Cassation court dismisses appeal as withdrawn, ruling extinction of proceedings valid under CPC articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal dismissed following the appellant's formal withdrawal of the case. The lower court had already accepted this withdrawal, citing compliance with Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the Supreme Court upheld the extinction of the proceedings without further substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's withdrawal of appeal, if compliant with statutory requirements, validly extinguishes the proceedings, and the court must declare the case closed without ruling on costs when the opposing party accepts the withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 24198/2017 R.G. proposto da: Fintecna S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli avv ocati Ennio Magrì e Antonio Blandini, ed elettivamente domiciliatapresso lo Studio del primo in Roma,via G. d’Arezzo n.18; - ricorrente – contro Fallimento Bagnolifutura S.p.a. S.T.U. in liquidazione, in persona dei curatori dott.ri Vincenzo Moretta, Giovanna Carrieri, Francesco Palmieri, prof. avv. Francesco Fimmanò e avv. Mauro Marobbio, rappresentato e difeso da gli avv ocati Paolo Piscitello, Luciano Imparato e Massimo Rubino De Ritis, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Andrea Morsillo in Roma, Via Aquileia n.12; - controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 14/09/2017; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrent e;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 8 marzo 2023