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Ordinanza — n. 7329/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares appeal order null for violating defense rights by missing submission deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7329/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appealed appeal order null and remanded the case to the Court of Appeal of Naples. The appellants argued that the lower court violated their defense rights by failing to wait for the expiration of specific deadlines for submitting final memorials and replies. The court held that granting extra time for submissions constitutes a supplementary guarantee of defense, and the lower court was obligated to respect the established deadlines to ensure the full effectiveness of the adversarial principle.

Regesto Legislator

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Art. 702 ter, comma 3, c.p.c.; Art. 101, Art. 111 Cost.: The failure of the judge to grant terms for final memorials and replies, or to wait for their expiration, constitutes nullity of the judgment as it impedes the full exercise of the right of defense and violates the adversarial principle.

Parole chiave

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nullity of appeal order right of defense adversarial principle supplementary guarantee expiration of deadlines remand to lower court procedural nullity impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 702 ter, comma 3, c.p.c.
Art. 101, c.p.c.
Art. 111, Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U.4 R.G.N. 21036/2017 Cons. est. Laura Tricorni n. 36596 del 25/11/2021
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 21036/2017 proposto da: Quatrale Tommaso, Salvatore Teresa, Quatrale Nicoletta, Quadrale Michele, Monaco Valeriano, Di Palma Massimo, Manganelli Benedetto, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Cicchetti Vito Nicola, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Alisea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Arcione n.71, presso lo studio dell'avvocato Pigniatiello Francesco St Legale D'ercole, rappresentato R.G.N. 21036/2017 Cons. est.

Laura Tricorni e difeso dall'avvocato Vergara Francesco, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, - intimata - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal cons. TRICOMI LAURA. RITENUTO CHE: Alisea SRL (quale beneficiario dell'esproprio, nonché soggetto delegato al compimento delle operazioni espropriative) - con ricorso ex artt.54 d.P.R. n.327/2001, 29 d.lgs. n.150/2011 e 702 bis e ss. cpc, depositato il 30/5/2016 e notificato, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione, il 7/9/2016 ai resistenti Quatrale Tommaso, Salvatore Teresa, Quatrale Nicoletta, Quattrale Michele (proprietari ablati), Manganelli Benedetto, Di Palma Massimo, Monaco Valeriano (tecnici stimatori), Regione Campania (autorità espropriante)-, dopo avere premesso di essere titolare del decreto dirigenziale della Regione Campania n.255 del 7/6/2013 e succ. varianti, di "autorizzazione unica" alla costruzione ed esercizio di impianto eolico in Lacedonia ed altro, adì la Corte di appello di Napoli per opporsi alla stima della indennità definitiva di R.G.N. 21036/2017 Cons. est.

Laura Tricorni asservimento relativa agli immobili meglio precisati in atti e alla liquidazione delle spese di stima. La Corte di Appello accolse l'opposizione, condannando i resistenti a rifondere le spese di lite. Quatrale Tommaso, Salvatore Teresa, Quatrale Nicoletta, Quattrale Michele, Manganelli Benedetto, Di Palma Massimo, Monaco Valeriano hanno proposto congiunto ricorso per cassazione con sei mezzi. Alisea SRL ha replicato con controricorso; la Regione Campania è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE: 1.1. Risulta necessario esaminare con priorità il terzo motivo che pone una questione di carattere pregiudiziale. 1.2.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la nullità dell'ordinanza e del procedimento per violazione degli artt. 702 ter, comma terzo, cpc e degli artt. 101 cpc e 111 Cost.Segnatamente, dopo avere osservato che, nel caso di specie, la Corte di appello, all'udienza di comparizione, aveva irritualmente concesso termine per il deposito di memorie fissato al 9 dicembre 2016 per l'opponente Alisea SRL ed al 29 dicembre 2016 per tutti i resistenti, i ricorrenti si dolgono che l'ordinanza sia stata estesa, come si evince dal medesimo atto, il 2 dicembre 2016, in anticipo rispetto alla scadenza degli anzidetti termini, così violando il principio del contraddittorio che si doveva esplicare mediante le autorizzate memorie. 1.3.

Il motivo è fondato e va accolto. 1.4. È pacifico tra le parti (avendolo riconosciuto anche la resistente), e risulta dagli atti, che l'ordinanza della Corte d'appello venne decisa il 2 dicembre 2016, mentre i termini per le memorie R.G.N. 21036/2017 Cons. est. Laura Tricorni difensive finali scadevano, per l'odierna resistente il 9 dicembre 2016 e per gli odierni ricorrenti il 29 dicembre 2016. Anche se il procedimento in questione era sommario ex art.702 cpc e la Corte di appello non sarebbe stata tenuta a concedere termini per memorie finali e repliche, risulta decisivo osservare che l'attività autorizzata si è tradotta in un supplemento di garanzie difensive, che ciò non era vietato né vi era riconnessa alcuna nullità ex art.156 cpc e che la stessa Corte di merito aveva ritenuto opportuno concedere detti termini, per cui era tenuta a rispettarne la scadenza ed a deliberare una volta completato il pieno dispiegamento del contraddittorio tra le parti.

Trova, anche in questa caso, applicazione il principio secondo il quale «La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.» (Cass.

Sez. U.4 R.G.N. 21036/2017 Cons. est. Laura Tricorni n. 36596 del 25/11/2021), con conseguente declaratoria di nullità dell'ordinanza.

2. Restano assorbiti i restanti motivi con cui si deduce: (primo) la nullità dell'ordinanza per avere ritenuto propria la giurisdizione, relativamente alla richiesta di nullità e/o inutilizzabilità del Decreto Regionale di liquidazione n.76 del 4 maggio 2016; (secondo) la nullità dell'ordinanza per avere la Corte di appello rilevato la carenza di legittimazione dei tecnici senza estrometterli dal giudizio; (quarto, quinto e sesto) l'omessa valutazione della natura giuridica, pubblica o privata, dell'elettrodotto, elemento ritenuto decisivo nella prospettazione dei ricorrenti a diversi fini, ed altre violazioni di legge.

3. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; l'ordinanza impugnata va dichiarata nulla e cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente grado.

P.Q.M.

- Accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata che cassa con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa compos