Cassation court quashes appeal for failure to verify EU state aid compatibility before enforcing regional slaughter indemnity law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision ordering the payment of slaughter indemnities to a cattle farmer. The appellant argued that the regional law creating these payments constituted a new state aid measure requiring prior notification to the European Commission, as it lacked the necessary financial coverage and compatibility approval. The court ruled that the lower court failed to conduct the mandatory preliminary control under EU state aid rules, necessitating a remand for factual verification of exemptions and potential notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 108 TFUE; Art. 25 comma 16 L.R. Siciliana n. 19/2005: National courts must verify state aid compatibility and notify the Commission before enforcing regional laws establishing aid measures that do not fall under existing exemptions.
Parole chiave
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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30586/2018 R.G. proposto da : AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACHERUSIO 18, presso lo studio dell’avvocato FERRANTE FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato DE LUCA PIETRO (DLCPTR57S28B202D) -ricorrente- contro DORATAANTONINO - intimato - avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO CATANIA n. 1440/2018 depositata il19/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
FATTI DI CAUSA Con decreto ingiuntivo del 12 maggio 2011, il Tribunale di Siracusa intimava all’Azienda Usl n.8 di Siracusa di pagare la somma di € 48.504,00 a Dorata Antonino, titolare di azienda di allevamento di bovini, a titolo di indennizzo per l’abbattimento di n.94 capi bovini affetti da brucellosi, negli anni 2004-2010, ai sensi dell’art. 1 della L.R. Siciliana n. 12 del 1989. La predetta Azienda Usl (ASP di Siracusa) proponeva opposizione, deducendo l’inesistenza del credito azionato per l’assenza delle due condizioni cui il pagamento dell’indennità, ai sensi della L.R. n.12 del 1989, era subordinato, ossia la copertura finanziaria e la verifica preventiva di compatibilità con il regime degli aiuti di Stato da parte della Commissione Europea.
Il Tribunale la rigettava e la Corte d’appello di Catania, con sentenza dell’11 giugno 2018, confermava la sentenza del giudice di prime cure, rilevando che l’appellante, laddove aveva dedotto il mancato rifinanziamento della misura indennitaria dopo il 31 dicembre 1997 (fino a questa data la copertura finanziaria era pacifica), aveva omesso di considerare che l’art. 25, comma 16, della L.R. Siciliana n.19 del 2005 aveva espressamente autorizzato la spesa per il perseguimento delle finalità di cui all’art.1 della L.R. n.12 del 1989 anche per il periodo 2000-2006, richiamando altresì, per il periodo successivo al 2006, l’art. 3, comma 2, lett. i), della L.R.
Siciliana n. 10 del 1999 e successive integrazioni. La Corte rilevava che l’obbligo di pagamento dell’indennità de quo trovava fondamento nella stessa legge regionale istitutiva della misura; che la normativa introdotta dalla L.R. n. 12 del 1989 non era idonea a configurare un regime di aiuti di Stato, avendo già superato il vaglio di compatibilità con decisione della Commissione Europea dell’11 dicembre 2002, seppure con riferimento al periodo 1993- 1997; che l’indennità in questione non costituiva un aiuto in senso tecnico, essendo diretta a reintegrare il patrimonio aziendale dell’imprenditore che subisce un sacrificio economico a seguito dell’abbattimento dei propri animali per ragioni di sanità pubblica; la Corte rigettava l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.Avverso tale provvedimento la ASP di Siracusa ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi e a una memoria.
Dorata Antonino non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ASP ricorrente imputa alla sentenza gravata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 108, comma 3, TFUE e degli artt. 87, par. 1, e 88, par. 3, del Trattato CEE, per avere la Corte catanese ritenuto che la normativa siciliana in materia (art. 25 della L.R. n. 19 del 2005) non configurasse un regime di aiuto di Stato incompatibile con il Trattato CEE, avendo erroneamente riconosciuto a Dorata Antonino il diritto di percepire l’indennità aggiuntiva per i capi bovini affetti da brucellosi, senza il preventivo giudizio favorevole di compatibilità della Commissione europea; in subordine, la ricorrente chiede di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE affinché si pronunci sulla compatibilità con gli artt. 107 e 108 TFUE (artt. 87 e 88 TCE) della misura indennitaria prevista dall’art. 1 della L.R. n.12 del 1989 a favore degli operatori del settore zootecnico costretti ad abbattere il bestiame affetto da malattie infettive, come rideterminata e finanziata dall’art. 25, comma 16, della L.R. n.19 del 2005,e sulla questione dell’esistenza di un obbligo di notifica preventiva alla Commissione Europea della ridetta disposiz ione regionale che aveva rifinanziato gli indennizzi per gli anni successivi al 2000.
Il motivo è fondato nei seguenti termini. Sulla questione controversa in causa è intervenuta, sollecitata da questa Corte con ordinanza n. 3523 del 2019, la Corte di Giustizia UE, la quale si è espressa affermando che « L’articolo 108, paragrafo3, TFUE dev’essere interpretato nel senso che una misura istituita da uno Stato membro, destinata a finanziare, per un periodo di più anni e per un importo di euro20 milioni, da un lato, un’indennità a favore degli allevatori costretti ad abbattere animali affetti da malattie infettive e, dall’altro, il compenso dovuto ai veterinari liberi professionisti che hanno partecipato alle misure di risanamento, dev’essere assoggettata alla procedura di controllo preventivo prevista da tale disposizione, qualora tale misura non sia coperta da una decisione di autorizzazione della Commissione europea, salvo che essa soddisfi le condizioni previste dal regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli107 e 108 [TFUE], alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.1857/2006, o le condizioni previste dal regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione, del 18dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli107 e 108 [TFUE] agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo» (sentenza 20 maggio 2021, C-128/19).
Successivamente questa Corte, facendo applicazione del principio enunciato dal giudice europeo, ha stabilito che l’art. 25, comma 16, della L.R. Siciliana n. 19/2005 non costituisce «un aiuto esistente», rappresentando una modifica (con l’ampliamento o la limitazione della gamma dei beneficiari di un regime di aiuti approvato, la proroga della durata di tale regime, l’aumento della dotazione assegnata) di carattere non puramente formale o amministrativo delle misure già oggetto di valutazione della Commissione con la decisione del 2002 (che non aveva sollevato obiezioni rispetto all’art. 11 della L.R.
Siciliana n. 40/1997 e dell’art. 7 della L.R. Siciliana n. 22/1999, che avevano ad oggetto il finanziamento dell’indennità già prevista in relazione agli animali abbattuti tra il 1993 e il 1997). Ne consegue che la legge del 2005, non rientrando nell’autorizzazione concessa con riferimento a leggi finanziarie anteriori, deve essere considerata un «nuovo aiuto» (cfr. Cass. n. 16843 del 2022) per il quale potrebbe essere necessaria la previa notifica alla Commissione, cui è riservata la valutazione di compatibilità delle misure d’aiuto con il mercato comune.
La necessità di notifica – si deve precisare – presuppone che l’aiuto in questione non rientri tra i casi di esenzione previsti dagli artt. 3 e 26 del Regolamento n. 702/2014, ma la verifica dell’effettivo rispetto delle condizioni di esenzione prescritte dai citati Regolamenti, ai fini della compatibilità con l’art.108 TFUE dell’art.25, comma 16, L.R. n. 19/2005, implica accertamenti fattuali che devono essere demandati al giudice di merito in sede di rinvio. Ove detto giudice accerterà che non sussistano i presupposti di tali speciali esenzioni, dovrà provvedere alla notifica e astenersi dal dare esecuzione alla legge stessa pima che la procedura abbia condotto alla decisione finale della Commissione, la quale, se accerterà l’incompatibilità della misura di aiuto con il mercato comune, sarà vincolante per il giudice nazionale e comporterà l’invalidità delle norme di legge e degli atti in forza dei quali l’aiuto è stato erogato.
In conclusione, non avendo la Corte territoriale rispettato il procedimento di controllo preventivo sulle misure d’aiuto, di cui all’art. 108 TFUE, la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo e assorbito il secondo, è cassata con rinvio alla Corte territorialeper un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e, in relazione al motivo accol