Cassation appeal dismissed due to plaintiff's unilateral withdrawal of the lawsuit before the court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the plaintiff's unilateral withdrawal of the lawsuit. DL Engineering S.R.L. had previously sought compensation for land acquisition damages against the Municipality of Ruvo di Puglia and related cooperatives, but formally renounced the appeal on January 16, 2023. The court ruled that this unilateral act extinguished the proceedings immediately, regardless of the opposing parties' acceptance, thereby terminating the case without a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 1, cod. proc. civ.; The unilateral withdrawal of a cassation appeal by the appellant produces the immediate extinction of the proceedings, rendering the acceptance of the withdrawal irrelevant to the termination of the process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11641/2022 R.G. proposto da : DL ENGINEERING S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato BOTTI ANDREA rappresentato e difeso dall'avvocato MASTROVITI FULVIO per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro COMUNE DI RUVO DI PUGLIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato ROMANO VANIA rappresentato e difeso dall'avvocato CHIEFFI ROSSELLA per procura allegata al controricorso -controricorrente- nonchè contro COOPERATIVA EDILIZIA CASA RIDENTE, COOPERATIVA EDILIZIA GINESTRA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliatein BARI VIA ARGIRO 135, presso lo studio dell’avvocato TESTINI CIRO che le rappresenta e difende per procura allegata al controricorso -controricorrenti- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 131/2021 depositata il05/11/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023dal Consigliere CLOTILDE PARISE.
RILEVATO CHE 1. Con ordinanza n. 131 / 20 21 depositata il 5 - 11 - 2021 , la Corte d’appello di Bari ha rigettato il ricorso proposto da DL ENGINEERING S.R.L. nei confronti del COMUNE DI RUVO DI PUGLIA, della COOPERATIVA EDILIZIA CASA RIDENTE e della COOPERATIVA EDILIZIA GINESTRA IN LIQUIDAZIONE, con cui la suindicata ricorrentechiedeva determinarsi, anche tramite C.T.U. l’indennizzo per il pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, subito a seguito dell’acquisizione sanante dei suoli di sua proprietà, siti nel Comune di Ruvo di Puglia censiti nel catasto terreni al foglio 26 p.lle 1198- 1199-1200-1201 ed estesi complessivamente mq.4437;
2. Avverso la citata ordinanza DL ENGINEERING S.R.L. propone ricorso affidato adue motiv i , resist ito con distinti controricors i dal COMUNE DI RUVO DI PUGLIA, e dalle COOPERATIVA EDILIZIA CASA RIDENTE e COOPERATIVA EDILIZIA GINESTRA IN LIQUIDAZIONE;
3. Nelle more del giudizio è intervenuto atto di rinuncia al ricorso, depositato tramite PCT il 16-1-2023, della DL ENGINEERING S.R.L., notificato alle controparti nella stessa data; RITENUTO CHE 1. La rituale rinuncia al ricorso della DL ENGINEERING S.R.L. si è perfezionata con la notifica a mezzo pec, avvenuta nella medesima data, alle parti controricorrenti. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva eventualmente solo ai fini delle spese (Cass. n.17187/2014).
Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.). Le spese di lite del presente giudizio possono essere compensate nei confronti di tutte le parti, stante la controvertibilità dell e questioni oggetto del contendere. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso; compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma,