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Ordinanza Interlocutoria — n. 5696/2023 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to acquire revocation appeal documents before proceeding with further review.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5696/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court ordered the remittal of the case to the role to acquire the documents of the revocation appeal. The appellant, Sara Di Cunzolo, filed a revocation request against a Supreme Court decision that had previously declared her appeal inadmissible due to improper notification of a bankruptcy liquidation fee. The court decided to remand the matter solely to obtain the necessary procedural files from the revocation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 4 c.p.c.; Art. 391 bis c.p.c.: When a revocation appeal is filed against a cassation judgment, the court must remand the case to acquire the relevant acts of the revocation proceeding before ruling on the merits.

Parole chiave

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revocation appeal c.p.c. provisions procedural remittal bankruptcy fee improper notification revisione processuale impugnabilità della decisione di rinvio ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 4 c.p.c.
Art. 391 bis c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.23642/2021 R.G. proposto da : DI CUNZOLO SARA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AURELIANA 63, presso lo studio dell’avvocato DI CUNZOLO SARA (DCNSRA80S56A717L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO SO.GE.L. S.R.L. -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n.2960/2021 depositata l’ 8/2/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. RILEVATO che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2960 d ell’ 8 febbraio 2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’avv.

Sara Di Cunzolo avverso il decreto del Tribunale di Perugia n. 132 del 1 7 gennaio 2017, che aveva confermato il provvedimento del giudice delegato del fallimento Sogel srl che le aveva liquidato il compenso professionale relativo alla controversia incardinata nell’interesse della procedura, in quanto ritenuto non regolarmente notificato al Fallimento; che l’avv. Di Cunzolo ha presentato ricorso per revocazione della predetta sentenza della Corte di Cassazione, ai sensi degli artt. 395 n. 4 e 391 bis c.p.c.; che si deve rimettere la causa sul ruolo, in considerazione della necessitàdi acquisire gli atti del giudizio di revocazione.

P.Q.M.

dispone la rimessione del ricorso sul ruolo, al fine di acquisire gli atti del giudizio di revocazione