenziava che era assente la autorizzazione regionale per il pagamento del corrispettivo relativo al ricovero dei pazienti in stato vegetativo e che la domanda di indebito arricchimento non era ammissibile poiché non integrava una reconventio reconventionis determinata dall'opposizione della ULSS 12, la quale non aveva proposto domande o eccezioni nuove ma era rimasta nell'ambito della domanda tracciata dal Policlinico.

Il Policlinico ha proposto ricorso per cassazione, resistito dall'Azienda ULSS 12. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il Policlinico ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di numerose disposizioni, addebitando alla Corte territoriale di avere errato laddove aveva affermato che solo in presenza di un provvedimento regionale autorizzativo il Policlinico avrebbe potuto richiedere un contributo economico per le prestazioni rese a pazienti in stato vegetativo. Il motivo è infondato. E' principio consolidato che, nell'ambito del SSN, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dall'art. 8 del d.lgs 30 dicembre 1992 n.502, poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1992 n. 724 - non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la P.A. e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria; ne consegue che non può essere posto a carico dell'ente pubblico alcun onere di erogazioni di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali (ex plurimis, Cass. n. 17711 del 2014).

Il provvedimento di accreditamento individua tassativamente le prestazioni erogabili dalla struttura sanitaria, con l'effetto che le prestazioni eccedenti o diverse rese dalla struttura - come nella specie, quelle in favore dei pazienti in stato vegetativo - non sono a carico dell'ente pubblico. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile (e quindi per non avere deciso sul merito della) domanda proposta in via subordinata dal Policlinico, ai sensi dell'art. 2041 c.c. Il motivo è fondato, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale, la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata in via subordinata con memoria ex art. 183 c.p.c.

è ammissibile ove si riferisca - come nella specie - alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e, quindi, allo stesso bene della vita, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta (cfr. Cass. n. 9633 del 2022, n. 3127 del 2021, SU n. 22404 del 2018). In conclusione, rigettato il primo motivo e accolto il secondo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, per nuovo esame sulla domanda di ingiustificato arricchimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo e, in accoglimento del secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese. Roma, 17 novembre 2022 COME SUPIREMADICASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositata