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Ordinanza Interlocutoria — n. 5037/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian asylum appeal remanded for public hearing due to insufficient reasoning on humanitarian permit request.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5037/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court remanded the asylum appeal to a new hearing schedule for public discussion. The appellant sought to overturn an appellate court's rejection of subsidiary protection and a humanitarian residence permit. The court found the lower court's reasoning on the humanitarian request inadequate and insufficiently critical of the first-instance decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 103 c.p.c.: When an appellate court confirms a decision on subsidiary protection but fails to provide sufficient reasoning regarding a separate request for a humanitarian residence permit, the case must be remanded for public hearing to ensure proper judicial review.

Parole chiave

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asylum appeal humanitarian permit subsidiary protection insufficient reasoning remand for hearing Corte di Cassazione public discussion diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 103 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 10155/2018 proposto da: Ehinon Augustine, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civil della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Esposito per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso la sentenza n. 3916/2017 della Corte di appello di Milano, pubblicata il 11 settembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2020 dal consigliere Marco Vannucci.

OSSERVATO che il ricorrente ha provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'ordinanza n.24170 del 27 settembre 2019 con cui è stata disposta la notificazione del ricorso al Ministero dell'Interno mediante consegna dell'atto all'Avvocatura generale dello Stato (in precedenza il ricorso era stato notificato mediante sua consegna all'avvocatura distrettuale dello Stato); che, ricevuta la notificazione dell'atto, l'intimato Ministero non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria (sottoscritta da Avvocato generale dello Stato) con cui ha chiesto di partecipare all'eventuale udienza pubblica di discussione; che con il ricorso è chiesta la cassazione della sentenza di appello sopra indicata nelle sole parti in cui essa confermò le decisioni, contenute nell'ordinanza resa dal Tribunale di Milano il 29 aprile 2016, di rigetto delle domande di accertamento del diritto alla protezione sussidiaria e, in subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; che, alla luce del contenuto della motivazione fondante la conferma del rigetto della seconda domanda (pag. 5 sentenza impugnata) e del contenuto della critica a essa rivolta dal ricorrente (pagg. 6-8 del ricorso), è opportuno ulteriore approfondimento in udienza pubblica di discussione.

P.Q.M.

rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la sua fissazione all'udienza pubblica. Roma, 22 settembre 2020. La Presidente Magd Oistiano CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEP r•i_ Se