Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7037/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pharmacists' discount claim, ruling sales must be net of tickets per statutory text.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7037/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal by four pharmacists challenging the Sanitary District's refusal to apply price discounts. The pharmacists argued their net annual revenue with the National Health Service was below statutory thresholds, while the District contended revenue must include user 'tickets' paid at the point of sale. The court ruled that the law explicitly defines revenue as net of VAT but silent on tickets, meaning the statutory interpretation favoring the pharmacists is invalid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 11, comma 1, d.l. n. 247/2001; Art. 1, comma 40, legge n. 662/1996: The statutory definition of pharmacy revenue for discount eligibility is net of VAT only, excluding user tickets, as the legislature's silence on tickets precludes an interpretation contrary to the explicit text.

Parole chiave

Generato dall'IA
pharmacy discount eligibility National Health Service revenue user ticket exclusion statutory interpretation silence price reduction thresholds Cassation dismissal solidary liability costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 11, comma 1, d.l. n. 247 del 2001
Esponevano dunque che avevano diritto all’applicazione delle quote di sconto di cui all’art. 11 della legge n.
Art. 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996
Esponevano dunque che avevano diritto all’applicazione delle quote di sconto di cui all’art. 11 della legge n.
Art. 1, comma 551, della legge n. 145/2018
Più esattamente, l’art. 1, comma 551, della legge n. 145/2018 ha aggiunto il comma 40 bis all ’ art.
Art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
13.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art.
Art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
13.Ai sensi dell’art. 13, 1° co.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 9257 del 20.5.2020
Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315
Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

proposto da: TERRANOVA FLAVIA, RUFFINO MARIA , LO BELLO MASSIMO , ZUCCARELLO ANNUNZIATA rappresentati e difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato in calceal ricorso dall’avvocato Barbara La Bella ed elettivamente domiciliati in Roma, allavia dei Marcellini , n. 33 , presso lo studio dell’avvocato Letizia Evelina Greco. RICORRENTI contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di SIRACUSA in persona del commissario pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato Pietro De Luca ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Acherusio, n. 18, presso lo studio del professor Francesco Ferrante.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n.724 del 19.4. 201 7 del la Corte d’Appello di Catania , udita la relazione nella camera di consiglio del 26 gennaio2023 del consigliere dott. Luigi Abete, RILEVATO CHE 1. Con atto ritualmente notificato Flavia Terranova , titolare della farmacia urbana in Siracusa, alla via Maestranza, n. 42, Massimo LoBello, titolare della farmacia urbana in Siracusa, al viale Regina Margherita, n. 16, Annunziata Zuccarello, titolare della farmaciaurbana in Lentini, alla via Garibaldi, n. 109, e Maria Ruffino, titolare della farmacia rurale in Buccheri, alla via Umberto, n. 74, citavano a comparire dinanzi al Tri bunale di Siracusa l’ “ A zienda Sanitaria Provinciale di Siracusa”.

Esponevano, Flavia Terranova, Massimo Lo B ello ed Annunziata Zuccarello, che il fatturato annuale con il S.S.N. delle rispettive farmacie urbane non era superiore, al netto d’i.v.a., ad euro 258.228,45 (pari a lire 500.000.000). Esponeva, Maria Ruffino, che il fatturato annuale con il S.S.N. della propria farmacia rurale non era superiore, al netto d’i.v.a., ad euro 387.342,67 (pari a lire 750.000.000). Esponevano dunque che avevano diritto all’applicazione delle quote di sconto di cui all’art. 11 della legge n. 405/2001. Esponevano nondimeno che l’ “ A.S.P. di Siracusa” non aveva inteso riconoscere le invocate agevolazioni , tant’è che aveva trattenuto gli importi corrispondenti in sede di pagamento delle forniture.

Esponevano segnatamente che l’ “A.S.P. di Siracusa” non aveva inteso riconoscere le agevolazioni, siccome aveva assunto che il fatturato andava computato al lordo e non al netto degli importi corrisposti dagli utenti a titolo di “ticket”, sicché le soglie di euro 258.228,45 e di euro 387.342,67 –al lordo dei “tickets” -erano state nella specie superate.Chiedevano quindi condannarsi l’ “A.S.P. di Siracusa” al pagamento, Flavia Terranova, della somma complessiva di euro 36.397,98 per gli anni 2010, 2011 e 2012, Massimo Lo Bello, della somma complessiva di euro 45.637,40 per gli anni 2011, 2012 e 2013, Annunziata Zuccarello, della somma di euro 7.489,35 per l’anno2012, Maria Ruffino, della somma di euro 24.948,38 per l’ann o 2013. 2.Si costituiva l’ “Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa”.

Instava per il rigetto dell’avversa domanda. 3.Con sentenza n. 1486/2016 il t ribunale accoglieva la domanda degli attori . 4.Proponeva appello l’ “Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa” . Resistevano Flavia Terranova, Massimo Lo B ello, Annunziata Zuccarello e Maria Ruffino. 5.Con sentenza n. 724 del 19.4.2017 la Corte d’Appello di Catania accoglieva il gravame, rigettava le domande esperite in prime cure dagli appellati e compensava le spese del grado. Evidenziava la corte che nel fatturato rilevante ai fini del riscontro del superamento delle soglie fosse da ricomprendere anchela “quota ticket” a carico degli assistiti del servizio sanitario nazionale.

Evidenziava in particolare, sulla scorta della letterale interpretazione dell’art. 1, 40° co., della legge n. 662/1996, segnatamente dell’inciso “il Servizio sanitario nazionale (…) trattiene a titolo di sconto una quota sull’importo al lordo dei ticket (…)”,che con la nozione di “fatturato in regime di Servizio sanitario nazionale” il legislatore aveva fatto riferimento ai ricavi complessivi della vendita dei farmaci pur con oneri solo in parte a carico del “S.S.N.” e con esclusione dei soli farmaci a totale carico dell’utenza(cfr. sentenza d’appello, pagg. 6 – 7) .Evidenziava ulteriormente che, a riscontro dell’interpretazione letterale, concorreva il funzionamento del meccanismo previsto dall’art. 1, 40° co., della legge n. 662/1996 per lo sconto obbligatorio.

Evidenziava pertanto che ifatturati annui delle farmacie degli attori, per gli anni in contestazione, erano superiori alle soglie di riferimento, sicché alcuna pretesa restitutoria era ad essi da riconoscere. 6.Avverso tale sentenza ha nno proposto ricorso Flavia Terranova , Massim o LoBello, Annunziata Zuccarello e Maria Ruffino; ne ha nno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. L’ “Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa”ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 7.La controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE 8.Con l’unico motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 11della legge n. 405/2011. Deducono che ha errato la Corte di Catan ia a ritenere che nel fatturato rilevante fosseda ricomprendere pure la “quota ticket” a carico degli assistiti. Deduconoche la “quota ticket ” non è corrisposta dall’ “A.S.P.” e quindi tale quota non può rientrare nella nozione di “fatturato in regime Servizio Sanitario Nazionale”. Deducono che è inconferente l’inciso - “il Servizio sanitario nazionale (…) trattiene a titolo di sconto una quota sull’importo al lordo dei ticket (…)” - figurante nel testo del 40° co. dell’art. 1 della legge n. 662/1996, siccome concernente il diverso aspetto del calcolo dell’ammontare dello sconto che sul prezzo del farmaco deve essere riconosciuto al “S.S.N.”.

Deducono che ciò che rileva è la misura in cui il “S.S.N.” partecipa alla spesa sanitaria.

9. Il motivo di ricorso va respinto.

10. È sufficiente il riferimento all’elaborazione di questa Corte. Più esattamente, è sufficiente reiterare la motivazione espressa da questo Giudicein un caso analogo con la sentenza n. 9257 del 20.5.2020. Nella riferita circostanza questa Corte ha ritenuto “che - già in base alla legislazione applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del presente giudizio (…) - nel fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario nazionale siano da intendersi ricomprese tutte le prestazioni erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario nazionale, ivi inclusi i cd. tickets .

Invero, la diversa interpretazioneproposta dalla ricorrente, laddove pretende di trarre argomento dal raffronto tra l’art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e l’art. 11, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405, appare espressione di un equivoco, originato da una certa farraginosità del testo normativo (a sua volta conseguenza dei ripetuti, e non sempre coordinati, interventi legislativi in materia). Infatti, tale argomento è frutto della sovrapposizione della previsione relativa alle modalità di determinazione dello sconto (ovvero della trattenuta che le farmacie subiscono sulle indennità loro dovute), che deve avvenire, giusta il disposto dell’art. 2, comma 1, della legge n. 549 del 1995, al lordo dei «tickets» , con quella, invece, attinente alla determinazione del fatturato (ovvero, il presupposto perché le farmacie fruiscano dell’indenn ità sulla quale quello, poi, lo sconto è destinato ad operare), da compiersi - in virtù di quanto previsto dal terzo e quarto periodo dell’articolo 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996, come sostituiti dall’art. 11, comma 1, del d.l. n. 247 del 2001 - al netto dell ’ IVA , ma di essa soltanto.

Non vi è, dunque, alcuna complementarietà tra tali previsioni, sicché non vi è motivo, già per questa ragione, per accogliere l’interpretazione proposta dalla ricorrente, perché il riferimento della determinazione dello sconto al lordo del tickets non può intendersi nel senso che il fatturato sia determinato, invece, al netto di essi, visto che il legislatore non ha espresso alcuna previsione al riguardo, operando, pertanto, il principio secondo cui ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit ”.

11. Va debitamente soggiunto che , così come la controricorrente ha rimarcato in memoria,il surriferito esito esegetico rinviene pieno conforto nella sopravvenuta novità legislativa. Più esattamente, l’art. 1, comma 551, della legge n. 145/2018 ha aggiunto il comma 40 bis all ’ art. 1 della legge n. 662/1996, che ha specificato le componenti del fatturato farmaceutico. Ovveroha puntualizzato che “(…) dal 1° gennaio 2019, al calcolo del fatturato annuo delle farmacie, in regime di Servizio sanitario nazionale, di cui al quarto, al quinto e al sesto periodo del comma 40, concorrono le seguenti voci: (…) d) le quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito”.

D’altra parte, con la già citata pronuncia n. 9257 del 20.5.2020questa Corte ha avuto cura di precisare che“dal descritto ius superveniens neppure può trarsi argomento favorevole alla proposta impugnazione, interpretando la scelta di sancire l’efficacia del nuovo regime dal 1° gennaio 2019 , come la conferma che, per il passato, il fatturato si determinassenon includendo i tickets ”.12. In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo. 13.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso; c ondanna in solido i ricorrenti, Flavia Terranova, Massimo Lo B ello, Annunziata Zuccarello e Maria Ruffino , a rimborsare alla controricorrente, “Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della