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Ordinanza — n. 5191/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy court's rejection of revocation request due to lack of fraud and procedural abuse.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5191/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Vettaflex and Prometeo against the Teramo bankruptcy court's decision to deny their request to revoke the admission of Vincenzo Ferrante's privileged claim. The appellants argued they discovered fraud and a forged debt recognition document only after the initial ruling, claiming this constituted essential error and procedural misconduct. The court held that a posthumous report of a defect does not prove the opposing party's fraud, and the revocation remedy requires a pre-existing decisive document, which was absent here. Furthermore, the lower court correctly imposed sanctions for procedural abuse based on the appellants' manifest lack of diligence in opposing the claim.

Regesto Legislator

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Art. 98, comma 4, legge fallimentare; Art. 96, comma 3, c.p.c.: The mere posthumous reporting of a defect in a debt recognition act does not constitute proof of the opponent's fraud, and the revocation of a judgment based on new documents presupposes those documents existed prior to the decision, making subsequent discovery insufficient for revocation.

Parole chiave

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bankruptcy revocation procedural abuse fraudulent debt recognition privileged claim admission procedural sanctions validità della cessione del credito revoca del credito al consumo ammortamento di titoli di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 98, comma 4, legge fallimentare
Art. 96, comma 3, c.p.c.
9912,la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod.proc.
artt. 1260 cod.civ
art. 1267 cod. civ
artt. 112 cod. proc. civ
civ.ai suoi danni; -con il secondo motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ.
art. 404 c.p
art. 395 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 14 giugno 2017, n. 14810
Cass. 14 giugno 2017, n. 14810; Cass.
Cass. 10 febbraio 2017, n. 3591
14810; Cass. 10 febbraio 2017, n. 3591; Cass.
Cass. 20 febbraio 2015, n. 3362
3591; Cass. 20 febbraio 2015, n. 3362); -l’ultimo motivo è infondato; -come autorevolmente affermato da questa Corte, con sentenza resa, a Sezioni Unite, il 20 aprile 2018, n.
Cass. 20 aprile 2018, n. 9912
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29697/2021 R.G. proposto da Vettaflex s.r.l. e Prometeo s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Brunella Calianno, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Martina Franca,via Paisiello, 29 -ricorrenti - contro Ferrante Vincenzo, rappresentato e difes o da ll’ avv. Dante Angiolelli , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Pescara, via Pisa, 29 -controricorrente - Fallimento della Società Agricola R.M. Solar s.r.l., in persona del curatore pro tempore, rappresentatoe difeso da ll’ avv.

Fabrizio Silvani, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Teramo, vico del Garofano, 12 -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Teramo n. 16606 /20 21 , depositat o Oggetto: fallimento - ammissione allo stato passivo -revocazione l’8 ottobre2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: -Vettaflex s.r.l. e Prometeo s.r.l. , nelle rispettive qualità di cedente e cessionaria del credito chirografario di euro 2.044.760,00 ammesso allo stato passivo del Fallimento della Società Agricola R.M.

Solar s.r.l., propongonoricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Teramo, depositatol’8 ottobre 2021, di reiezione del loro ricorso per la revocazione del decreto di esecutorietà del med esimo stato passivo, nella parte in cui il G.D. aveva amme sso il credito privilegiato d i Vincenzo Ferrante di euro 2.563.561,79 , portato da sentenza del Tribunale di Pescara, coperta da giudicato, emessa sulla scorta di atto di ricognizione del debito del 30 marzo 2012 sottoscritto dall’amministratore unico di Agricola R.M. Solar in bonis , Mario Roscioli; -a fondamento dell’impugnazione per revocazione le odierne ricorrenti avevano dedotto di aver appreso solo in data 8 aprile 2021–dall’esame di un documento proveniente dal Roscioli- che questi aveva riconosciuto un debito in realtà insussistente, essendo stato indotto a sottoscrivere l’atto ricognitivo solo a causa dell’attività fraudolenta posta in esserein suo danno dal Ferrante, e di aver così scoperto che l’accoglimento della domanda di ammissione al passivo di quest’ultimo era viziata da falsità, dolo , errore essenziale di fatto e mancata conoscenza di documenti decisivi; -il Tribunale adito ai sensi dell’art. 98, quarto comma, legge fall. ha, in primo luogo, escluso la legittimazione ad agire della Vettaflex s.r.l. per aver questa ceduto il credito a Promete o, surrogatasi nella sua posizione processuale di creditrice ammessa al concorso; ha quindi respinto il ricorso in ragione della ritenuta insussistenza dei vizi revocatori denunciati ed ha condanna to le società al pagamento in favore delle parti resistenti, oltre che delle spese, d i una somma determinata in via equitativa ai sensi dell’art. 96, 3° comma, c.p.c.; -il ricorso è affidato a sei motivi; -resistono, con distinti controricorsi illustrati da memorie , sia Vincenzo Ferrante, sia il Fallimento della Società Agricola R.M.

Solar s.r.l.; CONSIDERATO CHE: - pr eliminarmente, va accolta l’istanza di rimessione in termini avanzata dalle ricorrenti, non essendo loro imputabile l’errore del sistema che ha rifiutato, ritenendo “non interpretabile” il relativo file, il ricorso dalle stesse tempestivamente depositato in via telematica; - con il primo motivo l e ricorrent i denuncia no la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1260 cod.civ. e 98, quarto comma, legge fall., per aver il Tribunale escluso la legittimazione attiva d i Vett af lex s.r.l. in ragione della perdita della sua qualità di creditore concorrente a seguito della cessione del credito verso la massa a Prometeo s.r.l.; -evidenziano sul punto che , poiché la cessione era stata conclusa pro solvendo, Vettaflex aveva interesse a d opporsi all’ammissione al lo stato passivo del Ferrante, in quanto il pagamento del credito di questi avrebbe determinato l’insufficienza dell’attivo fallimentare a soddisfare per intero il credito ceduto e, conseguentemente, l’ operatività del la garanzia prevista dall’art. 1267 cod. civ.ai suoi danni; -con il secondo motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 98 , quarto comma, legge fall., per aver il giudiceescluso la falsità della sentenza del Tribunale di Pescara che aveva riconosciuto il credito del Ferrante, in quanto non raggiunta da specifica impugnazione; - con il terzo motivo si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’art. 98 , quarto comma, legge fall., nella parte in cui il decreto impugnato ha escluso il dolo revocatorio sul rilievo dell’assenza di attività fraudolente che avevano interessato il procedimento di verifica dello stato passivo e dell’assenza di accertamenti giudiziali in ordine alla falsità della sentenza costituente il titolo giudiziale speso dal Ferrante nella sua domanda di insinuazione; - con il quarto motivo critica no il decreto impugnato per violazione e falsa applicazione della medesima disposizione di legge, nella parte in cui ha escluso la sussistenza dell’errore di fatto per essere stata la decisione correttamente assunta sulla base del titolo giudiziale posto a sostegno dell’istanza di ammissione al passivo; - anche con il quinto motivo lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 98 , quarto comma, legge fall ., in relazione alla esclusione della ricorrenza dell’ipotesi revocatoria nel caso di mancata conoscenza di documenti decisivi non tempestivamente prodotti per causa non imputabile, censurando l’affermazione del Tribunale secondo la quale il documento dove va essere preesistente alla decisione impugnatae non formato successivamente; - con l’ultimo motivo deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., evidenziando l’insussistenza delle condizioni per l’applicazione della fattispecie ivi delineata; -il primo motivo è infondato; - ai sensi dell’ art. 98, quarto comma, legge fall. , la legittimazione a richiedere la revocazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto dell’istanza di ammissione al passivo - nel caso in cui siano decorsi i terminiper l’opposizione o l’impugnazione, ma sia alleg ata la scoperta che il provvedimento è stat o determinat o da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile- spetta unicamente al curatore, al creditore concorrente o al terzo titolare di diritti su beni mobili o immobili acquisiti all’attivo; - invero, al pari dell’op posizione e dell’impugnazione, anche la revocazione dei crediti ammessi è un rimedio meramente endoconcorsuale, di carattere straordinario, che non può essere azionato da chi non vanti alcuna pretesa nei confronti del fallimento e non possa quindi giovarsi degli esiti della ripartizione dell’attivo: la conclusione si impone non solo in considerazione del tenore letterale della disposizione, ma anche della sua ratio , posto che il risultato dell'esecuzione collettiva non può andare che a favore d e i creditori ammessi al concorso; - correttamente, dunque, il Tribunale ha escluso la legittimazione d i Vettaflex s.r.l., in cui luogo è subentrata nella qualità di creditore concorrente la cessionaria del credito, Prometeo s.r.l.; - non si vede, poi, come possa incidere sulla corretta formazione dello stato passivo, cui è preordinato il rimedio di cui all’art. 98, comma 4 l. fall, il rischio, eventuale e riflesso, cui Vettaflex sarebbe soggetta, di possibile attivazione da parte di Prometeo della garanzia dovutale nel caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto (“rischio”, peraltro,insito in ogni cessione pro solvendo e nella specie certamente già sussistente al momento dell’ammissione allo stato passivo della cessionaria in luogo della cedente, intervenuta nel 2019, ben prima della “scoperta”del documento proveniente dal cessato amministratore unico della fallita, e dunque non dipendente dall’esito dell’impugnazione per revocazione); - il secondo , terzo, quarto e qui nto motivo, esaminabili congiuntamente,sono inammissibili ; - va in primo luogo evidenziato, con rilievo già di per sé stesso dirimente, che le doglianze formulate nei motivi in esame peccano in via assoluta di specificità, ovvero dell’illustrazione dei fatti necessari a valutarne la concludenza, poiché sono prive della deduzione delle modalità con cui sarebbero state poste in essere le asserite attività falsificatorie e fraudolente del Ferrante e non sono neppure accompagnate dalla riproduzione, quanto meno nei suoi elementi essenziali, del documento, proveniente dal Roscioli, dal quale si dovrebbe desumere la prova che l’atto ricognitivo del debito sarebbe frutto di dolo perpetrato in suo danno;-non appare peraltro superfluo rilevare che: - è pacifi co che il credito contestato sia stato ammesso allo stato passivo in virtù di un titolo esecutivo giudiziario,rappresentato da una sentenza del Tribunale di Pescaracoperta da giudicato, e che pertanto non ricorre alcun vizio revocatorio proprio del provv edimento impugnato; - è altrettanto pacifico che le ricorrenti non abbiano impugnato la sentenza del Tribunale di Pescara ai sensi dell'art. 404 c.p.c., ancorché la consacrazione del credito del Ferrante in un titolo esecutivo opponibile al fallimento impone sse loro di veicolar e eventuali contestazioni avverso il provvedimento di ammissione attraverso rimedi finalizzati all’eliminazione dell’efficacia del titolo esecutivo giudiziario posto asuo fondamento ; -infine, anche a voler ritenere ammissibile un ricorso ex art. 98 comma 4 l. fall. rivoltoin via indiretta contro la pronuncia definitiva sulla quale si fonda il provvedimento impugnato, nella specie non potrebbe che prendersi atto dell’insussistenza dei vizi revocatori, confusamente e indistintamente evocati dalle ricorrenti, che inficerebbero la sentenza coperta da giudicato; - la ricorrenza dei vizi di cui ai nn. 2 e 4 del 1° comma del l’art. 395 c.p.c.andrebbe infatti esclusa in radice, atteso che la decisione si fonda su una scrittura ricognitiva del debito pacificamente proveniente da colui che l’ha sottoscritta, e dunque certamente non falsa, rispetto alla quale non si vede come possa configurarsi un errore essenziale di fatto, che deve consistere nella falsa percezione degli atti e dei documenti processuali da partedel giudice; - è poi del tutto mancante la concreta allegazione delle fattispecie revocatorie di cui ai nn. 1 e 3 dell’art. 395 c.p.c., posto che, per un verso(in disparte l’omessa illustrazione dei fatti in cui consisterebbe la pretesa condotta fraudolenta del Ferrante) la mera denuncia postuma, proveniente dalla parte interessata, di un vizio di annullabilità del negozio ricognitivo del credito non può certo valere di per sé come prova del dolo processuale della controparte, e, per l’altro, la possibilità di chiedere la revocazione della sentenza se dopo la sua pronuncia sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario presuppone che il documento decisivo preesist a alla decisioneimpugnata, per cui è estranea a essa la situazione, ricorrente nel caso in esame, di documento formatosi successivamente alla pronuncia interessata dal ricorso per revocazione(cfr.

Cass. 14 giugno 2017, n. 14810; Cass. 10 febbraio 2017, n. 3591; Cass. 20 febbraio 2015, n. 3362); -l’ultimo motivo è infondato; -come autorevolmente affermato da questa Corte, con sentenza resa, a Sezioni Unite, il 20 aprile 2018, n. 9912,la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod.proc. c iv ., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda; - sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché può consi derarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione; -orbene, il Tribunale, nel far conseguire la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. alla «assolta infondatezza del ricorso», ha fatto discendere la predetta sanzione processuale dalla manifesta infondatezza dell’opposizione e dalla palese inconsistenza giuridica dei relativi motivi; - così argomenta ta , la decisione si sottrae alla censura prospettata, potendo il giudice del merito desumere da tali elementi la responsabilità della parte per il mancato impieg o della doverosa diligenza ed accuratezza nel proporre l’opposizione; -in ragione delle su esposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese proce ssuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuna parte controricorrente, in complessivi euro 22.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contr