Italian court quashes appeal ruling on eviction liability in bankruptcy auction due to lack of res judicata.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision which had established res judicata regarding the bankruptcy administrator's liability for eviction. The appellants argued that the final judgment excluded the administrator's responsibility for selling a property lacking building permits, while the administrator contended the lower court correctly applied the final ruling. The court held that the definitive judgment only addressed the obligation to obtain permits, not the liability for the omission to disclose the lack of permits during the auction, thereby rejecting the claim of res judicata on the liability issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 29 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The final judgment excluding the bankruptcy administrator's duty to obtain permits does not establish res judicata regarding their liability for failing to disclose the absence of building permits during the auction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
19,proposto da Rotondo Francesco, Rotondo Nino, rappresentatie difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati Andrea Nencha e Nino Rotondo, questo secondo anche quale procuratore in causa propria, elettivamente domiciliatisi in Roma, alla via Portuense, n. 104, presso il dott. Fabio Trinca -ricorrenti- contro Fallimento di s.n.c. S.I.E.M.O. , in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Paola Zaurito, con la quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via Barnaba Tortolini, n. 30, presso lo studio Placidi -controricorrente- Oggetto:
Fallimento - Acquisto da aggiudicatario- Evizione parziale- Strumenti di tutela.RG n. 7895/20 Angelina - Maria Perrino estensore per la cassazione della sentenza del 30dicembre 2019 della c orte d’appello di Bari; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 15 febbraio 2023 dal consigliere Angelina-MariaPerrino. Fatti di causa Emerge dagli atti che Francesco Rotondo e Nino Rotondo parteciparono a un’asta fallimentare concernente un’unità immobiliare allibrata in catasto come C1, ossia come locale commerciale, e se l’aggiudicarono.
Dopo l’aggiudicazione accertarono, però, che l’immobile, già costruito, sia pure in mancanza di concessione edilizia e del certificato di agibilità e di accatastamento, aveva la destinazione urbanistica di porticato senza volumi. I due aggiudicatari proposero quindi azione di risarcimento dei danni nei confronti del curatore del fallimento alienante, quello di s.n.c. S.I.E.M.O., che a loro dire fu dichiarata inammissibile nel doppio grado di merito perché proposta nelle forme ordinarie, con sentenza divenuta cosa giudicata. Francesco Rotondo e Nino Rotondo proposero allora domanda ex art. 101 l.fall., per ottenere l’ammissione dei loro crediti in prededuzione nel passivo del fallimento, nonché la compensazione di questi credit i con quello vantato dal curatore a titolo di spese del giudizio definito con la pronuncia d’inammissibilità.
Il Tribunale di Bari rigettò la domanda, e la Corte d’appello di Bari ha respinto l’appello proposto dai due soccombenti contro la pronuncia. A fondamento della decisione, il giudice d’appello ha evidenziato che la sentenza coperta da giudi cato , invocata dagli appellanti, in realtà avevadichiarato inammissibile la sola domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione non goduti, oltre a quelli successivi alla proposizione della domanda e sino alla data in cui l’immobile fossestato reso agibile e idoneo all’uso per il quale RG n. 7895/20 Angelina - Maria Perrino estensore era stato venduto; avevainvece rigettato nel merito la domanda di condanna del curatore a compiere ogni attività per il rilascio della concessione in sanatoria, per la variazione catastale e per il ritiro del certificato di agibilità, perché aveva ritenuto che i relativi oneri gravassero sugli aggiudicatari.
Sicché la corte d’appello ha sostenuto che sull’insussistenza della responsabilità del curatore si fosse formato il giudicato; e per conseguenza ha escluso lasussistenza del credito risarcitorio vantato e la possibilità di ammetterlo al passivo, riconoscendo i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. per la pretestuosità dei motivi d’impugnazione e la condotta dilatoria degli appellanti. Contro questa sentenza propongono ricorso Francesco Rotondo e Nino Rotondo per ottenerne la cassazione, che affidano a otto motivi illustra ti con memoria, cui il curatore replica con controricorso, parimenti corredato di memoria.
Motivi della decisione 1.- Co i primi quattro motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché connessi, parte ricorrente lamenta: - ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 23, 24, 52, 92, 101 l.fall., in relazione all’art.111 Cost., e, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., perché la corte d’appello per un verso, mediante l’acritico richiamo della sentenza di primo grado, non avrebbe esplicitato il proprio ragionamento e, per altro verso, avrebbe ravvisato e applicato un giudicato, scaturente dalla definitività della sentenza con la quale il tribunale ha definito il giudizio promosso in via ordinaria contro il curatore, in realtà insussistente, per la natura della pronuncia, di mero rito (primo motivo); - ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 24, 52, 92, 101 e ss. l.fall., in relazione all’art. 112 c.p.c., là dove la RG n. 7895/20 Angelina - Maria Perrino estensore corte d’appello ha ritenuto coperta da giudicato la questione sottoposta al suo esame concernente i crediti risarcitori vantati nei confronti del curatore, benché la sentenza divenuta definitiva, oltre che in rito, è stata comunque pronunciata da un giudice funzionalmente incompetente per materia(secondo motivo); - ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 23, 24, 52, 92, 101 e ss. l.fall., in relazione all’art. 25 Cost., nonché degli artt. 5, 38, 42, 353 c.p.c., perché la corte d’appello, convenendo col tribunale fallimentare, giudice dichiarato competente, ha richiamato la pronuncia di un giudice funzionalmente incompetente allo scopo di affermare la valenza di un giudicato formatosi dinanzi a quest’ultimo, così violando il principio del giudice naturale (terzo motivo); - ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 324 c.p.c., nonché dell’art. 2909 e ss. c.c., in riferimento agli artt. 23, 24, 52, 92, 101 e ss. l.fall., per l’omesso esame del fatto storico principale oggetto di discussione, consistente nella pronuncia d’inammissibilità di tutte le domande con la sentenza divenuta definitiva emessa dal tribunale di Bari in sede ordinaria, idoneo a escludere il giudicato che, invece, la corte d’appello ha applicato (quarto motivo). 1.1.-I quattro motivi, frammentazione di un’unica censura che assume, sotto diverse angolazioni, l’insussistenza del giudicato scaturente dalla richiamata sentenza definitiva, sono fondati, sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate. 2.- Contrariamente a quanto affermato dalla corte d’appello, difatti, nessun giudicato si è formato sull’insussistenza della responsabilità del curatore.
Come emerge da Cass. n. 23646/11, difatti, che ha rigettato il ricorso dei ricorrenti contro la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Bari nel giudizio civile prodromico alla domanda d’insinuazione al passivo, la statuizione divenuta definitiva è soltanto RG n. 7895/20 Angelina - Maria Perrino estensore quella che esclude l’obbligo del curatore di porre in essere ogni attività necessaria per il rilascio della concessione in sanatoria, della variazione catastale e del certificato di agibilità, a norma dell’art. 46 del d.P.R. n. 380/01: non v’è, invece, alcun giudicato in ordine all’insussistenza della responsabilità del curatore per aver taciuto nel bando di gara che l’immobile posto in vendita era privo di licenza edilizia e del certificato di agibilità, atteso che il relativo accertamento non è certo esaurito da quello concernente l’inesistenza dell’obbligo di facere oggetto della pronuncia ormai definitiva. 2.1.- Questa responsabilità resta dunque da accertare; il che comporta, in accoglimento dei motivi, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla C orte d’appello di Bari in diversa composizione. 3.-Ne risultano assorbiti il quinto motivo di ricorso, col quale i ricorrenti lamentano,ex art. 360, comma 1, n. 3 e all’occorrenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 46 del d.P.R. n. 380/01, in riferimento agli artt. 112 e 115 c.p.c., là dove la corte d’appello avrebbe trascurato che la responsabilità del curatore deriverebbe dall’aver egli omesso di fornire le informazioni sulle irregolarità tecniche, urbanistiche e amministrative in sede di asta fallimentare, benché ne fosse pienamente a conoscenza; il sesto motivo di ricorso, col quale i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 96 c.p.c., là dove la corte d’appello ha ritenuto che la lite da loro intrapresa fosse temeraria; il settimo motivodi ricorso, col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 184 c.p.c., in riferimento all’art.2697 c.c. là dove è stato escluso il diritto degli istanti di provare ad adiuvandum il loro assunto, non ché l’ottavo motivo di ricorso, col quale si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 24 Cost., dell’art. 1175 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., perché il curatore, pur RG n. 7895/20 Angelina - Maria Perrino estensore consapevole delle difformità tecniche, urbanistiche e amministrative dell’immobile, le ha taciute.
Per questi motivi La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione. Così decisoin Roma, il 15 febbrai