Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney required by civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's lawyer lacked a special power of attorney specifically authorizing the filing of a cassation petition. Although the lawyer held a general litigation mandate, the court ruled that such a document, issued before the judgment, could not satisfy the strict requirement for a special mandate covering the specific act of appealing. Consequently, the appeal was rejected, and the lawyer was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365 c.p.c.; A special power of attorney for filing a cassation appeal must be issued prior to the appeal's notification and must expressly authorize the specific act of appealing a determined judgment, rendering a general mandate or a mandate issued after the judgment invalid for this purpose.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17922/2017 R.G. proposto da : LABORATORIO di ANALISI CLINICHE D.SSA TACCI PINA C. s.n.c., con sede a Ribera, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in R oma, piazza Cavour, presso la C ancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dall' A vvocato Davide Lo Giudice -ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dall' A vvocato Stefano Polizzotto giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1361/2016 depositata il12/7/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/1/2023dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:
1. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 53/2010, rigettava l’opposizione proposta dalla AUSL della stessa città avverso il decreto ingiuntivo con il quale l’azienda sanitaria era stata condannata al pagamento di € 3.575,75 in favore del Laboratorio di Analisi Cliniche D.ssa Tacci Pina C. s.n.c., a titolo di rimborso per prestazioni specialistiche erogate in favore di utenti del servizio sanitario nazionale nel mese di dicembre 2007.
2. La Corte d’appello di Palermo, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’A.S.P. di Agrigento, revocava il decreto ingiuntivo già emesso e rigettava le domande avanzate dal Laboratorio di Analisi Cliniche D.ssa Tacci Pina C. s.n.c. nei confronti dell’azienda sanitaria.
3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 12 luglio 2016, ha proposto ricorso il Laboratorio di Analisi Cliniche D.ssa Tacci Pina C. s.n.c. prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso l’A.S.P. di Agrigento. Considerato che:
4. Occorre preliminarmente rilevare il difetto della procura speciale prescritta dall’art. 365 cod. proc. civ. per la presentazione del ricorso per cassazione. Infatti, malgrado nell’epigrafe del ricorso sia stato indicato che il difensore ha agito “giusta mandato a margine”, nell’originale dell’atto non è presente, a margine o in calce, alcuna procura speciale in suo favore. Non giova a sanare questo difetto il fatto che il medesimo difensore sia stato destinatario, a margine dell’originario ricorso per decreto ingiuntivo, di una procura alle liti riferita a “ogni fase, stato e grado del presente giudizio”.
In vero, “ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell'apposito albo, richiesta dall'art. 365 c.p.c., è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall'altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale” (Cass. 7084/2006; si vedano, nello stesso senso, Cass. 8741/2017, Cass. 7014/2017).
La procura per proporre ricorso per cassazione, perciò, non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità implica l'esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata; ne consegue che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della sentenza da impugnare, sicché è inammissibile un ricorso sottoscritto da difensore legittimato da una procura ottenuta nel corso del primo grado di giudizio (cfr.
Cass. 27540/2017). In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame, nel merito, delle doglianze presentate. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. In difetto di una valida procura rilasciata il favore del difensore, la sua opera non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità; di conseguenza sul medesimo e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato (cfr. Cass., Sez. U., 10706/2006; nello stesso senso Cass. 34638/2021, Cass.32008/2019, Cass. 25435/2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il difensore del ricorrente, Avv. Davide Lo Giudice, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 1.800, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Avv. Davide Lo Giudice, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu