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Ordinanza Interlocutoria — n. 4682/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 4682/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4682/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rilevato che: 1. – la T ulipano soc .coop. sociale O nlus in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria,contro la sentenza della Corte d’appello di Ancona che ha respinto il reclamoex art. 18 l.fall. avverso la sentenza dichiarativa di fallimentoemessa dal Tribunale di Ancona il 15 /07/ 2019; 1.1. –il Fallimento e gli altri intimat i non ha nno svolto difese; Considerato che: 2. – il ricor so pone la questione circa la perdurante assoggettabilità a fallimento (oltre che a liquidazione coatta amministrativa, secondo il criterio di prevenzione), delle cooperative sociali e dei loro consorzi, cui il d.lgs. n. 112 del 2017 attribuisce di diritto la qualifica di “imprese sociali”, in relazione al combinato disposto degli artt. 14, comma 1 , e 1 , comma 4 , dello stesso d.lgs. e dell’art. 2545-terdecies c.c.; 3.

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 4682/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Rilevato che: 1. – la T ulipano soc .coop. sociale O nlus in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria,contro la sentenza della Corte d’appello di Ancona che ha respinto il reclamoex art. 18 l.fall. avverso la sentenza dichiarativa di fallimentoemessa dal Tribunale di Ancona il 15 /07/ 2019; 1.1. –il Fallimento e gli altri intimat i non ha nno svolto difese; Considerato che: 2. – il ricor so pone la questione circa la perdurante assoggettabilità a fallimento (oltre che a liquidazione coatta amministrativa, secondo il criterio di prevenzione), delle cooperative sociali e dei loro consorzi, cui il d.lgs. n. 112 del 2017 attribuisce di diritto la qualifica di “imprese sociali”, in relazione al combinato disposto degli artt. 14, comma 1 , e 1 , comma 4 , dello stesso d.lgs. e dell’art. 2545-terdecies c.c.; 3.

Parole chiave

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liquidazione della società società cooperativa liquidazione del fallimento perdita di sostegno chiusura della procedura di assistenza giudiziaria impresa in difficoltà

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
– il Collegio ritiene che non ricorr a no i presuppos ti per la decisione camerale ex art. 380 bis c.p.c.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8267/2020 R.G. proposto da : TULIPANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato IMBARDELLI FABRIZIO (MBRFRZ53M11D086X) che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro FALLIMENTO TULIPANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN LIQUIDAZIONE, PRIORI VERONICA, MONTIRONI NATASCIA, PAOLTRONI GIULIANA, RUBINO FIORELLA, BONIFAZI GABRIELLA, TOMASSONI ANNA MARIA, SONDEJ MARTA ZUZANNA, PAGANO GIUSEPPINA, PIETRONI GIADA, CARMELINO GIUSEPPE, NADOLINA GRASYNA EWA, BENDAJ FITIM, ROCCHETTI LAURA, CARANO TERESA, PASSAMONTI PATRIZIA, BURATTINI MARIA ELENA, DONATIELLO DONATO, PIETANESI LORELLA -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 38/2020depositata il 17/01/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere PAOLA VELLA.

Rilevato che: 1. – la T ulipano soc .coop. sociale O nlus in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria,contro la sentenza della Corte d’appello di Ancona che ha respinto il reclamoex art. 18 l.fall. avverso la sentenza dichiarativa di fallimentoemessa dal Tribunale di Ancona il 15 /07/ 2019; 1.1. –il Fallimento e gli altri intimat i non ha nno svolto difese; Considerato che: 2. – il ricor so pone la questione circa la perdurante assoggettabilità a fallimento (oltre che a liquidazione coatta amministrativa, secondo il criterio di prevenzione), delle cooperative sociali e dei loro consorzi, cui il d.lgs. n. 112 del 2017 attribuisce di diritto la qualifica di “imprese sociali”, in relazione al combinato disposto degli artt. 14, comma 1 , e 1 , comma 4 , dello stesso d.lgs. e dell’art. 2545-terdecies c.c.; 3.

– il Collegio ritiene che non ricorr a no i presuppos ti per la decisione camerale ex art. 380 bis c.p.c. e che la causa debba essere trattata in pubblica udienza;

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile e rinvia a nuovo ruolo. Così d