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Ordinanza — n. 4817/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding mixed grounds and ultra petita claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4817/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Valentina Ballini's appeal against the Rome Court of Appeal's revocation of a default judgment. Ballini argued the lower court erred on the creditor's standing and the power of representation of signatories, while also claiming the appellate court violated the principle of ultra petita by ordering payment without explicit request. The court deemed the first ground inadmissible for mixing distinct issues and lacking interest in cassation, and found the second ground unfounded because a request to reject opposition inherently includes a claim for payment.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: An appeal is inadmissible if it mixes distinct legal issues without clarity and lacks interest in cassation, and a claim for payment is implied in a request to reject opposition to a default judgment without needing explicit formulation.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal mixed grounds of appeal ultra petita violation default judgment opposition creditor standing defect retrocessione di credito credito contestato motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso Valentina Ballini denuncia «violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento agli artt.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: «violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. conriferimento all’art.
Art. 81, 100, 633 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
81, 100, 633 c.p.c.nonché art. 2697 c.c. e 24 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 112 c.p.c.
conriferimento all’art. 112 c.p.c. nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione».
Art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte: respingeil ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del la parte intervenuta, delle spese di lite, che liquida in € 5.600per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co.
art. 2697 c.c
81, 100, 633 c.p.c.nonché art. 2697 c.c.
art. 112 c.p
conriferimento all’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18641/2017
Cass. n. 13880/2020
Cass. nn. 14486/2019
Cass. n. 22281/2013
Cass. n. 20613/2011
Cass. n. 9021/2005
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Testo completo

. OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO. Ud.13/12/2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16827/2018 R.G. proposto da : Valentina BALLINI, elettivamente domiciliatain Roma, viaAlberico II n. 10, presso lo studio degli avv.Francesco A. Scorsone e Caterina Zuardi Scorsone, che l a rappresenta no e difen d ono per procur a specialein calce al ricorso -ricorrente - contro Banca Monte dei Paschi di SienaS.p.A., -intimata - e con Siena NPL 2018 S.r.l., elettivamente domiciliat a in Roma, via Augusto Ribotyn. 23, presso lo studio dell’avv .

Claudio Dragone , che la rappresenta e difende per procura speciale a margine de l controricorso -intervenuta - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Rom a n. 1135 /201 8 , depositata il 20.2.2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.12.2022 dal Consigliere A ndrea Z uliani . FATTI DI CAUSA Valentina Ballini venne attinta da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Romasu ricorso di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., rappresentata dalla mandataria MPS Gestione Crediti Banca S.p.A.L’ingiunta propose opposizione, sollevando svariate ec cezioni, tra le quali – per quanto ancora qui interessa – quell a relativa al difetto di legittimazione attiva della ingiungente, per l’assenza di titolarità del credito al momento della domanda giudiziale; in corso di causa contestava, altresì, i l difetto di potere di rappresentanza dellepersone fisic he che aveva no sottoscritto l e procur e alle liti per la mandataria MPS Gestione Crediti Banca S.p.A.

Il Tribunale di Roma respinse l’opposizione, mentre la C orte d’Appello di Roma – decidendo sull’impugnazione dell’attrice - opponente – revocò il decreto ingiuntivo, pronunciando peraltro contestuale condanna dell’appellante al pagamento della medesima somma già oggetto di ingiunzione. Contro tale sentenzaValentina Ballini ha presentato ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. È intervenuta con controricorso Siena NPL 2018 S.r.l., società succeduta, in seguito a una ulteriore cessione del credito, a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

La ricorrenteha depositato memoria nel termine di legge anteriore a lla camera di consiglio fissata ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso Valentina Ballini denuncia «violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento agli artt. 81, 100, 633 c.p.c.nonché art. 2697 c.c. e 24 Cost. per difetto di titolarità del diritto e legittimazione». 1.1. Il motivo è inammissibile, perché affronta in modo promiscuo e senza la necessaria chiarezza il tema de l difetto di titolarità del credito in capo alla ricorrente per ingiunzione e quello, ben diverso, del potere di rappresentanza delle persone fisiche «che di volta in volta sono state indicate quali soggetti responsabili dell’Ufficio Periferico di MPS Gestione Crediti, cui era stato conferito il potere di rilasciare procure alle liti»( così a pag. 5 della sentenza impugnata). 1.1.1.

Con riferimento a questo secondo aspetto, le norme di diritto che si assumono violate non hanno alcuna pertinenzacon il tema posto, mentre l’illustrazione del motivo si limita a ribadire la generica e immotivata affermazione che la sentenza impugnata «non appare condivisibile, perché contraria a legge» (pag. 9 del ricorso). 1.1.2. Per quanto riguarda il difetto di legittimazione attiva, la ricorrente censura la decisione della corte d’appello laddove ha ritenuto superata l’iniziale carenza di titolarità del credito in capo a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dalla costituzione nel giudizio di opposizione della effettiva titolare Mortgages 00 - 1 S.p.A. (anch’essa rappresentata dalla mandataria MPS Gestione Crediti Banca S.p.A.; per incidens, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in seguito acquistò nuovamente il credito da Mortgages 00-1 S.p.A., tant’è che si costituì in appello e che la condanna al pagamento nei confronti di Valentina Ballini venne pronunciata in sui favore).

La censura è basata sulla tesi, anche questa esposta in modo assiomatico, secondo cui «le sopravvenute modifiche intercorse, anche a volerle, ma così non è,ritenere valide ma così non è ( sic ), sono in ogni caso ininfluenti dovendosi radicare l’esame al momento della proposizione dell’azione creditoria». Manca del tutto, nell’illustrazione del motivo,una descrizione e uno sforzo di comprensione della vicenda processuale verificatasi, che è consistita nell’intervento volontario nel giudizio di opposizione –con la comparsa di costituzione – del soggetto (in quel momento) titolare del credito.

Tale costituzione spontanea non poteva certo sanare la nullità del decreto ingiuntivo (che, infatti, la corte d’appello ha correttamente revocato), ma fu idonea a instaurare un regolare contraddittorio sulla causa di merito che è sempre oggetto del giudizio di opposizione, al di là della doverosa verifica sulla legittimità dell’ingiunzione. Valentina Ballini non risulta avere contestato la ritualità e l’ammissibilità dell’intervento nel processo della titolare del credito e, anche in questa sede , non propone censure alla sentenza impugnata sotto questo profilo.

2. Il secondo motivodenuncia «violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 113, 115 e 116c.p.c.». 2.1.Anche questo motivo – che si concentra, in particolare, sul tema della contestazione dei poteri di rappresentanza dei soggetti che hanno firmato le procure alle liti –è inammissibile, perché non si confronta con la ratio deciden di che sorregge la sentenza impugnata. Nel ricorso si afferma che la corte d’appello «ha ritenuto … tardiva la contestazione della signora Ballini in ordine ai poteri di rappresentanza dei soggetti che avevano sottoscritto gli atti deducendo, pure, che non era stata censurata l’affermazione del primo giudice sulla tardività della eccezione» (pag. 11).

In realtà, nella sentenza impugnata si legge:«In concreto, a fronte delle reiterate eccezioni della Ballini, la Banca opposta-odierna appellata ha comunque sempre richiamato, nella intestazione dei propri atti difensivi,gli estremi delle procure notarili che conferivano detto potere di volta in volta …, sì che vale quanto sopra detto circa la possibilità di verificare il contenuto di atti pubblici e di opporre la inesistenza di quell’atto» (pag. 5) . Si tratta di una motivazione compiuta del rigetto dell’appello in parte qua, cui la corte territoriale aggiunge, subito dopo, un’ulteriore autonoma ratio decidendi :

«tanto più che non è stata censurata l’affermazione del primo giudice sulla tardività dell’eccezione». Il motivo aggredisce soltanto quest’ultima affermazione (oltretutto in modo inesatto, perché la corte d’appello non ha affermato la tardività dell’eccezione, ma soltanto la mancanza di censure contro la tardività che era stata affermata dal giudice di primo grado). Esso è, pertanto, inammissibile per carenza di interesse alla cassazione di una parte della motivazione non essenziale per la decisione adottata (v. Cass.n. 18641/2017; sostanzialmente conforme, sia pure sulla base della diversa giustificazione della formazione del giudicato sulla ratio decidendi non censurata:

Cass. n. 13880/2020).

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: «violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. conriferimento all’art. 112 c.p.c. nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione». Si afferma che la corte d’appello non avrebbe potuto condannare l’appellante al pagamento del debito in assenza di esplicita domanda in tal senso e sulla base della sola richiesta di rigetto dell’opposizione e di conferma del decreto ingiuntivo. 3.1. Il motivo è infondato, perché , così come il processo di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto anche l a causa di merito sottostante all’ingiunzione (l’accertamento del diritto azionato con il ricorso per ingiunzione), allo stesso modo la domanda di rigetto dell’opposizione e di conferma deldecreto implica – senza necessità di esplicitazioni e salvo divers a precisazione delle conclusioni – la domanda di condanna dell’attore-opponente al pagamento della somma ingiunta o anche , eventualmente, della minor somma risultante all’esito del giudizio.Il principio è stato più volte affermato da questa Corte (Cass. nn. 14486/2019;22281/2013;20613/2011; 9021/2005) e merita di essere confermato anche in questa occasione.

4. Respinto il ricorso, le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: respingeil ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del la parte intervenuta, delle spese di lite, che liquida in € 5.600per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterior