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Decreto — n. 5721/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 5721/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following the plaintiff's formal waiver of the appeal. The Consorzio Edilsa Gorizia, acting as liquidator, explicitly renounced the recourse against the ASU GI, which the court accepted as valid. Consequently, no further judicial proceedings were necessary, and the case was terminated without any ruling on costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: A party's formal waiver of an appeal results in the immediate extinction of the judicial proceedings, obviating the need for further adjudication on the merits or costs.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code formal renunciation judicial termination assunzione delle spese dispensa dal versamento delle spese riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 17058/2021 R.G. proposto da: Consorzio Edilsa Gorizia in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentato e difesodagli avvocati Alfredo Biagini e Sara Bonivento, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del primo inRoma, Via Flaminia n.56; - ricorrente - contro Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ASU GI (già Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana Isontina,già anche Azienda per i Servizi Sanitari n.2 Isontina), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli avvocati Gianni Zgagliardich e Andrea Reggio D’Aci, e elettivamente domiciliatapresso lo studio del secondo in Roma, Via degli Scipioni n.268; - controricorrente– avverso la sentenza n. 543/202o della Corte di Appello di Trieste pubblicata il 10/12/2020;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,22 febbraio 20