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Ordinanza — n. 6253/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as litigation was withdrawn by the plaintiff on April 28, 2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6253/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the plaintiff, Franco Sganga, formally withdrew the lawsuit on April 28, 2022. Although Sganga had argued that the bank's withdrawal from the credit contract was illegal and sought damages, he subsequently accepted the bank's lawyer and renounced his claims. Consequently, the court ruled that no further judgment on the merits or costs was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., lett. a): A cassation appeal is extinguished if the appellant renounces the claim before the court's decision, resulting in the termination of the proceedings without a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of proceedings renunciation of claim cassation appeal litigation withdrawal risoluzione delle banche revoca del fallimento retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c., lett. a)
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22248/2017 proposto da: Franco Sganga, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Grossi; ricorrente contro Banco di Napoli s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Tortorici; controrkorrente avverso la sentenza n. 1312/2016 della Corte di appello di Catanzaro depositata il giorno 27 luglio 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 giugno 2022 dal Consigliere Relatore dott. Massimo Falabella. Sez. I- RG 22248/2017 camera di consiglio 6.6.2022 LA CORTE RILEVA1.

— E' impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Catanzaro con cui è stato, da un lato, respinto l'appello principale proposto da Franco Sganga avverso pronuncia resa in prime cure dal Tribunale di Paola e accolto, dall'altro, il gravame incidentale spiegato nei confronti della medesima decisione da Banco di Napoli s.p.a.. La controversia ha ad oggetto il recesso della banca da un contratto di apertura di credito, che Sganga, attore in primo grado, aveva ritenuto illegittimo, e il risarcimento del danno originatosi da tale condotta.

La causa era stata definita in primo grado con la condanna della banca al pagamento della somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali. 2. — Il ricorso per cassazione si fonda su cinque motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 c.c., 2 e 33, lett. h), d.lgs. n. 206/2005; violazione e falsa applicazione degli artt. 1373 e 1374 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 1341, comma 2, c.p.c.; omesso esame delle dichiarazioni testimoniali dei funzionari bancari, avendo riguardo al tema del recesso; omesso esame della consulenza tecnica d'ufficio nella parte in cui il consulente ha precisato che all'atto del recesso il saldo del conto corrente era nei limiti dell'accordato e non emergeva alcun elemento da cui desumere l'esistenza di una giusta causa di recesso. 3.

— In data 28 aprile 2022 il ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, corredato dell'accettazione del difensore della banca. 4. — Il giudizio va dunque dichiarato estinto e nulla deve statuirsi in punto di spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della