Cassation court dismisses appeal due to joint extinction of proceedings by both parties under Article 391 CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following a joint request by both parties to terminate the proceedings. The appellant, Aimola Umberto, had previously lost an opposition to a payment order and an appeal against a lower court judgment regarding a fee for organizing an event. The court ruled that the joint extinction of the lawsuit under Article 391 of the Code of Civil Procedure automatically terminated the case without further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; When both parties in a civil proceeding jointly request the extinction of the lawsuit, the court must declare the case extinguished, thereby terminating all pending appeals and judgments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2629/2018 R.G. proposto da : AIMOLA UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. PAULUCCI DE’CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato SANDULLI PIERO (SNDPRI54C10H501D) rappresentato e difeso dall’avvocato PENNETTA PIERLUIGI (PNNPLG59H09L103J) -ricorrente- contro HOTEL CARLTON SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SECCIA GIAMPIERO (SCCGPR74C03E435D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO L ’ AQUILA n. 1032/2017 depositata il08/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. RILEVATO che il sig. Aimola Umberto si è visto rigettare dal Tribunale di Chieti l’opposizione a decreto ingiuntivo per l’importo di € 17000,00, richestogli a titolo di compenso per il soggiorno degli ospiti del “Comitato Organizzatore Chieti 2007”, del quale egli era vicepresidente,presso la società Hotel Carlton srl; che la Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza del 7 giugno 2017, ha rigettato i motivi di gravame proposti da Aimola, avverso la quale egli ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla società Hotel Corallo; che le parti hanno presentato tempestiva e rituale istanza congiunta di estinzione del giudizioper rinunzia al ricorso; che deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, a norma dell’art.391 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudiziodi