Italian Supreme Court remands case for new hearing due to missing appeal file preventing timeliness review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court remanded the case to a new hearing because the appellate court's official appeal file was missing from the record. The appellant argued the lower court erred in assessing the timeliness of an incidental appeal filed by Poste Italiane Spa. The court could not verify the procedural timeline without the missing document, necessitating a remand to acquire the file.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 356 c.p.c.; Art. 357 c.p.c.: When the official appeal file is missing from the record, the court must remand the case to acquire the document to verify procedural timeliness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso10145/2021 proposto da PERRONE MICHELE, rappres. e difeso da sé stesso e dall’avv. Paola Cruciano, elett. domic . presso lo studio dell' avv. Perrone, con procura speciale in calce ricorso; -Ricorrente - -contro- PUCCI GIUSEPPE PAOLO,elett.te domic. in Roma, presso l’avv. Margherita Valentini, rappres. e difeso dall’avv. Massimiliano Del Vecchio, con procura speciale in calce al controricorso; -Controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; POSTE ITALIANE spa, in persona dei rispettivi legalirappres. p.t.;
GAETANO D’ALOIA; -Intimati- avverso la sentenza n. 19/2021della Corte di appello di LECCE, depositatail 21/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/1/2023,dal Consigliere relatore, dott. ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Con citazione del 2013 Michele Perrone propose querela di falso innanzi al Tribunale di Taranto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Poste Italiane spa, Pucci Giuseppe Paolo e D’Aloia Gaetano, chiedendo l’accertamento della falsità dell’attestazione della sua irreperibilità, redatta dal messo notificatore Pucci, dipendente di Equitalia Sud spa, nella relata di notifica del 9.2.10 della cartella di pagamento dell’importo di euro 34.307,73, e dell’attestazione d’irreperibilità redatta dal messo D’Aloia nell’avviso di notifica del 3.5.11 della cartella di pagamento dell’importo di euro 851,333.
Si costituirono i convenuti, eccependo l’infondatezza della domanda; il Perrone estese, con la memoria ex art. 183 cpc, la querela all’analoga attestazione d’irreperibilità redatta e sottoscritta sull’avviso d’accertamento del 14.2.2010 della raccomandata contene n te l’avviso di deposito della suddetta cartella di pagamento dell’importo di euro 34.307,73 inviato a norma dell’art. 140 cpc.da Equitalia Sud spa. Il Tribunale rigettò la querela relativa alla notifica della prima cartella, accogliendo quella relativa all’avviso di notifica della seconda.
Il Perrone e il D’Aloia proposero appello; si costituirono gli appellati,mentre Poste Italiane spa propose appello incidentale. Con sentenza depositata il 21.1.2021, la Corte territoriale ha rigettato l’appello del Perrone e accolto gli appelli di Poste Italiane spa e del D’Aloia, rigettando quindi anche la querela di falso relativa all’avviso di notifica datato 3.5.11. Ha osservato al riguardo che: anzitutto, diversamente da quanto affermato dal ricorrente nella comparsa conclusionale, la materia del contendere non era cessata per la presentazione e l’accoglimento della sua istanza di “rottamazione” della cartella di pagamento dell’importo di euro 34.307,73- di cui agli artt. 3 d.l. n. 119/18 e 16bis d.l. n. 34719 - in qu anto solo con il pagamento integrale delle rate si sarebbe estinto il debito fiscale; la querela afferente all’avviso di notifica della stessa era infondata, trovandovisi attestato che il messo notificatore non aveva rinvenuto presso la sua residenza anagrafica in Laterza (TA), né il destinatario, né persone abilitate a ricevere la notifica, per cui si era proceduto al deposito del plico presso la casa comunale con affissione del relativo avviso presso la sede comunale; il Perrone non aveva addotto la sua p resenza al suddetto indirizzo nella data indicata nell’avviso impugnato, avendo piuttosto eccepitola mancata effettuazione, da parte del messo notificatore, delle ricerche dei luoghi e delle persone, secondo i parametri di cui agli artt. 139 e 140, cpc; sennonché tale questione atteneva alla validità della notifica, non alla veridicità delle attestazioni contenute nell’avviso; non era fondata la doglianza relativa all’estensione della querela di falso all’avviso di ricevimentodel 14.2.2010 inviato ex a rt. 140 cpc dal Pucci, sia in quanto il Perrone era a conoscenza di tale avviso di ricevimento fin dall’inizio della causa, avendone prodotto la copia all’atto dellasua costituzione in giudizio, sia in quanto la querela, prodotta unitamente alla memoria ex art. 183, c.6, cpc, contenevauna nuova domanda e, come tale, era inammissibile; in ogni caso, la querela non afferiva alla presenza del Perrone presso la residenza anagrafica il giorno dell’attestazione del messo notificatore; era invece da accoglierel’appello incidentale del D’Aloia il quale aveva allegato di essersi limitato a riportare, nell’avviso di ricevimento, che al momento del tentativo di notifica il Perrone “risultava trasferito dall’indirizzo” come appreso da dichiarazioni assunte sul posto e non per diretta sua conoscenza; al riguardo, il D’Aloia non aveva inteso attestare un fatto certo avvenuto alla sua presenza (circa l’irreperibilità del destinatario), ma solo esprimere la sua deduzione che il Perrone si era trasferito dall’indirizzo anagrafico (tanto da aver chiesto una visura sulla residenza del ricorrente); di conseguenza, l’avviso di ricevimento in questione non faceva fede fino a querela di falso sull’irreperibilità assoluta e sull’avvenuto trasferimento del Perrone, né conteneva false attestazioni.
Michele Perrone ricorre in cassazione con sette motivi.Giuseppe Paolo Pucci resiste con controricorso; n on si sono costituiti gli altri intimati. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 16 bis , d.l. n. 34/19- conv. nella l. n. 58/19 - 3 e 6, d.l. n. 193/16, 391 cpc, per avere la Corte d’appello escluso la s opravvenuta carenza d’interesse connessa alla procedura di definizione fiscale agevolata presentata dal ricorrente in ordine alla cartella di maggiorimporto, per la mancata prova del pagamento integrale delle somme dovute, non avendo il decidente considerato la rinuncia al giudizio per cui è causa e l’accettazione dell’ADER.
Il secondo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti attraverso lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 cpc., per non aver la Corte d’appello rilevato l’erroneità dell’attestazione del messo Pucci in ordine al tentativo di consegna della cartella presso l’indirizzo anagrafico del ricorrente al n. 47 della via A. Moro, in Laterza, e non al n. 45.Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.221 cpc, nonché omesso esame dei fatti, per aver la Corte d’appello affermato che il messo Pucc i aveva effettuato le ricerche del destinatario, emergendo invece dagli atti che le ricercheerano state effettuate presso la residenza anagrafica del destinatario, ma in maniera incompleta.
Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 183, c.6, cpc, nonché omesso esame deifatti decisivi, per aver la Corte d’appelloritenuto, in primo luogo, che il ricorrente era a conoscenza dell’avviso di deposito della cartella di pagamento, avendone invece egli acquisito conoscenza solo in corso di causa, per poi estendere la querela a tale documento, e per aver altresì la stessa affermato che il D’Aloia aveva attestato l’irreperibilità assoluta del destinatario, sebbene dagli atti si desumesse che il messo non aveva notificato la successiva raccomandata informativa.
Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 138, ss., 140, 143, cpc, 60, c.1, lett. e), dpr n. 600/73, per aver la Corte d’appelloaffermato che il D’Aloia, nel tentare la notifica della cartella di pagamento, non aveva affermato l’irreperibilità del destinatario, ma solo dedotto il suo trasferimento dalla residenza anagraficasenza quindi attestare un fatto avvenuto in sua presenza. Il sesto motivo denunzia violazione dell’art. 16bisd.l. n. 34/19- conv. nella l. n.n. 58/19- per av er la Corte territoriale accolto l’appello incidentale di Poste Italiane spa, benché tardivo, atteso che l’appellante si era costituitain data 16.6.18, oltre il ter mine di gg. 20 prima dell’udienzadi prima comparizione, depositando la comparsa alla prima udienza dell’8.3.1.9.
Il settimo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92, cpc, e 111 cost., con riferimento alla sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, sebbene egli avesse dichiarato di aderire alla definizione agevolataper la cartella di euro 34.307,73 la cui ultima rata di pagamento eraprevista per il 30.11.2023, anziché compensare le spese. Inoltre, il ricorrente si duole della condanna alle spese in favore di Poste Italiane spa, nonostante la tardività dell’appello incidentale, e del D’Aloia senza peraltro che sia stata considerata l’esiguità dell’importo della cartella.
Il collegio osserva preliminarmente che nel fascicolo di causa non si rinviene il fascicolo d’ufficio d’appello, precludendo ciò la verifica sul la tempestività o meno dell’ap pello incidentale di Poste italiane spa (non costituita in questa sede), questione oggetto del sesto motivo, considerando altresì che la sentenza impugnata non contiene alcuna indicazione dei dati in esame. Pertanto, la causa va rimessa a nuovo ruolo, per l’acquisizione del suddetto fascicolo.
P.Q.M.
La Corterinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l’acquisizione presso la Corte d’appello di Lecce, se