Italian Court dismisses appeal as parties waived rights via formal renunciation under CPC articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following a formal renunciation by the appellants. The parties had previously filed a lawsuit against a bankruptcy administrator and a third party, but subsequently withdrew their claims. The court ruled that this withdrawal met the statutory requirements for extinguishing the case without further adjudication on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal renunciation of the appeal satisfies the requirements for extinguishing the proceedings, thereby precluding the court from ruling on the merits or awarding costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 26229/2017 R.G. proposto da: Rebecchi Giovanni, rappresentato e difeso da gli avv ocati Carlo Benussi e Giuseppe Jannuzzi, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avvocato Rinaldo Geremia in Roma, Via G. P. da Palestrina n.47; - ricorrente – contro Toma Cinzia, rappresentata e difes a da ll’avvocato Maria Manuela Toma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Filippo Bove in Roma, Via Baiamonti n.10; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro Fallimento della C2 s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore avv.
Chiara Somarè, rappresentato e difes o da ll’avvocato Veronica Bertani, ed elettivamente domiciliatopresso lo studio dell’avvocato Beatrice De Siervo in Roma, Via Panama n.52; - controricorrente– E sul ricorso successivo: Calvari Teresa, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Lupinacci, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente – avverso la sentenza n. 3679/2017 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 16/8/2017; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazionedei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,2