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Decreto — n. 5731/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 5731/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Andrea Cipullo, acting as a guarantor for Elettrotecnica Italiana S.r.l., withdrew the appeal against the Milan Court of Appeal's judgment of July 2021. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating no further substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code: A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a substantive judgment on the underlying dispute.

Parole chiave

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Civil Procedure Code withdrawal of appeal extinction of proceedings guarantor status Corte di Cassazione condono delle spese procedurali assunzione delle spese rinuncia al reddito

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 6646/2022 R.G. proposto da: Cipullo Andrea, nella qualità di fideiussore della Elettrotecnica Italiana S.r.l., rappresentato e difeso da ll’ avv ocato Biagio Riccio, e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente – contro Palatino SPV s.r.l., e per essa quale procuratrice Cerved Credit Management s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli avvocati Paolo Marra, Marisa Olga Meroni e Rossella Cervini, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, Via di Villa Grazioli n.29; - controricorrente – - avverso la sentenza n.2469/2021 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 29/7/2021; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrent e; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stantel’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,22 febbraio 20