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Ordinanza — n. 7333/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy appeal due to lack of interest after opposing party's debt claim was rejected.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7333/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the bankruptcy appeal inadmissible due to a subsequent lack of interest in the matter. The opposing bank had previously lost its claim for debt inclusion in the bankruptcy estate, yet the bankruptcy trustee attempted to appeal the prior cassation ruling. The court ruled that a unilateral declaration of lost interest by the trustee does not extinguish the proceedings but instead constitutes a withdrawal, rendering the appeal inadmissible under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 390, Art. 100 c.p.c.: A unilateral declaration of lost interest by a party does not terminate proceedings but equates to a withdrawal, resulting in the inadmissibility of the appeal if statutory requirements for valid withdrawal are not met.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of interest unilateral withdrawal inadmissibility bankruptcy appeal procedural withdrawal cessation of interest cassation appeal documenti bancari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 100 c.p.c.
Infatti, in ogni caso in cui la rinuncia al ricorso non sia conforme ai presupposti di legge, la sopravvenuta carenza di interesse (art. 100 cod.proc.civ.) comporta l'inammissibilità del ricorso (Cass.S.U.
Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.
art. 390 cod.proc.civ
art. 100 cod.proc.civ
Infatti, in ogni caso in cui la rinuncia al ricorso non sia conforme ai presupposti di legge, la sopravvenuta carenza di interesse (art. 100 cod.proc.civ.) comporta l'inammissibilità del ricorso (Cass.S.U.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 25625/2020
Cass.S.U. 28182/2020
100 cod.proc.civ.) comporta l'inammissibilità del ricorso (Cass.S.U. 28182/2020).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 12836-2021 proposto da: FALLIMENTO CENERENTOLA DI DI TELLA FRANCESCO & C. SNC NONCHE' DEI SOCI UCCIERO LAURA,DI TELLA FRANCESCO,MENGOZZI MARTA, DI TELLA ANTONIO,DI TELLA CANDIDA in persona del Curatore e rappresentati e difesi dall'Avvocato Marco Casanova in forza di procura speciale in calce al ricorso e con domicilio telematico all'indirizzo marco.casanova@avvocatismcv.it ; - ricorrente - contro INTESA SAN PAOLO PROVIS SPA , elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco Orestano 21, presso lo studio dell'avvocato Fabio Pontesilli, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 638/2021 della Corte Suprema di Cassazione di Roma, depositata il 15/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dalla consigliera Annamaria Casadonte; rilevato che 1.

Il Fallimento Cenerentola di Di Tella Francesco & C. s.n.c. (breviter Fallimento Cenerentola)nonchè dei soci Ucciero Laura, Di Tella Francesco, Mengozzi Marta, Di Tella Antonio, Di Tella Candida impugnano per revocazione la sentenza della Corte di cassazione n. 638/2021 resa pubblica il 15.01.2021 che aveva deciso il ricorso a suo tempo proposto da Intesa San Paolo Provis s.p.a..

2. Quest'ultima aveva presentato domanda di insinuazione nel Fallimento Cenerentola assumendo di essere titolare del credito per la restituzione di un mutuo fondiario erogato da Sedicibanca alla società Cenerentola con contratto definitivo del 15 giugno 2009 e garantito da fideiussioni rilasciate dai soci già responsabili illimitatamente. In data 10 dicembre 2012 la s.p.a. New 16 aveva ricevuto in assegnazione, per apposito atto notarile, gli elementi patrimoniali rapporti giuridici individuati nel progetto di scissione parziale, pure iscritto nel registro delle imprese. In tale progetto di scissione risultava ricompreso, secondo la richiedente Intesa San Paolo Provis, anche il credito verso la Cenerentola s.n.c. Successivamente, seppure sempre in data 10 dicembre 2012, la società s.p.a. New 16 era stata incorporata, con apposito atto notarile, dalla s.p.a. Intesa San Paolo Provis, con atto iscritto nel registro delle imprese.

3. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda di insinuazione, Intesa Sanpaolo Provis aveva presentato Ric. 2021 n. 12836 sez. 51 - ud. 28-10-2022 -2- u opposizione all'esclusione, opposizione rigettata dal tribunale di Napoli Nord.

4. In particolare, il tribunale aveva confermato il rigetto rilevando la mancata dimostrazione da parte dell'opponente del trasferimento del diritto di credito derivante dal contratto di mutuo fondiario e dai contratti di fideiussione stipulati da Sedicibanca, posto che nell'atto di scissione parziale non era citato il contratto esame.

5. Avverso la pronuncia del tribunale Intesa Sanpaolo Provis aveva presentato ricorso per cassazione fondato su due motivi, il secondo dei quali assumeva l'omesso esame di fatto decisivo per non avere il tribunale considerato che il contratto di mutuo azionato e rubricato come n. 5034844 risultava regolarmente citato a pagina 76 dell'allegato D dell'atto di scissione parziale composto di complessive 182 pagine e lo stesso numero 5034844 ( riportato a pagina 76 dell'allegato D dello stesso atto) risultava correttamente indicato nel conteggio ex art.2855 cod. civ.. Conseguentemente nel progetto di scissione era dunque ricompreso il credito vantato da Sedicibanca.

6. La Corte di cassazione accoglieva il predetto secondo motivo di impugnazione dando atto che nel contesto dei documenti prodotti con il ricorso per cassazione ed inseriti nel fascicolo di parte del giudizio di opposizione allo stato passivo con relativo indice atti e documenti, compariva tra gli altri, l'allegato D all'atto di scissione parziale che alla pagina 76 indicava, sotto la voce "crediti in sofferenza ", pure quello numerato 5034844, secondo quanto riferito dalla ricorrente.

7. Veniva pertanto accolto il ricorso per cassazione nei limiti di cui in motivazione, con assorbimento del primo motivo ed annullamento del decreto impugnato e rinvio della controversia al tribunale di Napoli Nord per nuovo riesame. Ric. 2021 n. 12836 sez. 51 - ud. 28-10-2022 -3- 8. Con il presente ricorso per revocazione si deduce che la sentenza n.638/2021 debba essere revocata ai sensi dell'art. 395, n.4, cod. proc. civ. in quanto fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, per essere cioè stato accertato che all'atto del deposito del controricorso l'allegato D non era presente e non risultava prodotto.

9. Al ricorso per revocazione resiste con controricorso Intesa Sanpaolo Provis s.p.a. . considerato che 10. Con nota d'udienza la ricorrente Curatela ha dichiarato che, medio tempore, e, precisamente, in data 13.06.2022, il tribunale di Napoli Nord, dinanzi al quale Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. aveva riassunto il giudizio all'esito della sentenza di cassazione con rinvio, ha rigettato, con decreto recante n.2612/2022, l'opposizione allo stato passivo proposta da Intesa Sanpaolo Provis s.p.a. e che avverso detto decreto non è stato notificato, nei termini di legge, ricorso per cassazione. Sull'assunto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere del presente giudizio di revocazione, ha chiesto. la relativa declaratoria.

11. Ciò posto, rileva il Collegio che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, proviene, tuttavia, dal solo ricorrente.

12. Orbene, nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa - come nella specie - dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere - che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice Ric. 2021 n. 12836 sez. 51 - ud. 28-10-2022 -4- conclusioni conformi in tal senso -, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 cod.proc.civ., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa (Cass.25625/2020).

13. Infatti, in ogni caso in cui la rinuncia al ricorso non sia conforme ai presupposti di legge, la sopravvenuta carenza di interesse (art. 100 cod.proc.civ.) comporta l'inammissibilità del ricorso (Cass.S.U. 28182/2020).

14. Pertanto va dichiarata, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese, tenuto conto delle ragioni della pronuncia, fondata sull'esame di una mera questione pregiudiziale.

15. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammisibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Ric. 2021 n. 12836 sez. 51 - ud. 28-10-2022 -5- ricorso, a norma del comma 1-bis dello stess