Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 5925/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for revocation due to alleged prior settlement not raised in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5925/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the consortium's revocation appeal against its previous cassation rejection. The consortium argued a private settlement from 2015 extinguished the dispute, but the lower court failed to recognize this during the cassation phase. The court ordered a remand to public hearing to verify the existence and validity of the alleged settlement.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 391 bis, comma 4 c.p.c.: A cassation appeal for revocation based on a prior settlement is inadmissible if the settlement was not raised in the cassation proceedings, requiring remand to verify the claim.

Parole chiave

Generato dall'IA
revocation appeal prior settlement cessation of dispute cassation inadmissibility remand to public hearing disposizioni transitorie in materia marittima canoni non corrisposti arretrati di locazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 395, n. 4 c.p.c.
4 dell’art. 395 c.p.c., deduce che la controversia oggetto di ricorso per cassazione era stata transatta con scrittura privata del 22-5-2015 stipulata con il Comune di Siracusa e che il Consorzio si era impegnato a formalizzare la rinuncia al ricorso per cassazione.
Art. 391 bis, comma 4 c.p.c.
Art. 372 c.p.c.
Art. 375, ultimo comma c.p.c.
Art. 380 bis 1 c.p.c.
art. 395 c.p
4 dell’art. 395 c.p.c., deduce che la controversia oggetto di ricorso per cassazione era stata transatta con scrittura privata del 22-5-2015 stipulata con il Comune di Siracusa e che il Consorzio si era impegnato a formalizzare la rinuncia al ricorso per cassazione.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16756/2019 R.G. proposto da : COMAP CONSORZIO OPERE MARITTIME E ATTIVITA' PORTUALI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTUENSE, N. 104, presso lo studio dell’avvocato TRINCA FABIO erappresentato e difeso dagli avvocati DE LUCA DONATO (DLCDNT41B10C351N), BLANCO CINZIA (BLNCNZ68R54E532S) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro COMUNE DI SIRACUSA -intimato- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 29989/2018depositata il 20/11/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dal Consigliere CLOTILDE PARISE;

RILEVATO CHE 1. Il Consorzio Opere Marittime e Attività Portuali (COMAP) impugnava con ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti del Comune di Siracusa, la sentenza del 1° agosto 2013 della Corte d'appello di Catania con cui era stata rigettata la sua domanda di condanna del suddetto Comune al pagamento del residuo prezzo del canone di affitto della struttura mobile di collegamento provvisorio dell’isola di Ortigia con la terraferma, ritenendo insussistente la legittimazione passiva del Sindaco.

2. Con ordinanza di questa Corte n. 29989/2018, pubblicata in data 20 novembre 2018,all’esito della decisione nella camera di consiglio dell’adunanza del 3-10-2018, il ricorso per cassazione è stato rigettato. Con la suddetta ordinanza, il Collegio ha ravvisato infondato l’unico mezzo di gravame, sul rilievo che il Consorzio non avesse censurato, in sede di legittimità, l’interpretazione del contratto per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, ma si fosse limitata a sindacare la scelta interpretativa effettuata dai giudici di merito proponendo una diversa esegesi.

3. Avverso detta ordinanza il Consorzio Opere Marittime e Attività Portuali (COMAP) propone ricorso per revocazione, affidato a un motivo. E’ rimasto intimato il Comune di Siracusa.

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. RITENUTO CHE 5. Il ricorrente, nel denunciare il vizio di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c., deduce che la controversia oggetto di ricorso per cassazione era stata transatta con scrittura privata del 22-5-2015 stipulata con il Comune di Siracusa e che il Consorzio si era impegnato a formalizzare la rinuncia al ricorso per cassazione. Deduce, altresì, di aver notificato al Comune la comunicazione di deposito degli atti relativi alla transazione con atto del 5-9-2018, ex art.372 cod. proc. civ., e di aver depositato in Cancelleria detti atti, in dettaglio indicati (pag.3 ricorso), in data 13-9-2018.

Rileva che, per un’evidente svista, il Collegio non si è accorto della transazione, ha esaminato nel merito il ricorso, rigettandolo, mentre avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere. Rimarca, infine,che la questione della transazione non era stata oggetto di dibattito processuale.

6. Valutato il fumus del motivo di ricorso per revocazione nel suo profilo rescindente, va disposto il rinvio alla pubblica udienza, ai sensi dell’art.391 bis, comma 4, cod. proc. civ..

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art.391 bis, comma 4, cod. proc. civ.. Così deciso in Roma, nella came