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Decreto — n. 5217/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to formal waiver of proceedings under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 5217/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the legal proceedings extinguished following the appellants' formal waiver of their right to appeal. The appellants, represented by Emanuela Lucarelli, had previously filed a recourse against an order from the Rome Tribunal regarding the bankruptcy of Cometa S.r.l., but subsequently renounced the appeal. The court ruled that this waiver met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the case without further substantive review.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code: A formal renunciation of appeal by the parties constitutes a valid waiver that legally extinguishes the proceedings, thereby precluding any further judicial intervention on the merits.

Parole chiave

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Civil Procedure Code waiver of appeal extinction of proceedings formal renunciation Corte di Cassazione bankruptcy proceedings termination of suit condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 20172/2021 R.G. proposto da: Mazzoni Lorenzo, Mazzoni Lorena, rappresentati e difesi dall’avvocato Emanuela Lucarelli, e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - ricorrenti– contro Fallimento Cometa S.r.l.; -intimato - avverso l’ordinanza n. 40974/2020 del Tribunale di Roma pubblicata il 25/6/2021; letta la rinuncia al ricorsodei ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, non essendosi la controparte costituita;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,15 febbraio 2023 Il P