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Ordinanza Interlocutoria — n. 5965/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for retrial due to existence of a global settlement involving the municipality.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5965/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court ordered a remand to a new docket because the opposing party, the Municipality of Melissa, had requested it. The municipality contended that a global settlement involving other expropriation matters existed, which the court found appropriate to acknowledge. Consequently, the appeal was dismissed without a substantive ruling on the property dispute's merits.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: When a party requests a remand due to a global settlement involving other related matters, the court may accept the request and order a new docket.

Parole chiave

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global settlement remand to new docket expropriation dispute municipal liability procedural remand impugnazione di decisioni amministrative legittimazione a ricorrere legittimazione del comune

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8790-2017 proposto da: POLITO MARIA TERESA, POLITO CATERINA, POLITO DOMENICO, rappresentati e difesi dall'Avvocato Franco Dore con studio in Alghero via Genova n.10; - ricorrenti - contro COMUNE DI MELISSA; - intimato - avverso la sentenza n. 197/2016 della Corte d'appello di Catanzaro, depositata il 10/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato in fatto e ritenuto in diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Maria Teresa Polito, Caterina Polito, Domenico Polito e Angela Ielasi - rispettivamente, i primi tre comproprietari per un terzo ciascuno e la quarta usufruttuaria di un terreno sito in Melissa - hanno convenuto in giudizio il Comune di Melissa.

2. Gli attori esponevano in particolare che, a seguii:o di un decreto del sindaco del 26 marzo 1985, il Comune aveva occupato una porzione di mq 6.398 del terreno di loro proprietà, in vista di espropriarla e di costruirvi un centro sportivo. Allegavano che, in effetti, l'impianto sportivo era stato costruito, sebbene nel decreto con cui era stata disposta l'occupazione temporanea e d'urgenza fosse stato previsto il termine di cinque anni per la trasformazione e l'espropriazione. Il Comune, deducevano gli attori, non aveva rispettato il suddetto termine ed aveva per altro proceduto alla irreversibile trasformazione del fondo, divenendone, in tal modo, proprietario a titolo originario.

3. Sicché, gli attori chiedevano di essere indennizzati per l'occupazione legittima, per la perdita del diritto dorninicale, per il mancato godimento del fondo e per la diminuzione di valore della parte residua, nonché per le immissioni ed i rumori di altro tenere provenienti dall'impianto sportivo.

4. Il Comune di Melissa si è costituito in giudizio, per y-esistere alle pretese di controparte.

5. Con sentenza n. 125/2004, l'adito Tribunale di Crotone ha accolto le domande attoree.

6. In particolare, il Tribunale ha riconosciuto agli attori il risarcimento del danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà e lo ha quantificato in Euro 62.830,00, in considerazione della sua natura agricola e non edificatoria e comprendendo nel calcolo i quozienti di terreno residuali (i cd. Ric. 2021 n. 26578 sez. 51 - ud. 06-07-2022 -2- reliquati) non suscettibili, a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, di capacità reddituale autonoma.

7. Il giudice di prime cure ha altresì riconosciuto il diritto degli attori alla liquidazione dell'indennità l'occupazione legittima, verificatasi nel periodo individuato tra il 20 aprile 1985 e il 20 aprile 1990, calcolandola in misura pari agli interessi legali sulla somma virtuale dell'espropriazione, oltre agli interessi legali, a far data dal 21 aprile 1990.

8. Da ultimo, il Tribunale ha rigettato le altre domande risarcitorie, atteso che la restante parte della proprietà degli attori non aveva subito un significativo deprezzamento.

9. Avverso la decisione hanno spiegato appello i Polito, i quali sono succeduti a titolo universale a Angela Ieasi, nel frattempo deceduta, con conseguente estinzione del diritto di usufrutto.

10. Il Comune di Melissa si è costituito in giudizio per resistere all'impugnazione proposta e formulando altresì appello incidentale chiedendo che fosse rivalutata l'estensione del terreno oggetto di causa e conseguentemente anche l'ammontare del risarcimento del danno.

11. Con sentenza n. 197/2016 resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 10 febbraio 2016, l'adita Corte d'appello di Catanzaro ha riformato la decisione di primo grado, in accoglimento del gravame incidentale.

12. In particolare e per quel che qui ancora rileva, la Corte d'appello ha rilevato, confermando quanto sul punto statuito dal Tribunale, che ai fini della determinazione del periodo di occupazione legittima non si poteva tenere conto delle proroghe legali attuate con la I. n. 47/1988 e con l'art. 22 I. n. 258/1981, in quanto emanate da autorità diverse rispetto all'Amministrazione che aveva dichiarato la pubblica utilità dell'opera e aveva fissato i termini originari. Ric. 2021 n. 26578 sez. 51 - ud. 06-07-2022 -3- 13. La Corte territoriale ha rideterminato l'estensione del terreno rilevante ai fini della quantificazione del risarcimento del danno da perdita del diritto dominicale e dell'indennità di espropriazione.

Nello specifico, la Corte territoriale ha escluso dal computo la porzione di terreno destinata a strada comunale, in quanto lo stesso era rimasto nella disponibilità degli appellanti principali e perché sullo stesso gravava un vincolo conformativo e non espropriativo, concernente non lo specifico bene ma l'intero assetto urbanistico della zona. Ha altresì escluso dal computo altra porzione di terreno non occupata dal Comune di estensione tale da consentirne lo sfruttamento, sul rilievo che l'approvazione del piano regolatore generale ne aveva mutato la destinazione agricola, aumentandone le potenzialità di sfruttamento edilizio ed economico.

14. Da ultimo, la Corte territoriale ha statuito che il valore di mercato del terreno doveva essere valutato con riguardo alla sua destinazione urbanistica al momento di scadenza dell'occupazione illegittima. Allora, il terreno era destinato a verde pubblico attrezzato sulla base del piano regolatore generale approvato nel 1989. Per questo„ la Corte d'appello ha escluso che il fondo potesse essere considerato come edificabile, dovendo pertanto la valutazione del suo valore di mercato essere riferita alla sua consistenza di terreno non edificabile avente, in base alle sue caratteristiche estrinseche ed obiettive, destinazione d'uso a vigneto.

15. Maria Teresa Polito, Caterina Polito e Domenico Polito hanno proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza, con atto notificato in data 25 marzo 2017, affidato a due motivi. 16.11 Comune di Melissa è rimasto intimato. Ric. 2021 n. 26578 sez. 51 - ud. 06-07-2022 -4- 17.Ciò posto il Collegio preso atto che l'unica parte c:ostituita nel presente giudizio di impugnazione ha chiesto rinvio motivato con il riferimento ad una transazione globale che involge anche altra vicenda espropriativa con il Comune intimato e ravvisata l'opportunità di accogliere la richiesta, dispone rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone rinvio a nuov