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Ordinanza — n. 7050/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding damage claims for land devaluation due to loss of building rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7050/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the company's claim for compensation regarding the loss of commercial value of land. The lower court had already determined that the land was undevelopable at the time of occupation, negating the alleged deterioration of the asset. The court ruled the appeal failed to specifically attack the factual findings on the land's condition and did not properly articulate procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 99, 112 c.p.c.: An appeal must specifically target the factual findings and procedural errors of the lower court; failure to articulate specific grounds for attacking the assessment of the asset's condition renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal commercial devaluation land occupation procedural error damage compensation building rights asset deterioration restituzione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Art. 99 cod. proc. civ.
Art. 112 cod. proc. civ.
art. 2909 cod. civ
147/1999, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod.
art. 2043 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 22 agosto 2007, n. 17837
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5824/2017R.G. proposto da S.A.M. Società Azionaria Modenese s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Fregni e Francesca Marziale, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, sito in Roma, via Carlo Poma, 4 -ricorrente - contro Comune di Modena, in persona del Sindacopro tempore, rappresentata e difesadagli avv. Vincenzo Villani, Stefano Maini e Francesca Giuffrè , con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, sito in Roma, via dei Gracchi, 39 -controricorrente - avverso la sentenza della C orte di appello di Bologna n. 1496 /201 6 , depositata il30 agosto 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 febbraio 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi; Oggetto:illegittima occupazione- risarcimento del danno RILEVATO CHE: - la S.A.M. Società Azionaria Modenese s.r.l. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna , depositata il 30 agosto 2016, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena, haridotto l’importo risarcito rio dovuto quale «somma capitale»dal Comune di Modena alla predetta S.A.M. s.r.l. a euro94.393,69; - la Corte di appello ha riferito che il giudizio traeva origine dalla domanda risarcitoria avanzata dalla società per il danno subito dalla illegittima privazione della disponibilità di un’area, acquisita dall’ente locale a seguito di dichiarazione di pubblica utilità la cui efficacia era venuta meno, così come statuito da altra sua sentenza che aveva contestualmente condannato il Comune alla restituzione dell’area medesima e condannato quest’ultimo al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede; -ha dato atto che la domanda risarcitoria si fondava, in particolare:

i) sulla diminuzione del valore commerciale dell’area, atteso che l’area non era più edificabile quando era stata restituita; ii) sul mancato sfruttamento imprenditoriale della stessaper il periodo in cui era stata privata della relativa disponibilità; iii) su i costi necessari per il ripristino; - ha, inoltre, rappresentato che il giudice di prime cure aveva condannato il Comune al risarcimento dei danni, quantificati in euro 438.849,00 – di cui euro 362.117, 00 per diminuzione del valore commerciale dell’area ed euro 121.732,00 per perdita di alcuni fabbricati e degrado dell’area –, oltre rivalutazione monetaria dal 1998 alla data della pubblicazione della sentenza e interessi sulla somma annualmente rivalutata dal luglio 2003 sino al saldo; -ha, quindi, parzialmente accolto il gravame del Comune, nega ndo la risarcibilità del danno per diminuzione del valore commerciale dell’area,poiché il terreno era inedificabile anche al momento della sua occupazione da parte dell’ente, e rid ucendo l’i mporto risarcitorio chiesto per la riduzione in pristino dell’area; -il ricorso è affidato a tre motivi ; -resiste con controricorso il comune di Modena; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo la ricorrente denuncia l ’erronea interpretazione della sentenza della Corte di appello di Bologna n. 147/1999, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., per aver la decisione impugnata ritenuto che l ’accertame nto del l’inedificabilità dell’area (anche) al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione, operato da tale decisione resa nell’ambito del giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di occupazione, avesse valore di giudicato tra le parti; - evidenzia, sul punto, la diversità sia dei due giudizi ( l’uno di opposizione alla stima, il presente di risarcimento dei danni),sia del quadro normativo di riferimento, in ragione del fatto che nel caso in esame veniva in rilievo l ’applicazione dell’art. 2043 cod. civ. e non dell’art. 5 bis d.l. 11 luglio 1992, n. 359, rilevante nel diverso giudizio; - con il secondo motivo deduce la erronea interpretazione della richiamata sentenza della Corte di appello n. 147/1999, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 310 e 129, terzo comma, disp. att., cod. proc. civ e 2909 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che l ’accertamento compiuto nell’a m bito del giudizio di opposizione alla stima fosse idoneo ad acquisire l’ autorità e l’efficacia esterna del giudicato sostanziale benché contenut o in una sentenza non definitivae, comunque, non costituente un capo autonomo della sentenza medesima; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; -la Co rte di appello ha fondato la sua decisione in merito alla natura inedificabile dei terreno oggetto del procedimento ablatorio su due distinte rationes decidendi , rappresentate, l’una, del giudicato intervenuto costituito dalla sentenza (non definitiva) emessa nel giudizio di opposizione alla stima della relativa indennità di occupazione intervenuta tra le medesime parti e, l’altra, dalla diretta valutazione degli strumenti urbanistici in vigore al tempo dell’imposizione del vincolo da cui emergerebbe, secondo quanto ritenuto dal giudice di merito, l’impossibilità di edificazione in ragione del mancato rispetto del requisito della superficie minima dell’area; -le doglianze in esame investono solo la prima ratio decidendi, per cui l’esistenza di una diversa distinta e autonoma ratio decidendi , non aggredita – consistente nella ritenuta inedificabilità dell’area perché priva del requisito della superficie minima prevista dagli strumenti urbanistici in vigore al momento dell’imposizione del vincolo – , osta alla possibilità di esaminare lequestioni prospettat e , in quanto la loro eventuale fondatezza non potrebbe produrre l'annullamento della sentenza, stante l'intervenuta definitività dell’altra ratio decidendi(cfr., sul punto, Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931; vedi anche, Cass.11 maggio 2018, n. 11493;

Cass. 10 febbraio 2017, n. 3633); - con l’ultimo motivo la ricorrente si duole dell ’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la Corte di appello ha negato la sussistenza di danni per ildeprezzamento dell’area prendendo in esame il solo profilo del venir meno dell’edificabilità dell’area e non anche tutti i profili esp ressivi di una diminuzione del valore di mercato dell’area dalla data dell’imposizione del vincolo e quella della sua restituzione; - evidenzia, altresì, che il giudice di merito non aveva motivato il proprio dissenso rispetto alle valutazioni rese dal consulente tecnico d’ufficio, il quale aveva ritenuto che l’area, pur essendo inedificabile, presentava caratteristiche che ne consentivanolo sfruttamento per fini ulteriori ediversi da quello agricolo; -il motivo è inammissibile;- la Corte di appello ha negato la risarcibilità del danno da «deprezzamento commerciale»in ragione della inedificabilità dell’area al momento in cui fu occupata dal Comune di Modena, giungendo, conseguentemente, alla conclusione che la «SAM non s’è ritrovata un bene in una condizione deteriore»; -ha aggiunto che tale danno era stato prospettato solo sotto il profilo della perdita della edificabilità dell’area, per cui, riscontrata l’insussistenza di tale pregiudizio, non vi era luogo per il riconoscimento della relativa voce risarcitoria; -la doglianza non aggredisce puntualmente l’accertamento operato dal giudice di merito in ordine al contenuto della domanda avanzata in primo grado e riproposta in appello, omettendo l’articolazione di un error in procedendoe l’indicazione e la riproduzione degli elementi utili per il suo accertamento; -si osserva, altresì , che se l’ unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta, ciò non esclude che, in ossequio al principio dispositivo della domanda di cui agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., la parte danneggiata possa limitare la richiesta di risarcimento soltanto ad alcune voci, sostanzialmente abbandonando, in tal modo, il relativo diritto, qualora questo possa desumersi da lla volontà inequivoca della parte, così come nel caso in esame accertata dal giudice di merito (cfr.

Cass. 22 agosto 2007, n. 17837); -in ogni caso, si evidenzia, da un lato, che nell’escludere che il terreno, al momento della sua restituzione, si presentava in una « condizione deteriore»rispetto a quella che aveva al momento dell’occupazione, la Corte di appello ha accertato l’insussistenza della situazione fattuale invocata dalla ricorrente a fondamento della voce di danno invocata;- dall’altro, a fronte di un siffatto accertamento quest’ultima non ha puntualmente dedotto di aver allegato nel corso del giudizio di merito specifiche circostanze di fatto che il giudice di appello non avrebbe tenuto in considerazione idonee a dimostrare la perdita di valore del terreno; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, e si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i