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Decreto — n. 5213/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the case under civil procedure rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 5213/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal waiver of the appeal. Sacati s.r.l. had previously filed a recourse against an order issued by the same court, but subsequently submitted a waiver that met the requirements of the Civil Procedure Code. The court ruled that the waiver satisfied the statutory conditions for case termination, necessitating no further judgment on the merits or costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal waiver of a recourse satisfies the statutory requirements for extinguishing the proceedings, thereby terminating the case without further adjudication.

Parole chiave

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Civil Procedure Code waiver of recourse extinguishment of proceedings Corte di Cassazione formal waiver termination of case sacati s.r.l. abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 24139/2022 R.G. proposto da: Sacati s.r.l. in liquidazione, già S.A.C.AT.I. Società Anonima Commercio Autoveicoli Turismo Industriale S.r.l., in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa da gli avv ocati Giuseppe Sangiovanni e Valerio Barone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Alberto Di Capua in Roma, Via Vittorio Colonna n.40; - ricorrente – contro Comune di Napoli, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da ll’a vv ocato Fabio Maria Ferrari, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio associato Leone in Roma, Via Appennini n.46; - controricorrente - avverso l’ordinanza n. 7088/2022 della Corte di Cassazione pubblicata il 03.03.2022; letta la rinuncia al ricorso dell a ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione del controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 15 febbraio 2023