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Ordinanza — n. 6501/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for omission of fact review regarding arbitration award validity and timeliness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6501/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance Court's rejection of the arbitration award inadmissible. The appellant argued the lower court omitted a relevant fact regarding the timeliness of the excluded members' challenge, but the court found no such omission. The court ruled that the arbitration panel correctly assessed the generic nature of the exclusion notice and that the appeal did not meet the strict requirements for reviewing arbitral awards.

Regesto Legislator

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Art. 375, ultimo comma, e 380 bis 1 cod. proc. civ.; Art. 829 cod. proc. civ.; The appeal against an arbitration award is inadmissible if the lower court has properly examined the timeliness of the challenge and the award's motivation, as the cassation review is limited to legality and does not allow re-examination of factual findings made by the arbitral panel.

Parole chiave

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arbitration award omission of fact timeliness of appeal exclusion of members inadmissible appeal legality review contributo unificato cooperativa di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ.
Art. 380 bis 1, cod. proc. civ.
Art. 829, comma 1 n. 5 e n. 11, cod. proc. civ.
a) il lodo era stato impugnato perché privo dell’esposizione sommaria dei fatti e perché contenente disposizioni contraddittorie e pertanto l’azione di impugnazione era da qualificarsi come proposta ai sensi dell’art. 829, comma 1 n.5 e n.11 cod.
Art. 2533, cod. civ.
perché il lodo era stato pronunciato in “violazione di norme di diritto”(art. 2533 cod.civ.
Art. 12, statuto Sociale
e art. 12 dello statuto Sociale).
Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115 del 2002
art. 828 cod. proc. civ
civ.”per omesso esame circa un fatto rilevante”, per avere la Corte di merito iolazione dell’art. 828 cod. proc. civ.
art. 2533 cod.civ
perché il lodo era stato pronunciato in “violazione di norme di diritto”(art. 2533 cod.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19602/2020
Cass. 32838/2020
Cass. S.U. n. 5314/2020
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 551/2022 R.G. proposto da: PAPA GIOVANNI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, rappresentata e difesa d a ll’avvocato MUSCAGLIONE GIOVANNA (MSCGNN51R46F184N) unitamente all'avvocato MOLINO ROSARIO GIUSEPPE (MLNRSR75S25G273N) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro LEONE LUCIA, rappresentata e difes a dall'avvocato INNOCENTI GIUSEPPE (NNCGPP63B11I785X) per procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- nonchè contro CORRENTI CORRENTI ROSA, ADORNO VITTORIO, FAILLA GIUSEPPE, quale erede di IERNA GIUSEPPE, e SIGNORELLI ROSARIA, in proprio e quale erede di IERNA GIUSEPPE -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1188/2021depositata il 31/05/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dal Consigliere CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA 1. Con lodo reso l’11 luglio 2018 il Collegio arbitrale, decidendo la controversia insorta tra la Rosaria Signorelli, Giuseppe Ierna, Lucia Leone, Rosa Correnti Correnti eVittorio Adorno, 31/05/2017 con cui la società cooperativa deliberava l’esclusione dei suddetti soci, rigettava l’eccezione di decadenza dall’impugnazione della citata delibera sollevata in via pregiudiziale dalla società cooperativa e accoglieva nel merito le domande dei soci, che dichiarava riammessi nella compagine sociale, condannando, inoltre, la suddetta cooperativa al pagamento del risarcimento del danno morale di €2.000,00 e alle spese dei compensi arbitrali. 2.Con sentenza n. 1188/2021 pubblicata il 31-5-2021 la Corte d’appello di Catania ha rigettatol'impugnazione avverso il suddetto lodo proposta dalla , condannandola alla rifusione delle spesedi lite.

3. Avverso questa sentenza la propone ricorso, affidato a due motivi, nei confronti di Lucia Leone, che resiste con controricorso, nonché nei confronti di Rosaria Signorelli, in proprio e quale erede di Giuseppe Ierna, Giuseppe Failla, quale erede di Giuseppe Ierna, di Rosa Correnti Correnti e di Vittorio Adorno, rimasti tutti intimati.

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa dichiarando di rinunciare al ricorso proposto nei confronti della Leone, come da accordo transattivo allegato, nonché di rinunciare al ricorso nei confronti di Rosaria Signorelli e degli eredi di Giuseppe Ierna, per avere anche con questi ultimi definito bonariamentela lite. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta cod. proc. civ.”per omesso esame circa un fatto rilevante”, per avere la Corte di merito iolazione dell’art. 828 cod. proc. civ. perché il lodo era stato pronunciato in “violazione di norme di diritto”(art. 2533 cod.civ. e art. 12 dello statuto Sociale).

Deduce che la Corte di merito non ha verificato la tempestività dell’impugnazione proposta dai soci esclusi, affermando che “La doglianza è infondata. Il lodo impugnato dedica più di tre pagine alla motivazione del rigetto dell’eccezione di decadenza e, precisamente, le pagine da 14 a 17. La motivazione è, quindi, esistente. Né può dirsi contraddittoria a tal punto da renderla inesistente”. Rimarca di avere eccepito, nel giudizio arbitrale, la decadenza, per non avere i soci impugnato l’esclusione dalla cooperativa nel termine decadenziale e perentorio di 60 giorni, previsto sia dal codice civile che dallo statuto.

Deduce che oggetto dell’impugnazione avanti la Corte d’appello era proprio la tardività dell’impugnazione da parte dei soci. Espone che era stata 19090/2018). Ad avviso della ricorrente l cod. proc. civ. per violazione dell’art.2533 cod. civ., laddove prevede che “Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione”. Ribadisce che era stata la comunicazione ai soci esclusi della delibera adottata con la precisa funzione di informarli sulle ragioni giustificative della disposta esclusione, consentendo loro, in tal modo, di proporre eventualmente opposizione avverso il provvedimento, entro i termini previsti dalla normativa vigente e dallo statuto della cooperativa.

3. Il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, come da istanza della ricorrente formulata nella memoria illustrativa, in riferimento ai rapporti processuali tra la ricorrente e Lucia Leone, con la quale la lite è stata transatta come da documento prodotto, Signorelli Rosaria, in proprio e quale erede di Ierna Giuseppe, e Failla Giuseppe, quale erede di Ierna Giuseppe.

4. I motivi, che devono scrutinarsi in quanto la controversia non è stata definita con le altre parti Rosa Correnti Correnti e Vittorio Adorno e che p ossono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. 4.1. La Corte d’appello, per quanto ora di interesse, ha affermato che:

a) il lodo era stato impugnato perché privo dell’esposizione sommaria dei fatti e perché contenente disposizioni contraddittorie e pertanto l’azione di impugnazione era da qualificarsi come proposta ai sensi dell’art. 829, comma 1 n.5 e n.11 cod. proc. civ.;

b) la motivazione sulla tardività dell’impugnazione della delibera di esclusione dei soci era esistente –più di tre pagine del lodo- e non era contraddittoria a tal punto da farla ritenere inesistente, avendo il Collegio arbitrale ritenutoche la comunicazione di esclusione fosse generica e incompletae che, quindi , dalla stessa non pote sse farsi decorrere alcuntermine di impugnazione. 4.2. Tanto premesso, in disparte il rilievo che non esiste il vizio di omesso esame di fatto “rilevante” (primo motivo), le censure non colgono nel segno sotto plurimi profili, neppure confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.

In particolare, non è censurata la suddetta qualificazione del vizio del lodo denunciato con il primo motivo di impugnazione della cooperativa ex art. 829, comma 1 n.5 e n.11 cod. proc. civ. e nessuna compiuta critica è svolta in ricorso in punto di esistenza della motivazione del lodo e della sua comprensibilità. A ciò si aggiunga che la questione della tardività dell’impugnazione della delibera di esclusione dei soci è stata esaminata sia nel lodo, sia nella sentenza impugnata e che è questione meritale quella dell’idon eità del contenuto della comunicazione della suddetta delibera a garantire il diritto di difesa degli soci.Il Collegio arbitrale ha ritenuto detto contenuto generico e incompleto, mentre era l’unico mezzo che avevano i soci per conoscere le ragioni della loro esclusione, e detta questione fattuale, contrariamente a quanto assume la ricorrente, non avrebbe potuto essere rivalutata dalla Corte d’appello.

Infatti, secondo l’orientamento di questa Corte qui condiviso (Cass.19602/2020; Cass.32838/2020), il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l'accertamento in fatto compiutodagli arbitri non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancata o assolutamente carente, il che non è nella specie, in base a quanto statuito daiGiudici di merito.

5. Le spese del presente giudizio possono essere compensate nei confronti di Lucia Leone, stante l’intervenuta definizione bonaria della litecon detta parte, mentre nulla va disposto nei confronti delle altre parti rimaste intimate. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio con riferimento ai rapporti processuali tra la ricorrente e Lucia Leone, Rosaria Signorelli, in proprio e quale erede di Ierna Giuseppe, e Failla Giuseppe, quale erede di Ierna Giuseppe.Spese del presente giudizio compensate nei confronti di Lucia Leone. La Corte dichiara inammissibile il ricorso con riferimento ai rapporti processuali tra la ricorrente e le altre parti. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma de