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Ordinanza — n. 7067/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows bankruptcy claim revocation when creditor's withdrawal stems from debt payment rather than procedural abandonment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7067/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the bankruptcy company's appeal against a lower court's rejection of a claim revocation request. The company argued that a creditor's withdrawal was ineffective because it lacked a certain date and occurred after the bankruptcy declaration. The court ruled that withdrawal only prevents bankruptcy if it results from the actual payment of the debt with a certain date prior to the bankruptcy, distinguishing it from mere procedural abandonment.

Regesto Legislator

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Art. 6 l.fall.; Art. 2704 cod. civ.: A creditor's withdrawal from a bankruptcy claim is ineffective to revoke the bankruptcy declaration unless it stems from the actual payment of the debt evidenced by a certain date prior to the bankruptcy, distinguishing it from mere procedural abandonment.

Parole chiave

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bankruptcy declaration revocation creditor withdrawal effectiveness certain date requirement payment extinguishment procedural abandonment insolvency proceedings claim extinction

Disposizioni normative citate

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Art. 6 l.fall.
Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1.Con ricorso ex art. 6 l.fall. al Tribunale di Lecce la “ FIP Industriale ” s.
Art. 2704 cod. civ.
Deduceche la desistenza è un atto processuale e non negoziale, sicché non deve essere munita di data certa nelle forme di cui all’art. 2704 cod. civ.
Art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.
9.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione dell’art.
Art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.
10.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
15.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co.
Art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002
la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, 2° co., n.
art. 2704 cod. civ
Deduceche la desistenza è un atto processuale e non negoziale, sicché non deve essere munita di data certa nelle forme di cui all’art. 2704 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14.6.2019, n. 16122
Cass. 14.6.2019, n. 16122) .
Cass. n. 21478/2013

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Testo completo

f . 0 4258810755 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R o m a, al la v ia di Porta Pinciana , n. 4 , presso lo studio dell’avvocato professor Vincenzo De Sensiche la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla memoria di costituzionedi nuovo difensore. RICORRENTE contro CURATOREdel fallimento d e lla “ LCI ” s.r.l. , in persona del dottor Stefano Erroi . INTIMATO e FIP INDUSTRIALE s.p.a. – c.f. 02373170287 – in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA avverso la sentenza n. 394/2018della Corte d’Appello di Lecce, uditala relazione nella camera di consiglio del 13 gennaio 202 3 del consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1.Con ricorso ex art. 6 l.fall. al Tribunale di Lecce la “ FIP Industriale ” s. p . a . esponeva di esser creditrice della “LCI” s.r.l., in virtù di fatture commerciali, per il complessivo importo di euro 261.047,20. Chiedeva dichiararsi il fallimento della “LCI” s.r.l. 2.La “LCI” s.r.l. si costituiva ed all’udienza del 19.9.2017 domandava r invio , siccomependenti trattative di bonario componimento . 3.Con sentenza del 6.11.2017 il Trib unale di Lecce dichiarava il fallimento . 4.La “LCI” s.r.l. proponeva reclamo.

Esponeva che il fallimento era stato dichiarato nonostante l a desistenza antecedentemente intervenuta con la sottoscrizione , in data 24.10.2017 , da parte della creditrice istante di dichiarazione di rinuncia al ricorsoe nonostante l’insussistenza dello stato di insolvenza. 5.Non si costituiva il curatore del fall im ento. Non si costituiva la “FIP Industriale” s.p.a. 6.Con sentenza n. 394/2018 della Corte d i Lecce rigetta va i l reclamo . 7.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “ LCI ” s.r.l. ; ne ha chiesto , sulla scorta di duemotivi, la cassazione con ogni conseguente statuizione .

Il curatore del fallimento della “LCI” s.r.l. non hasvolto difese. La “FIP Industriale”s.p.a. del pari non ha svolto difese. 8.La ricorrente ha depositato memoria . 9.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione dell’art. 6 l.fall.Deduce che la desistenza esplicasenz’altro valenza qualora intervenuta prima della dichiarazione di fallimentoed è del tutto irrilevante la data di acquisizione della desistenza agli atti della procedura. Deduceche la desistenza è un atto processuale e non negoziale, sicché non deve essere munita di data certa nelle forme di cui all’art. 2704 cod. civ.

Deduceche il sopravvenuto disinteresse alla dichiarazione di fallimento della creditrice ricorrente rinviene conferma nella sua contumacia e nel messaggio p.e.c. datato 10.1.2018, con cui ebbe a rappresentare di non opporsi all’accoglimento del reclamo exart. 18 l.fall. 10.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ., l’omessa motivazione circa punto decisivo della controversia. Deduce che con il reclamo exart. 18 l.fall. aveva addotto – in subordin e, in ipotesi di rigetto del primo - un secondo autonomo motivo , con cui aveva lamentato l’insussistenza dello stato di decozione.

Deduce che la corte d’appello non si è al riguardo pronunciata.

11. I l primo motivo è, nei termini che seguono, fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del secondo motivo.

12. Il Collegio reputa di ribadire l’insegnamento a tenor del quale, in tema di revoca della sentenza di fallimento, qualora l’unico creditore istante desista dalla domanda, occorre distinguere la desistenza dovuta al pagamento del credito da quella non accompagnata dall’estinzione dell’obbligazione: in questo secondo caso la desistenza, quale atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, che ne deve tenere conto ai fini della decisione, è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento, ove prodotta soltanto in sede di reclamo; al contrario, la desistenza conseguente all’estinzione dell’obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell’art. 2704 cod.civ. (cfr.

Cass. 14.6.2019, n. 16122) . 13.Ebbene, dalle motivazion i dell’impugnato dictum per nulla si desume che la Corte d’Appello di Lecce ha a ttes o al l’integrale riscontro postulato dal la differenziazione, correlat a alla valenza estintiva o meno dell’obbligazione , prefigurata dalla testé menzionata pronuncia. Segnatamente, in ipotesi di desistenza dovuta al pagamento del credito, è il pagamento che deve risultar avvenuto, da atto munito di data certa anteriore al fallimento, in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento,e non l’atto di desistenza, che è atto processuale e non negoziale (cfr.

Cass. n. 21478/2013). Viceversa, la Corte salentina, allorché ha negato valenza all’atto di desistenza,ha provveduto ad un diverso duplic e rilievo . Ossia, daun cant o, al rilievo per cui la desistenza era stata pacificamente acquisita agli atti della procedura con la proposizione, il 5.12.2017, del reclamo, successivamente quindi alla dichiarazione di fallimento ( desistenza inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento, qualora non dovuta al pagamento del credito: cfr. Cass. n. 16122/2019cit.). Ossia, d’altro canto, al rilievo per cui, in assenza di certezza exart. 2704 cod. civ. della data –24.10.2017 - che in calce alla desistenza figurava apposta, non vi era prova che la manifestazione di volontà espressa dalla desistenza stessa fosse intervenuta antecedentemente alla dichiarazione di fallimento.14.

In accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del primo motivo di ricorso lasentenza n. 394/2018 della Corte d’Appello di Lecce va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 15.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza n. 394/2018 della Corte d’Appello di Lecce in relazione al motivo accolto erinvia alla stessa corte d’appelloin diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 13 genna