Cassation Court dismisses appeal regarding late claims in administrative liquidation, ruling ordinary procedure applies. Late claims are admissible under bankruptcy law without preclusion. Court rejects conversion to opposition procedure and awards costs. Late claims in administrative liquidation are admissible under ordinary procedure without preclusion. Court rejects erroneous conversion to opposition and awards costs. Late claims in administrative liquidation are admissible under ordinary procedure without preclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the main appeal and declared the incidental conditional appeal absorbed. The lower court incorrectly converted the Municipality's late claim into an opposition proceeding under bankruptcy law, whereas the claim should have been examined under the ordinary procedure for late claims. The Court ruled that preclusions applicable to opposition proceedings do not apply here because the late claim required a full administrative phase before the judicial judge could act. Consequently, the appeal was rejected, and litigation costs were fully compensated between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 209 comma 2, Art. 98, Art. 101 comma 2 of the Bankruptcy Law; Late claims in administrative liquidation are admissible under ordinary procedure without preclusion, and erroneous conversion to opposition proceedings is corrected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5978/2016 R.G. proposto da: SOCIETA' COOPERATIVA PA ECIT EDILIZIA CONSOLIDAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA YSER, 8, presso lo studio dell’avvocato MARTELLINI VITTORIO (MRTVTR68A27H501I) rappresentato e difeso dagli avvocati SINISCALCHI SAVERIO (SNSSVR70L01F839V), MAZZUOLI STEFANO (MZZSFN69H25C587Y) -ricorrenteprincipale- contro COMUNE PESARO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato MORETTI MARCO (MRTMRC63L08H501C) rappresentato e difeso dagli avvocati CASSIANI MARCO (CSSMRC57E09G479U), BRESSANELLI MARIANGELA (BRSMNG59P57D142W) -controricorrente nonché ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n. 1233/2016 depositata il 01/02/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. RILEVATO CHE La società cooperativa per azioni Ecit – Edilizia Consolidamento Impianti Tecnologici -convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Pesaro il Comune della stessa città, al fine di ottenerne, previa declaratoria dell’illegittimità della risoluzione in danno dell’appalto affidatoledall’Ente per l’importo di € 1.043.805, la condanna al pagamento delle riserve iscritte nella contabilità. Il convenuto si costituìinstando per il rigetto della domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni cagionatigli dal suo inadempimento contrattuale.
Il giudizio, interrottosi per la messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa, disposta con decreto del Ministero dello Sviluppo Econ o mico pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14.10.2008, fu riassunto dal Commissario Liquidatore e proseguì per l’esame delle sole domande avanzate dall’attrice. Il Comune di Pesaro, con ricorso tardivo depositato il 21.7.2010 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli, trasferìinvece la domanda riconvenzionale in sede concorsuale, chiedendo la nomina di un Giudice Istruttore, la fissazione dell’udienza di verifica, nonché termine per la notificazionealla controparte del ricorso e delprovvedimento del G.I.ECIT in l.c.a. si costit uì all’udienza di comparizione, con comparsa con la quale, oltre a contestare nel merito l’avversa pretesa creditoria, eccepì in via pregiudiziale l’improcedibilità della domanda, per essersi il Comune costituito oltre la data del deposito del ricorso in cancelleria, peraltro senza indica re i mezzi di prova e i documenti di cui avrebbe inteso avvalersi.
Il G.I., riten uto che la causa dovesse esser istruita secondo il rito di cognizione ordinaria, assegnò alle parti i termini di cui all’art. 183, 6° comma, c.p.c. e, successivamente, ammise leprove testimonial i dedotte e ordinò l’acquisizione della ctu nel frattempo espletata in sede di cognizione ordinaria. Dopo cinque anni, mutato l’istruttore, la causa fu rimessa al collegio per la decisione. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 1° febbraio 2016 - premesso che la domanda tardiva del Comune avrebbe dovuto essere indirizzata non già al G.I., maal Commissario Liquidatore, ai sensi dell’art. 208 l.fall., e, in caso di rigetto da parte di questi, essere avanzata in sede giurisdizionale nelle forme dell’opposizione allo stato passivo- dato atto “del pasticcio” venutosi a creare per la totale omissione della fase amministrativae tenuto conto della posizione assunta in giudizio dall’organo dellaprocedura, ha disposto “la conversione del processo nullo in opposizione allo stato passivo”, destinat a a sfociare in un decreto decisorio impugnabile solo per cassazione,secondo il disposto dell’ultimo comma dell’art. 99 legge fall.; tuttavia, in applicazione del principio dell’affidamento ingenerato nella parti dal giudice, nonché del principio della ragionevole durata del processo, ha affermato che nella specie non potevano rivivere le preclusioni assertive e probatorie proprie del procedimento di cui all’art. 99 cit. ed ha ritenuto di dover pronunciare nel merito sulla base dell’intero materiale istruttorio acquisito; pertanto, sulla scorta della ctu disposta nel contrapposto giudizio di cognizione ordinaria, ha determinato il credito dell’ente territoriale in € 300.000 e, rilevato che in quel giudizio il Tribunale di Pesaroaveva già pronunciato sentenza con la quale, pur ritenendo legittima la risoluzione in danno dell’appalto, aveva comunque riconosciuto un credito dell’appaltatrice di € 169.814,08, ha operato la compensazione ed ha ammesso al passivo della cooperativa in LCA il residuo credito del Comune di € 130.185,92.
Ecit soc. coop. in l.c.a. ha proposto ricorso per la cassazione dell a sentenza, affidato ad un unico articolato motivo. Il Comune di Pesaro ha resistito in giudizio con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico articolato motivo del ricorso principale è stata dedottala violazione e falsa applicazione degli artt. 209, 98 e 99 legge fall, 115 cod. proc. civ.. La LCA ricorrente deduce l’irragionevolezza delle argomentazioni del t ribunale che, una voltaqualificato il giudizio come di opposizione allo stato passivo ( con conseguente natura del provvedimento adottato di decreto decisorio impugnabile in cassazione ex art. 99 ult. comma cod. proc. civ.)avrebbe dovuto ritenere ad esso applicabiligli oneri e le preclusioni assertive e probatorie che ne disciplinano l’iter procedimentale.
In primo luogo, dunque, non essendosi il Comune di Pesaro costituito all’atto del deposito del ricorso, l’opposizione avrebbe dovuto essere dichiarat a inammissibile. Inoltre, il giudice del merito non avrebbe potuto fondare la decisione su materiale probatorio tardivamente acquisito al giudizio (a seguito della non consentita concessione dei termini ex art. 183 comma 6° cod. proc. civ.), essendo l’opponente decaduto dalla prova per non aver rispettato il disposto dell’art. 99 comma 2° n. 4 legge fall.
2. Il ricorso principale deve essere respinto. Va osservato che, recentemente, questa Corte, con la sentenza n. 12119/2022, ha enunciato il principio di diritto – cui il Collegio intende dare continuità - secondo cui, in tema di liquidazione coatta amministrativa, qualora la procedura sia stata aperta successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, la domanda tardiva di ammissione del credito va proposta al commissario liquidatore, da questi valutata nell'ambito di un progetto di stato passivo da depositare nella cancelleria del tribunale, quindi decisa in udienza da un giudice istruttore, secondo le forme degli artt. 93-97 l.fall. con decreto impugnabile ai sensi degli artt. 98 e 99 l.fall..
E’ stato, in particolare, evidenziato che l’art. 209 comma 2° legge fall. , così come formulato a seguito del decreto correttivo di cui al d.lgs n. 169/2007 (ma già in precedenza, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 5/06, il comma 3° dell’art. 209 rinviava agli “artt. da 98 a 103 in quanto applicabili”), non può che “essere applicato in conformità al suo tenore letterale, in base al quale, mentre il regime delle domande tempestive ha una sua autonoma disciplina – caratterizzata dalla formazione del passivo in sede amministrativa, con successiva impugnazione in sede giurisdizionale –quello delle domande tardive (analogamente all’intero regime delle impugnazioni dello stato passivo) è individuato mediante rinvio alla normativa fallimentare e segnatamente, per le domande tardive, all’art. 101 L.
Fall., richiamato per intero e senza alcuna riserva di compatibilità, fatta salva, come visto, la sostituzione del giudice istruttore al giudice delegato e del commissario liquidatore al curatore…”. Questa Corte ha, altresì, messo in luce che “tale lettura è in linea con l’assetto della liquidazione coatta amministrativa disciplinata dalla legge fallimentare, ove il deposito in cancelleria dello stato passivo delle domande tempestive, formato dal commissario liquidatore, segna il passaggio da una fase amministrativa a una fase di natura giurisdizionale, connotata da un più ampio “statuto di tutela” (Cass. 21216/2017), che accomuna tutti i ricorsi menzionati nella legge fallimentare, art. 209 comma 2, e quindi non solo le impugnazioni, ma anche le domande tardive”.
Infine, questa Corte ha evidenziato che l’accertamento in sede giurisdizionale delle domande tardive si giustifica in relazione al maggior livello di complessità della decisione (rispetto alla domande tempestive), tenuto conto dei profili della imputabilità del ritardo o della novità della domanda. Peraltro, il Comune di Pesaro aveva correttamente presentat o la domanda di ammissione tardiva al passivo della procedura concorsualepresso la cancelleria del Tribunale: sul punto, deve osservarsi che l’art. 17 dl. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 , che nella procedura fallimentare ha imposto la trasmissione delle domande tardive direttamente al curatore (applicabile alla procedura coatta amministrativa in virtù del richiamo di cui all’art. 209 legge fall.),è entrato in vigore successivamente al deposito del ricorso di cui è causa.
Ciò premesso, non vi è dubbio che, nel caso di specie, il Tribunale di Napoli abbia erroneamente disposto la “conversione” del procedimento instaurato dal Comune in un’opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge fall. E’,per contro, evidente che, avendo il ricorso depositato dal Comune di Pesaro la natura della domanda tardiva, da esaminare secondo il procedimento di cui all’art. 101 comma 2° legge fall., non ricorrevano le ragioni di inammissibilità del ricorso dedotte dalla l.c.a., né si sarebbero potute formare le preclusioni processuali prima che il Commissario Giudiziale esprimesse le sue valutazioni e il Giudice Istruttore assumesse il provvedimento.
Le censure avanzate dalla ricorrente principale –che, anziché dolersi dell’errata conversione della domanda tardiva in opposizione ex art. 98 legge fall.o del la mancanza di tutta la fase amministrativa, lamenta solo che non s iano state ritenute applicabili le preclusioni di cui all’art. 99 legge fall. – sono dunque del tutto infondate.
3. Il ricorso incidentale condizionatoè assorbito. Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto che la sentenza n. 12119/2022 - che ha chiarito per la prima volta il procedimento da seguire nell’esame delle domande tardive nella procedura di liquidazione coatta amministrativa– è successiva all’introduzione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale , dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionatoe compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del dPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi