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Ordinanza — n. 7392/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties signed transaction and renounced appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7392/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible but extinguished the proceedings because the parties formally renounced the litigation. The appellants and the respondent had previously signed a settlement agreement in 2018, which included a commitment to withdraw the cassation appeal. Consequently, the court ruled that no further judicial decision was necessary given the parties' explicit withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is extinguished when the parties validly renounce the litigation, rendering further judicial intervention unnecessary.

Parole chiave

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withdrawal of appeal settlement agreement extinction of proceedings cassation renunciation unified contribution rinuncia all'espropriazione deduzione delle spese di manutenzione di immobili ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
hanno allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
9057 - 2017 R.G.; dà atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art.
art. 390 cod. proc. civ
hanno allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9057 - 2017 R.G. proposto da: AGOSTINELLI MARIA - c.f. GSTMRA28R49H501D - VENTURINI OMERO - c.f. VNTMR047L15H501V - VENTURINI MASSIMO - c.f. VNTMSM57S01H501V - STAGLIANO' ANNALISA - c.f. STGNLS51H56H501W - VENTURINI MARIA STELLA - c.f. VNTMST84858H501R - VENTURINI ARIANNA - c.f. VNTRNN81M59H501P - PARCO della MURATELLA - c.f./p.i.v.a. 06873361007 - in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Giovanni Antonelli, n. 15, presso lo studio dell'avvocato Patrizio Leozappa che li rappresenta e difende in virtù di procure speciali su fogli allegati in calce al ricorso.

RICORRENTI contro ANAS s.p.a. - c.f. 80208450587 - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTEavverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma dei 21.9/4.10.2016, udita la relazione nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 del consigliere dott. Luigi Abete, preso atto che i ricorrenti Massimo Venturini, Annalisa Staglianò, Maria Stella Venturini, Arianna Venturini e la "Parco della Muratella" s.r.l. hanno allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 21.5.2022 al ricorso iscritto al n. 9057 - 2017 R.

G. (hanno riferito che tutti gli iniziali ricorrenti e la controricorrente hanno in data 18.5.2018 sottoscritto atto di transazione, con impegno a sottoscrivere rinuncia al ricorso per cassazione e al controricorso); preso atto che in data 27.2.2020 è deceduta Maria Agostinelli ed in data 17.5.2021 è deceduto Omero Venturini; preso atto che la controricorrente, "Anas" s.p.a., ha dichiarato parimenti in data 21.5.2022 di aderire alla dichiarazione di rinuncia con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.P.R.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;

P.Q.M.

la Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto da Maria Agostinelli, Omero Venturini, Massimo Venturini, Annalisa Staglianò, Maria Stella Venturini, Arianna Venturini e dalla "Parco della Muratella" s.r.l. ed iscritto al n. 9057 - 2017 R.G.; dà atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.P.R. Così deciso in Ro