Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the plaintiff formally withdrew the lawsuit, satisfying the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. The plaintiff, representing a liquidated company, withdrew the action against the credit management society and the cooperative bank, which accepted this withdrawal. Consequently, the court declared the proceedings extinguished without ruling on costs, as the opposing parties accepted the withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A lawsuit is extinguished by the plaintiff's formal withdrawal, which, once accepted by the opposing party, renders any subsequent appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 30364/2020 R.G. proposto da: Guantificio Dueesses.n.c. di Scaglioni Stefano C. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, Montresor Daniela, Mantovani Gianni, Scaglioni Stefano, rappresentati e difesi da gli avvocati Giuliana Azzolini e Stefano Pellegrini, ed elettivamente domiciliati pr esso lo Studio del secondo in Roma, Via dei Gracchi n.29/b; - ricorrenti – contro BCC Gestione Crediti Società per la gestione dei crediti s.p.a., nella qualità di mandataria di Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo, subentrato a Banco Emiliano Credito Cooperativo Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli avv ocati Stefano Peconi e Claudio Vincetti, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Roma, Via Germanico n.101; - controricorrente – contro Emil Banca - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli avvocati Stefano Peconi e Claudio Vincetti, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Roma, Via Germanico n.101; - controricorrente - avverso la sentenza n.2506/2020 della Corte di Appello di Bologna pubblicata il 25/9/2020; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazionedelle controricorrent i ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte delle controricorrenti;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c om unica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22 febbraio 2