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Ordinanza — n. 7217/2023 — snciv Generato dall'IA

Contractor's appeal dismissed for untimely reservation of damages regarding public works suspension order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7217/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the contractor's appeal against a lower court ruling that declared a reservation of damages untimely. The contractor argued for the application of specific regulations regarding public works, but the court found the reservation must have been made in the suspension act itself because the illegality was immediately apparent. Consequently, the appeal was dismissed as the reservation was not lodged at the correct procedural moment.

Regesto Legislator

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Art. 42 d.P.R. R.G.N. 1063/1962; Artt. 53, 54, 64, 89 R.D. 350/1895: In public works contracts, a reservation contesting the suspension order must be entered in the suspension act if the illegality is immediately evident, whereas subsequent reservations are only valid if the illegality emerges later.

Parole chiave

Generato dall'IA
public works contract reservation of damages untimely reservation suspension order Cassation appeal administrative liability procedural deadline assegno per spese di custodia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 42 d.P.R. R.G.N. 1063/1962
Artt. 53, 54, 64, 89 R.D. 350/1895
Art. 112 cpc
Art. 115 cpc
Art. 132 cpc
Art. 118 disp. att. cpc
Art. 360 cpc
Lauro Tricorni omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 primo comma, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 28801/2018
Laura Tricorni mentre il quantum può essere successivamente indicato (Cass. n. 28801/2018; Cass.
Cass. n. 7479/2017
28801/2018; Cass. n. 7479/2017).
Cass. n. 113/2022
Cass. n. 12387/2020
5 cpc (Cass. n. 12387/2020; Cass.
Cass. n. 18391/2017
12387/2020; Cass. n. 18391/2017).
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Testo completo

17 ORDINANZA sul ricorso 4217/2017 proposto da: Impresa Zaccariello Nicola, in persona del legale rappresentante pro tempore, Zaccariello Ferdinando, il quale ricorre anche in proprio e in qualità di erede di Zaccariello Nicola, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n.2, presso lo studio dell'avvocato Placidi Alfredo, rappresentato e difeso dall'avvocato Ceceri Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Comune Di Villa Literno, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cavour n.228/b, presso lo studio dell'avvocato Le Rose Antonella, rappresentato e difeso dall'avvocato Tamburrino Giuseppe, giusta procura in calce al controricorso; 19.G.N. 4217/2017 Cons. est.

Lauro Tricorni -controricorrente - avverso la sentenza n. 2769/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 06/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal cons. TRICOMI LAURA. RITENUTO CHE: L'Impresa Zaccariello Nicola, aggiudicataria nel 1992 dell'appalto per la costruzione dell'Asilo Nido nel Comune di Villa Literno, convenne in giudizio il Comune dinanzi al Tribunale di Santa Maria C.V. per sentire riconoscere le proprie pretese in merito alla riserva appostata all'atto di sottoscrizione dell'ordine di ripresa dei lavori in data 11/11/1996, lavori sospesi con D.L. in data 5/2/1994 per la necessità di approntare una perizia di variante, e ad altre quattro riserve, con relativa quantificazione economica, iscritte in data 2/12/1996 sul Registro di Contabilità.

La domanda venne respinta in primo grado, perché la riserva apposta sul verbale di ripresa dei lavori, da cui discendevano le altre, venne ritenuta intempestiva. Proposto il gravame dall'Impresa Zaccariello, la Corte di appello di Napoli ha ritenuto l'appello in parte inammissibile ed in parte infondato. In particolare, ha affermato che la prima censura, concernente la supposta ed erronea applicazione del d.P.R. n.133/1999 da parte del Tribunale nell'affermare l'intempestività della prima riserva, era inammissibile perché inconferente rispetto alla motivazione della sentenza, che era fondata sull'applicazione dell'art.42 del d.P.R. R.G.N. 4217/2017 Cons. est.

Laura Tricorni n.1063/1962 e degli artt. 53, 54, 64 e 89 del R.D. n.350/1895 e sulla accertata intempestività della riserva, motivazione che la Corte territoriale ha espressamente confermato nel merito; ha, quindi, escluso le ricorrenza dell'omessa motivazione rispetto alle altre riserve, perché tale pronuncia era assorbita dalla declaratoria di intempestività della prima riserva, trattandosi di riserve strettamente connesse alla prima. L'Impresa Zaccariello ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi, seguiti da memoria. Il Comune di Villa Literno ha replicato con controricorso e memoria.

CONSIDERATO CHE: 1.1. Con il primo motivo si censura la pronuncia di inammissibilità del primo motivo di appello formulata dalla Corte di appello. La censura è così rubricata "Violazione degli artt. 112 e 115 cpc, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cpc - Violazione e/o falsa applicazione degli artt.38, 53, 54, 64 e 89 del R.D. n.350/1895 e degli artt. 26 e 42 del d.P.R. n.1063/1962, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cpc - Violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cpc, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cpc - Violazione degli artt.132, secondo comma, n.4, cpc e 118 disp.att. cpc, in relazione all'art.360, primo comma, n.3 cpc (motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria) - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art.360, primo comma, n.5, cpc". 1.2.

Il primo motivo è privo di decisività ed inammissibile perché difetta di interesse. 1.3. La Corte di appello, dopo aver dichiarato inammissibile il motivo, ha comunque esaminato e deciso il merito, confermando la decisione di primo grado, motivatamente accertando che - secondo la R.G.N. 4217/2017 Cons. est. Laura Tricorni disciplina applicabile al caso di specie, la riserva andava iscritta nel verbale di sospensione dei lavori, non in quello di ripresa dei lavori. 2.1. Con il secondo motivo si denuncia la pronuncia di intempestività della riserva conseguente alla sospensione dei lavori, perché apposta solo sul verbale di ripresa dei lavori.

La censura è così rubricata "Violazione e/o falsa applicazione degli artt.38, 53, 54, 64 e 89 del R.D. n.350/1895 e degli artt. 26 e 42 del d.P.R. n.1063/1962, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cpc - Violazione degli artt. 112 e 115 cpc, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cpc-- Violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cpc, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cpc - Violazione degli artt.132, secondo comma, n.4, cpc e 118 disp.att. cpc, in relazione all'art.360, primo comma, n.3 cpc (motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria) - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art.360, primo comma, n.5, cpc". 2.2.

Il secondo motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato. 2.3. Per un verso, infatti, non risulta adeguatamente censurato l'accertamento in fatto circa l'intempestività della riserva - incongruo palesandosi il riferimento al vizio motivazionale (motivazione erronea, insufficiente, contraddittoria) non più esistente, nonché all'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, non meglio precisato - operato dalla Corte territoriale, secondo cui la stessa impresa appaltatrice aveva «dedotto la illegittimità della sospensione dei lavori, e pertanto essa stessa aveva percepito come potenzialmente lesivo quell'atto», sicché la riserva andava iscritta nel verbale di sospensione dei lavori, non in quello di ripresa degli stessi.

Del resto, che la stessa impresa avesse ritenuto «totalmente illegittima», ab origine, la sospensione R.G.N. 4217/2017 Cons. est. Laura Tricorni dei lavori, lo si desume dalla trascrizione della riserva effettuata dal controricorrente (fol. 14). In effetti, la ricorrente non si sofferma sulle ragioni dell'illegittimità originaria della sospensione - da essa stessa fatta valere sia nell'apposizione della riserva, che nel primo grado di giudizio - e non chiarisce nemmeno sulla base di quali elementi non valutati i giudici di merito avrebbero potuto ritenere che di quella illegittimità essa stessa non avesse avuto sentore, con evidenti carenze sul piano dell'autosufficienza del motivo; invero, la ricorrente sembra sollecitare inammissibilmente un nuovo sindacato di fatto sulla illegittimità originaria della sospensione e sul momento in cui l'impresa ne aveva avuto conoscenza, senza indicare alcun fatto tempestivamente dedotto di cui sia stato crnesso l'esame e senza confrontarsi con il motivato accertamento in fatto compiuto dalla Corte di merito. 2.4.

Per altro verso, la censura è - di conseguenza - infondata. Va osservato che la Corte di appello ha rettamente applicato la normativa vigente all'epoca - art.42 del d.P.R. n.1063/1962 e artt. 53, 54, 64 e 89 del R.D. n.350/1895 - e la giurisprudenza secondo la quale la riserva doveva ritenersi tempestivamente iscritta nel momento in cui si era palesata la causa del preteso danno, anche se questo non era ancora quantificabile. Trova, invero, applicazione il principio secondo cui nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso; in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, R.G.N. 4217/2017 Cons. est.

Laura Tricorni mentre il quantum può essere successivamente indicato (Cass. n. 28801/2018; Cass. n. 7479/2017). Con specifico riferimento alla sospensione dei lavori, va ribadito il principio secondo cui, in tema di appalto di opere pubbliche, ai fini della tempestività dell'iscrizione di riserva avente a oggetto la contestazione dell'ordine di sospensione dei lavori e la richiesta di risarcimento dei conseguenti danni, si deve distinguere l'ipotesi in cui l'illegittimità della sospensione sia originaria, nel qual caso l'appaltatore deve inserire la riserva nello stesso verbale di sospensione, da quella in cui l'illegittimità emerga in un momento successivo, sia perché originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, sia perché l'idoneità della stessa a produrre pregiudizio emerga in epoca successiva alla sua adozione, nel qual caso l'appaltatore può apporre la riserva anche nel verbale di ripresa dei lavori (Cass. n. 113/2022).

Nel caso di specie, quindi, le riserve andavano esplicitate già nel verbale di sospensione dei lavori, la cui illegittimità si era immediatamente palesata. 3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 132, secondo comma, n.4, cpc e 118 disp. att. cpc, nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, lamentando che sia in primo che in secondo grado, nonostante l'espresso motivo di gravame, non si era tenuto conto della CTU che aveva avuto esito favorevole per la ditta attrice. 3.2. Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza in merito alla tempestiva deduzione della questione relativa alla CTU ed ai termini specifici con cui sarebbe stata proposta in sede di gravame.

Va aggiunto, ad abundantiam, che l'omessa valutazione delle risultanze della CTU - peraltro, non trascritte in ricorso - non è R.G.N. 4217/2017 Cons. est. Lauro Tricorni omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 primo comma, n. 5 cpc (Cass. n. 12387/2020; Cass. n. 18391/2017). 4.1. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art.112 cpc e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alle domande proposte in merito alle ulteriori riserve iscritte. 4.2. Il motivo, subordinato dalla stessa ricorrente, nel suo sviluppo logico, all'accoglimento dei primi motivi, perché centrato sulle riserve conseguenti alla iscrizione della prima riserva, è assorbito dal rigetto degli altri motivi.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso; - Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge; - Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif