Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of statutory grounds and improper remedy choice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible for two primary reasons: the grounds raised did not fit the specific statutory conditions for remittal under Articles 353 and 354 of the Code of Civil Procedure, and the appellant failed to use the correct legal remedy for the first-instance decision. The court held that since the lower court had already ruled on jurisdiction and the opposing party waived their objection to arbitration, the appellate court correctly rejected the appeal without remitting the case. Consequently, the request for review was dismissed as it lacked both procedural standing and the proper legal basis for the challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 353, 354, 360 c.p.c.; When an appeal relies solely on procedural defects not covered by statutory remittal grounds, it is inadmissible if the appellant fails to raise substantive issues, and decisions on jurisdiction must be challenged via the specific remedy of regulation of jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19662/2017 R.G. proposto da : CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO N 19, presso lo studio dell’avvocato CALABRESE VITO ALBERTO (CLBVLB80A03A638C) rappresentato e difeso dall'avvocato NANIA CANDELORO DOMENICO (NNACDL62H12A638B) -ricorrente- contro CIEL SPA, TECHNITAL SPA -intimati- avversola SENTENZA della CORTE D'APPELLO MESSINA n. 462/2017 depositata il24/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022dal Consigliere MARINA MELONI.
FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Messina con sentenza emessa in data 3 dicembre 2013, pronunciando definitivamente sul rapporto tra Consorzio per le Autostrade Siciliane (C.A.S.) e la Technital S.p.a. e non definitivamente sul rapporto tra la prima e la C.I.E.L. s.p.a., ha accolto l’eccezione proposta da Technical s.p.a. e ha dichiarato l’incompetenza del giudice ordinario e la competenza degli arbitri sulle domande proposte dal Consorzio per le Autostrade Siciliane contro la Technical s.p.a. Inoltre, ha rimesso la causa sul ruolo con separata ordinanza per lo svolgimento dell’istruttoria in relazione alle questioni non decise.
Successivamente, proposto appello da parte del Consorzio per le Autostrade Siciliane contro la Technical s.p.a. ,la Corte di Appello di Messina, con sentenza del 7 ottobre 2016, preso atto della intervenuta rinuncia all’eccezione di incompetenza del giudice ordinario da parte di Technical s.p.a., ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Consorzio per le Autostrade Siciliane e infondato l’appello proposto da Technical s.p.a. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in Cassazione il Consorzio per le Autostrade Siciliane (C.A.S.), affidandosi a due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il Consorzio ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., in riferimento all’art. 360, comma 1 , n. 3 , c.p.c., in quanto i giudici di merito avevano erroneamente ritenuto che l’oggetto del gravame in appello non comportasse una rimessione della causa al giudice di prime cure. Con la seconda censura, il ricorrente deduce eccesso di potere per difetto di rito, travisamento di procedure e violazione del principio di legalità, in relazione all’art. 360 n. 5, c.p.c., perché i giudici di prime cure, pur escludendo laconfigurabilità di una delle ipotesi tipiche di rimessione degli atti di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., avrebbero dovuto comunque procedere alla valutazione sia delle questioni di rito, sia delle questioni di merito proposte dall’allora appellante C.A.S. mentre al contrario avevanodichiarato inammissibile l’appello per la mancanza deimotivi di merito.
Il ricorso risulta inammissibile per due distinti ordini di considerazioni. In primo luogo, entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente in quanto logicamente correlati, risultano, infatti, manifestamente infondati e quindi inammissibili ex art.360 bis c.p.c. Il Tribunale di Messina, accogliendo l’eccezione di compromesso proposta da Technical s.p.a.e dichiarando l’incompetenza del giudice ordinario, aveva pronunciato decisione declinatoria della competenza. Successivamente, essendo intervenuta la rinuncia all’eccezione da parte dell’appellata, il giudice di secondo grado ha correttamente ritenuto c he non potesse trovare applicazione nel caso di specie il disposto di cui all'art. 353 c.p.c.
Infatti, secondo questa Corte (Sez.U, Sentenza n. 16044 del 2002) “Non vi è dubbio, infatti, che allorché il giudice di primo grado, ritenendo l'esistenza di una valida clausola compromissoria per arbitrato libero, abbia dichiarato improponibile la domanda senza entrare nel merito e senza esaminare gli altri punti della controversia, il giudice di appello, che ritenga invece inesistente o invalida detta clausola, e, quindi, superata la relativa questione pregiudiziale, sia tenuto a statuire nel merito, non ricorrendo nessuno dei casi di rimessione al primo giudice tassativamente previsti dagliartt. 353 e 354 c.p.c.
” Inoltre, la giurisprudenza costante di legittimità afferma che “nelle ipotesi in cui il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dai citati artt. 353 e 354 cod. proc. civ., è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito, è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (Sez.6 - 1, Ordinanza n. 402 del 10/01/2019)”. Consegue da quanto sinora detto che il giudice d'appello, dopo aver escluso l’applicazione dei citati artt. 353 e 354 cod. proc. civ. al caso di specie, ha correttamente ritenuto inammissibile l’appello proposto dal Consorzio per le Autostrade Siciliane perché era stato fondato soltanto su motivi di rito.
Sussiste inoltre altradirimente ragione di inammissibilità del ricorso. Infatti la Corte di a ppello non si è accorta della inammissibilità dell’impugnazione per una ragione diversa e preliminare rispetto a quella dichiarata. La decisionedi primo grado che pronunciando sulla competenza non aveva deciso il merito della causa era impugnabile esclusivamente con il rimedio di cui all’art.42 c.p.c. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16089 del 18/06/2018, Rv. 649430 -01). A tal riguardo: “La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione. (Nella specie, il giudice d'appello aveva rigettato nel merito il gravame, nonostante il tribunale avesse declinato la propria competenza in relazione alla clausola di compromissione in arbitri contenuta nello statuto della società, di cui le parti erano socie, e la pronuncia fosse perciò impugnabile soltanto col regolamento di competenza). (Sez. 2- , Ordinanza n. 26525 del 19/10/2018, Rv. 650843 -01) Per gli anzidetti motivi, il ricorso è inammissibile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così d