Cassation court rejects main appeal on res judicata grounds but allows incidental appeal regarding litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the main appeal filed by the Municipality of Crispano, ruling that the lower court correctly declared the proceedings extinguished due to the expiration of the three-month resumption period. While the Municipality argued the interruption date should be the notification of death rather than the adoption of the ruling, the court held that the statutory term runs from the intervention of the declaratory act. Conversely, the Court allowed the incidental appeal by the heirs, overturning the lower court's decision on litigation costs because the Municipality had contested the extinction of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 300 c.p.c.; Art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c.; Art. 310, ultimo comma, c.p.c.; Art. 91, 92 c.p.c.: The term for resumption of proceedings after interruption runs from the notification of the declaratory act of interruption, not its adoption; when extinction is contested and decided by judgment, the general rule of loser pays applies to costs arising from that specific issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18884/2017 R.G. proposto da : COMUNE CRISPANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato BULTRINI NICOLA (BLTNCL65S22C770Q) rappresentato e difeso dall'avvocato MARCIANO RAFFAELE (MRCRFL63D11I262B) -ricorrente- contro MASSARO ROSA, MASSARO FEDERICO, DIPINTO MARIA elettivamente domiciliatiin ROMA VIA LUIGI CALAMATTA, 16, presso lo studio dell’avvocato CRISCUOLO ROSARIO (CRSRSR74M31F839O) rappresentatie difesi dall'avvocato SELLITTI VITTORIO (SLLVTR66B21F839U) -ricorrenti incidental i - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 293/2017 depositata il24/01/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI DI CAUSA Il Comune di Crispano propose opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione, avente ad oggetto i terreni di proprietà di Massaro Giuseppe, come determinata dalla terna dei tecnici ex art. 21 DPR 327/2001. La Corte di Appello di Napoli nominò un consulente tecnico d’ufficio e successivamente, stante il decesso di Massaro Giuseppe in data 13/3/2015, dichiarò l’interruzione del giudizio con ordinanza comunicata al Comune il 22/12/2015.
Il Comune di Crispano riassunse il giudizio con comparsa notificata il 18/3/2016 nei confronti degli eredi i quali, costituendosi, eccepirono l’estinzione del giudizio in quanto il termine di tre mesi per la riassunzione decorreva dal 9/10/2015, data in cui era stato notificato alla controparte l’evento interruttivo. La Corte di Appello ritenne fondata l’eccezione e dichiarò estinto il giudizio. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Crispano affidato a due motivi. Gli eredi di Massaro Giuseppe si sono costituiti con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo, illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il Comune di Crispano denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.300 c.p.c. in riferimento all’art. 360,comma 1 , nr. 3 , c .p.c. , in quanto la Corte di Appello di Napoli avrebbe erroneamente dichiarato l’estinzione del giudizio perché l’istanza di riassunzione era stata proposta oltre tre mesi dalla data in cui si era verificata l’interruzione e cioè dalla data del 9/10/2015 in cui venne notificata al Comune la morte del Massaro con atto del suo difensore, senza tener conto che l’ordinanza che disponeva l’interruzione era stata invece notificata alla parte solo in data 22/12/2015.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la nullità del procedimento e della sentenza in riferimento all’art. 360, comma 1 , nr.4, c.p.c., nonché deviazione del procedimento legale descritto dal legislatore. Il Comune ricorrente sostiene la sua “non inequivocabile volontà” di veder estinto il procedimento e si lamenta chela Corte di appello di Napoli non abbiaconcesso la rimessione nei termini pur avendo fatto riferimento alla possibilità di concederla. Il ricorso principale è infondato e deve essere respinto per entrambi i motivi, alla luce della condivisa giurisprudenza di questa Corte.
Infatti le Sezioni Unite con pronuncia n. 7443 del 20/03/2008 in ordine alla decorrenza del termine per la riassunzione dal momento della sopravvenuta dichiarazione in udienza o dalla notificazione dell'evento da parte del suddetto procuratore alle altre parti hanno affermato: “L'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, comma secondo, cod. proc. civ., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 cod. proc. civ., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti.” Più recentementenello stesso senso Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27788 del 22/09/2022;:“L'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore ola notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti.” E’ poi del tutto rilevante la richiesta indagine circa la volontà delle parti, dovendosi aver riguardo al fatto oggettivo del decorso o meno del termine previsto dalla legge, debitamente calcolato a partire dal dies a quo.
Ilsecondo motivo non è agevolmente comprensibile laddove non si sovrappone integralmente alla prima censura ; esso comunque richiede un es ame degli atti senza spiegarne adeguatamente l’obiettivo per invoca re una rimessione in termini , senza neppur dar conto di quando, come e su che basi fosse stata richiesta al giudice del merito da parte del ricorrente, con il conseguente difetto di autosufficienza. Con unico motivo di ricorso incidentale gli eredi di Massaro Giuseppe controricorrenti lamentano che la Corte di Appello di Napoli non abbialiquidato a loro favore le spese di giudizio applicando l’art. 310, ultimo comma,c.p.c., mentre, al contrario, avrebbe dovuto applicare i principi generali ex artt. 91 e 92 c.p.c. perché il Comune si era opposto alla dichiarazione di estinzione e la causa era stata trattata e decisa con sentenza.
Il motivo proposto è fondato. Infatti il Comune che si è opposto alla estinzione è rimasto soccombente e doveva essere condannato alle spese di lite ex artt. 91 e 92 c.p.c., applicandosi l’ultimo comma dell’art. 310 c.p.c.ai soli casi di decisione emessa con ordinanza, in assenza di contestazioni. Il principio fissato dall'art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza.
In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli articoli 91 e 92 cod. proc. civ., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa alla estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza. (Sez. 2, n. 13736 del 27/06/2005; Sez.1, n. 7943 del 31/03/2010 Sez.2 , n. 20073 del 14/07/2021 ). Per quanto sopra il ricorso incidentale proposto deve essere accolto e deve esserecassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa in relazione ad esso la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, n