Italian Court dismisses appeal due to defective power of attorney failing to certify date post-notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the power of attorney lacked the required certification that its date followed the notification of the contested decision. The appellant, a Kenyan national, challenged an internal ministry order transferring him to Spain, but his lawyer failed to explicitly certify the specific date of the power's issuance relative to the notice. The court ruled that this specific procedural defect renders the appeal void under special provisions of the 2008 decree, citing recent Supreme Court and Constitutional Court precedents establishing this strict requirement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13; The special power of attorney for cassation appeals under immigration regulations must explicitly indicate a date subsequent to the notification of the contested measure, and the defender must certify both this date and the authenticity of the grantor's signature.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9721/2021 R.G. proposto da : ALUSA SHARON, elettivamente domiciliato in roma otranto 23, presso lo studio dell’avvocato VOLPINI ANDREA (VLPNDR70T01H501I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- avverso DECRETOdi TRIBUNALE ROMA n. 19074/2019 depositata i l 01/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. FATTO E DIRITTO Considerato che: Con decreto 1.3.2021 il Tribunale di Roma rigettava il ricorso di Alusa Sharon, cittadino Keniota, avverso il provvedimento con il quale il Ministero degli Interni, Direzione Centrale dei Servizi per l’Immigrazione e Asilo-Unità Dublino disponeva il trasferimento del ricorrente in Spagna ai sensi dell’art 18 lett d del Reg UE nr 604/2013,Avverso tale decreto Alusa Sharon ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il Ministero si è costituito solo formalmente senza svolgere attività difensiva. Il ricorso è inammissibile. Occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità dei ricorsi in esame, poiché risulta viziata laprocura all'uopo conferita. IlD.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis , comma 13, nella parte in cui prevede che "Laprocura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, indata successiva alla comunicazione d el decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica ladata di rilascio in suo favore dellaprocura medesima" richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio dellaprocura speciale regolate dagli artt. 83e 365 c.p.c. , il requisito della posteriorità d ella data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione delladata di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il seguente principio di diritto: "Laprocura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dalD.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione delladata successiva alla comunicazione di provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia ladata della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticitàdella firma del conferente" (Cass., S.U., 1 giugno 2021, n. 15177).
Medesimo principio è stato ribadito in sede di illegittimità costituzionale daCorte Cost., 20 gennaio 2022, n.
13. Nel caso di specie laprocura speciale rilasciata al difensore è viziata, perché non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che ladata di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando unicamente l'autenticazione della firma con la seguente formula: "E' autentica". Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Dà atto, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto