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Decreto — n. 5715/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to formal waiver of proceedings under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 5715/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the bankruptcy proceedings against R.F. –R.B. Cantieri s.r.l. extinguished following the appellant's formal waiver. The appellant, Kostojchinoski Nikola, had previously filed a recourse against the Brescia Tribunal's 2020 decree but subsequently renounced the appeal. The court ruled that this waiver met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, leading to the termination of the case without further disposition on merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A formal waiver of recourse by the appellant constitutes a valid renunciation of the right to appeal, thereby extinguishing the proceedings and terminating the case without further judicial intervention.

Parole chiave

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Civil Procedure Code waiver of recourse extinction of proceedings bankruptcy appeal formal renunciation abbandono definitivo del procedimento condono delle spese procedurali estinzione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
d.l. n.68 del 2016
legge n. 197 del 2016
n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va disposto in ordine alle spese, stante la mancata costituzione della controparte;
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 29037/2020 R.G. proposto da: Kostojchinoski Nikola, rappresentato e difeso da ll’ avv ocato Aldo Bellitti, e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente– contro Fallimento R.F. –R.B. Cantieri s.r.l. in liquidazione; -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Brescia del 7/10/2020; letta la rinuncia al ricorsodella ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va disposto in ordine alle spese, stante la mancata costituzione della controparte;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,22 febbraio 2023. Il Pre