Italian Court dismisses appeal due to defective power of attorney failing to certify post-notice date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer's power of attorney lacked the required certification that it was issued after the contested decision's communication. The appellant, a Pakistani national, challenged a Dublin Regulation transfer order, but the Ministry of Interior did not appear. The court ruled that under specific procedural laws, the attorney must explicitly certify the date of issuance follows the notice date, a requirement the defective document failed to meet.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13; Cass., S.U., 1 giugno 2021, n. 15177: The special power of attorney for cassation appeals in immigration matters must explicitly indicate the date of issuance is subsequent to the communication of the contested decision, and the attorney must certify this fact.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16421/2021 R.G. proposto da : MUHAMMAD RAFIQ, elettivamente domiciliato in UDINE VIA DANTE 16, presso lo studio dell’avvocato MAGNI PIERCARLO (MGNPCR68C12L483U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L' IMMIGRAZIONE UNITA' DUBLINO -intimato- avverso DECRETOdi TRIBUNALE ROMA n. 18864/2019 depositata i l 29/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.
FATTO E DIRITTO Considerato che: Con decreto nr 14291/2021 il Tribunale di Roma rigettava il ricorso proposto da Muhammad Rafid, cittadino del Pakistan, il ricorso avverso il provvedimento emesso il 5.12.2018 con il quale il Ministero degli Interni, Direzione Centrale dei Servizi per l’Immigrazione e Asilo-Unità Dublino disponeva il trasferimento del ricorrente in Francia ai sensi dell’art 18 lett d del Reg UE nr 604/2013, Avverso tale decreto Muhammad Rafid ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero dell’Interno non si è costituito rimanendo intimato.
Il ricorso è inammissibile. Occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità dei ricorsi in esame, poiché risulta viziata laprocura all'uopo conferita. IlD.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che "Laprocura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, indata successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica ladata di rilascio in suo favore dellaprocura medesima" richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio dellaprocura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c. , il requisito della posteriorità delladata rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione delladata di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il seguente principio di diritto: "Laprocura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione delladata successiva alla comunicazione di provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia ladata della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticitàdella firma del conferente" (Cass., S.U., 1 giugno 2021, n. 15177).
Medesimo principio è stato ribadito in sede di illegittimità costituzionale daCorte Cost., 20 gennaio 2022, n.
13. Nel caso di specie laprocura s peciale rilasciata al difensore è viziata, perché non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che ladata di conferimento dellaprocura sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando unicamente l'autenticazione della firma con la seguente formula: "E' autentica". Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Dà atto, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello