Ordinanza — n. 4615/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAOPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO. Ud.13/12/2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19388/2018 R.G. proposto da : Yogurteria Navona S.r.l. in liquidazione e Fabio BARTOLI , elettivamente domiciliati in Roma , via A rn o n. 2 , presso lo studio dell’avv. Luca Barbuto , che l i rappresenta e difen d e per procur a specialein calce al ricorso -ricorrente - contro Unicredit Credit Management BankS.p.A., -intimata - e con FINO 2 Securitisation S.r.l., elettivamente domiciliat a in Roma, viaVittorio Veneto n. 108 , presso l o studio dell’avv .
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 360 c.p, art. 633 c.p, art. 116 c.p; Ordinanza — n. 4615/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Nella scarna illustrazione del motivo, le uniche disposizioni di legge richiamate sono l’art. 50 T.U.B. e l’art. 633 c.p.c.Entrambi i riferimenti normativi riguardano i presupposti documentali per l’emissione del decreto ingiuntivo all’art. 50 T.U.B. , ovverosia un aspetto del tutto irrilevante, una volta che la corte d’appello ebbe a confermare la revoca del decreto ingiuntivo , per poi deci dere il merito della controversiasulla base di un compiuto apprezzamento del materiale probatorio disponibile, anche mediante l’ausilio di un consulente tecnico d’ufficio.
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OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO. Ud.13/12/2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19388/2018 R.G. proposto da : Yogurteria Navona S.r.l. in liquidazione e Fabio BARTOLI , elettivamente domiciliati in Roma , via A rn o n. 2 , presso lo studio dell’avv. Luca Barbuto , che l i rappresenta e difen d e per procur a specialein calce al ricorso -ricorrente - contro Unicredit Credit Management BankS.p.A., -intimata - e con FINO 2 Securitisation S.r.l., elettivamente domiciliat a in Roma, viaVittorio Veneto n. 108 , presso l o studio dell’avv .
Roberto Malizia , che larappresenta e difende per procura generale alle liti n. 70952 rep. Notaio dott. Carlo Pennazzi Catalani -intervenuta - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Rom a n. 7694 /201 7 , depositata il 6.12.2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.12.2022 dal Consigliere A ndrea Z uliani . FATTI DI CAUSA Aspra Finance S.p.A. (poi incorporata in Unicredit Credit Management Bank S.p.A.) chiese ed ottenne dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo nei confronti di Yogurteria Navona S.r.l. e del fideiussore Fabio B artoli , i quali proposero opposizione, che venne accolta, «sulla base del presupposto che l’istituto bancario non aveva dato prova del credito, avendo depositato solo gli estratti conto dal 97 al 2000 e non quelli relativi al periodo successiv o » (così, testualmente, la sentenza impugnata).
Unicredit Credit Management Bank S.p.A. propose appello, che venne parzialmente accolto dalla Corte d’Appellodi Roma, previo esperimento di c.t.u. per la determinazione del saldo del conto corrente, con conferma della revoca del decreto ingiuntivo e condanna in solido degli opponenti-appellati al pagamento della minor sommacapitale di € 13.794,15 (saldo passivo al momento del passaggio del conto a sofferenza,esclusi tutti gli importi addebitati successivamente). Contro tale sentenza Yogurteria Navona S.r.l. e Fabio B artoli hannopresentato ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
È intervenuta con controricorso FINO 2 Securitisation S.r.l. , società succeduta nella titolarità del credito , a seguito due successive cessioniin blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B. (d.lgs. n. 3 8 5 del 1993 ) . Il ricorso è trattato incamera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unicomotivo di ricorso si denuncia « violazione e falsa applicazione di norme di diritto –omesso esame di un fatto decisivo per la controversiaex art. 360 c.p.c.». 1.1. Il ricorso è vistosamente inammissibile , già nella sua formulazione che fa promiscuo ed indistintoriferimento ai vizi di cui al n. 3 (violazione di norme di diritto) e al n. 5 (omesso esame di un fatto decisivo)dell’art. 360, comma 1, c.p.c., peraltro senza indicare quali sarebbero le norme di diritto violate e quale il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso. 1.2.
Nella scarna illustrazione del motivo, le uniche disposizioni di legge richiamate sono l’art. 50 T.U.B. e l’art. 633 c.p.c.Entrambi i riferimenti normativi riguardano i presupposti documentali per l’emissione del decreto ingiuntivo all’art. 50 T.U.B. , ovverosia un aspetto del tutto irrilevante, una volta che la corte d’appello ebbe a confermare la revoca del decreto ingiuntivo , per poi deci dere il merito della controversiasulla base di un compiuto apprezzamento del materiale probatorio disponibile, anche mediante l’ausilio di un consulente tecnico d’ufficio.
In sostanza, la Corte d’Appello di Roma ha correttamente interpretato la natura e l’oggetto del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, non limitandosi a verificare la legittimità dell’ingiunzione (come parrebbe avere fatto il giudice di primo grado), maprocedendo anche all’accertamento del credito vantato dalla banca convenuta-opposta e pronunciando condanna nei limiti dell’importodel credito accertato all’esito del contraddittorio (Cass.nn. 14486/2019; 14473/2019; 20613/2011). 1.3. È appena il caso di aggiungere che l’accertamento del fatto non è sindacabile, in quanto tale, in sede di legittimità e che l’eventuale diversa valutazione in merito deiricorrenti non può certo dare consistenza a una denuncia , del tutto generica, di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti.
In ogni caso, l’accertamento del giudice a quo non viene criticato sul piano della prudenza dell’apprezzamento delle prove disponibili, ma sulla base dell’errata prospettazione di una regola assoluta secondo cui «nel momento in cui la banca non produce tutti gli estratti conto integrali risulta essere venuta meno all’onere della prova del credito sulla stessa incombente». Posta la questione in questi termini, si ipotizza l’esistenza di una sorta di prova legale negativa– tale da impedi re al giudice di esercitare il potere - dover e di prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c. nel caso di produzione documentale solo parziale –che non trova alcun riscontro nella legge e non può essere introdotta nell’ordinamento dall’interprete.
2. Dichiarato inammissibile il ricorso, l e spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibileil ricorso; condanna i ricorrent i in solido al pagamento, in favore del la parte intervenuta, delle spese di lite, che liquida in € 2.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 % , agli esborsi liquidati in € 200 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per