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Ordinanza — n. 6958/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6958/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6958/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ahmed Bilal avversa il DECRETO di TRIBUNALE TRIESTE n. 3 070 /2019 depositato il25/10/2021 in RG 3726/2019 denegativ o del riconoscimento delle protezioniinternazionali già richieste alla competente Commissione territoriale eda questa rigettate ; a) non credibili le ragioni dell’espatrio addotte dalricorrente, cioè conflitti con la famiglia della ex fidanzata , che sarebbe per viadi tale relazione, in quanto sciita, stata addirittura uccisa, con gli stessi genitori animati da identico proposito verso il richiedente, trattandosi di versionenon corroborata da riscontri e riferimenti i dentitari, oltre che illogica (causauna non spiegata tolleranza di un anno dello stes s o rapporto, senza ostacoli);b) negabile la protezione da rifugio ed altresì quella sussidiaria, in ragionedella non credibilità soggettiva e della situazione non gravi ssima del Punjab,invero ‘area ospitante’ secondo le COI (pag.7) ;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6958/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 3 070 /2019 depositato il25/10/2021 in RG 3726/2019 denegativ o del riconoscimento delle protezioniinternazionali già richieste alla competente Commissione territoriale eda questa rigettate ; a) non credibili le ragioni dell’espatrio addotte dalricorrente, cioè conflitti con la famiglia della ex fidanzata , che sarebbe per viadi tale relazione, in quanto sciita, stata addirittura uccisa, con gli stessi genitori animati da identico proposito verso il richiedente, trattandosi di versionenon corroborata da riscontri e riferimenti i dentitari, oltre che illogica (causauna non spiegata tolleranza di un anno dello stes s o rapporto, senza ostacoli);b) negabile la protezione da rifugio ed altresì quella sussidiaria, in ragionedella non credibilità soggettiva e della situazione non gravi ssima del Punjab,invero ‘area ospitante’ secondo le COI (pag.7) ;

Parole chiave

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asilo di famiglia afghana domanda d'asilo di cittadino etiope domanda di protezione provvisoria grave deficienza del procedimento all'estero ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo permesso di dimora scaduto
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28322/2021 R.G. proposto da: AHMED BILAL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II, 4, presso lo studio dell’avvocato FARINA MARIA ROSARIA (FRNMRS74C63C129W) rappresentato e difeso dall'avvocato MAGNI PIERCARLO (MGNPCR68C12L483U) -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege R.G.N. Ud. 28.2.2023 Pagina2di 4 - RGN 28322 /202 1 estensore cons. m.ferro -costituito- avverso DECRETO di TRIBUNALE TRIESTE n. 3070/2019 depositato il 25/10/2021in RG 3726/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere MASSIMO FERRO. FATTIDI CAUSA Rilevatoche:

1. Ahmed Bilal avversa il DECRETO di TRIBUNALE TRIESTE n. 3 070 /2019 depositato il25/10/2021 in RG 3726/2019 denegativ o del riconoscimento delle protezioniinternazionali già richieste alla competente Commissione territoriale eda questa rigettate ;

2. i l tribunale ha ritenuto :

a) non credibili le ragioni dell’espatrio addotte dalricorrente, cioè conflitti con la famiglia della ex fidanzata , che sarebbe per viadi tale relazione, in quanto sciita, stata addirittura uccisa, con gli stessi genitori animati da identico proposito verso il richiedente, trattandosi di versionenon corroborata da riscontri e riferimenti i dentitari, oltre che illogica (causauna non spiegata tolleranza di un anno dello stes s o rapporto, senza ostacoli);b) negabile la protezione da rifugio ed altresì quella sussidiaria, in ragionedella non credibilità soggettiva e della situazione non gravi ssima del Punjab,invero ‘area ospitante’ secondo le COI (pag.7) ;

c) non concedibile la protezioneumanitaria per omessa deduzione di ragioni a sostegno e mancata provadi vulnerabilità su aspettative economiche valutabili in comparazione o suinsufficiente tutela dei diritti umani ;

3. il ricorrente contesta il decreto con due motiv i di ricorso ; il Ministero siè solo costituito, senza controricorso . RAGIONIDELLA DECISIONE Consideratoche:

1. con il primo motivo si deduce la violazione de gli artt. 737 e 738 c.p.c., oltreche 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008, 5 co.6 d.lgs. n. 286 del 1998 , per aver il tribunale deciso il ricorso prima dello spirare del termine concesso Pagina3di 4 - RGN 28322 /202 1 estensore cons. m.ferro all’istante per il de posito di documentazione afferente all’inserimento lavorativoed un aggiornamento dell’area di provenienza;

2. con il secondo motivo viene invocata la violazione dell’art.33 Conv. Ginevra, art.19 d.lgs. 286 del 1998, 5 comma 6 d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art.8 d.lgs. n. 25 del 2008 per avere il tribunale mancato nei doveri di cooperazione istruttoria circa lo scrutinio delle aree limitrofe a quelle di provenienza,per essere le stesse regioni attraversate da conflitto bellico;

3. il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo, risultando ladecisione deliberata in camera di consiglio e depositata in dat e anterior i allo spirare del termine concesso alla parte per le proprie integrazioni difensive;la enunciazione, in questa sede, della decisività almeno in astratto di elementi afferenti alla condizione d’integrazi one socio - lavorativa dell’istante e d altresì propri della situazione di conflitto dell’area di provenienza(per le conseguenze sulla comune interferenza di protezione e intema di protezione umanitaria) fonda, unitamente alla omessa indicazione di ragioni, nel provvedimento, che ne abbia n o giustificato l’anticipata adozione, la violazione del principio, imma n ente nello stesso art. 3 5 bis comma13 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, per cui la decisione nelle presenti controversie va assicurata sulla base degli elementi esistenti al momento delladecisione;

4. nella fattispecie, il tribunale aveva regolato il contraddittorio suscitandopieno affidamento nella parte che il completamento d el proprio contributoistruttorio si sarebbe avuto alla scadenza del term ine concesso a difesa;se è vero che, nel procedimento, non era comunque mancata la piena partecipazionedel ricorrente , la circostanza non rende meramente formale o propria di astratta irregolarità la mancata attesa del termine concesso, assumendo portata lesiva del diritto di difesa e piuttosto la concomitante assenzadi una qualche ragione, come detto, giustificatrice comunque, con l’urgenza di provvedere, della completezza in ogni caso maturata dall’istruttoria; all’opposto, in parte motiva il tribunale enuncia che il ricorrentenulla aveva dimostrato circa la effettiva vulnerabilità, già per tale Pagina4di 4 - RGN 28322 /202 1 estensore cons. m.ferro versante dovendo conclusivamente riconoscersi rilevante la contestata violazionedel termine pur concesso; ilricorso va pertanto accolto qu anto al primo motivo, dichiarato assorbito il secondo, con cassazione e rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione,anche per le spese del procedimento .

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso quanto al primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia al Tribunale di