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Ordinanza — n. 4600/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court reverses appeal ruling, holding municipality must prove debt amount in water supply contract performance case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4600/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Campobasso Court of Appeal's decision, which had incorrectly assigned the burden of proving the exact debt amount to the municipality. The lower courts ruled that the municipality, as the contracting party, must prove the existence of the debt against the water supplier ERIM, rather than the contractor NEPTUN. The Supreme Court corrected this by applying the principle that the creditor only needs to prove the source of the right and the default, while the debtor must prove the extinction or inaccuracy of the debt.

Regesto Legislator

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Art. 1273, 1322, 2697 c.c.; In contract performance disputes, the creditor must prove the source of the right and the default, while the debtor bears the burden of proving the extinction or inaccuracy of the debt.

Parole chiave

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burden of proof allocation contract performance action municipal water supply contractual assignment default proof obligation internal assignment clause civil procedure burden tasse di allacciamento fognario

Disposizioni normative citate

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Art. 1273 c.c.
Art. 1322 c.c.
Art. 2697 c.c.
Con il terzo motivo il Comune ricorrente censura la sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la contestazione del credito ERIM da parte di NEPTUN s.r.l.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Venafro denuncia ex art. 360, comma 1 , n.5 , c.p.c.
art. 2697 c.c
Con il terzo motivo il Comune ricorrente censura la sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la contestazione del credito ERIM da parte di NEPTUN s.r.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001
Ne consegue che, conformemente ai principi stabiliti da questa Corte in tema di riparto dell'onere della prova nell'azione di adempimento del contratto: Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, id.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22954/2016 R.G. proposto da : COMUNE DI VENAFRO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D'ORO, 7 , presso lo studio dell’avvocato MARTINI GAETANO (MRTGTN71R01C034T) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocatoPESATURO LUCIA (PSTLCU61T54L725C), -ricorrente- contro NEPTUN SRL -intimato- avverso la sentenz a della CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 193/2015depositata i l 08/09/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022dal Consigliere MARINA MELONI.

FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Campobasso, con sentenza 193/2015, ha rigettato l’impugnazione proposta dal Comune di Venafro ed ha confermato la decisione del Tribunale di Isernia n. 56/11 che, in accoglimento dell’opposizione proposta da NEPTUN s.r.l. (affidataria della gestione del servizio idrico comunale), aveva revocato il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto alla società, accollante del debito del Comune per fornitura idrica nei confronti di ERIM, il pagamento della somma di € 477.788,36 oltre accessori, portata dalla fattura n. 341 del 22/3/2004 emessa dal somministrante ERIM per consumi idrici relativi all’anno 2003.

I Giudici di appello hanno ritenuto che fosse onere del Comune debitore-accollato, che agiva in giudizio per l'adempimento della convenzione di accollo, di fornire la prova della esistenza del debito convenzionalmente assunto dall'accollante NEPTUN s.r.1., non essendo idonea all'uopo l’esibizione della fattura emessa dall'accollatario ERIM, tenuto conto che quest'ultimo non aveva aderito all'accordo e che il predetto documento non esplicitava le singole poste del credito, né i consumi effettuati , né l’anno di riferimento. La Corte territoriale ha rigettato inoltre il motivo di gravame volto all’impugnazione del capo relativo alle spese di lite, non avendo il Comune descritto le attività difensive, né indicato quale fosse la esatta liquidazione delle voci di tariffa.

Avverso la sentenza nr.193 del 2015 della Corte di Appello di Campobasso propone ricorso per cassazione il Comune di Venafro affidato a tre motivi e memoria. La Neptun srl non ha spiegato difese. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il Comune di Venafro denuncia violazione degli artt. 1273, 1322 e 2697 c.c. ex art. 360,comma 1, n. 3,c.p.c. Entrambi i giudici di meritohanno qualificato come accollo (interno) la clausola di cui al punto d) dell'art. 5 della convenzione stipulata in data 21.11.2002, avente ad oggetto l'affidamento a NEPTUN s.r.l. della gestione del servizio idrico comunale, secondo cui la società affidataria assumeva "a proprio carico gli oneri per la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti di captazione, sollevamento, trattamento e distribuzione dell'acqua agli utenti, anche se proveniente da Enti terzi erogatori, ai quali la Concessionaria corrisponderà direttamente quanto dovuto per la fornitura").

I giudici del meritohanno quindi ritenuto che gravava sul Comune la prova dell’esistenza del debito assunto dalla Neptun s.r.l. e che la fattura emessa dalla ERIM non fosse prova idonea a provare il credito in quanto mancante delle singole poste e dell’anno di riferimento Alcontrario, la pretesa fatta valere dal Comune trovava titolo nella predetta convenzione ed aveva ad oggetto la prestazione dovuta da NEPTUN s.r.l. in relazione alla quale era stata esperita l'azione di adempimento, rimanendo estranea ogni altra questione concernente la fattura emessa da ERIM (quale Ente terzo erogatore dell'acqua).

Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Venafro denuncia ex art. 360, comma 1 , n.5 , c.p.c. omesso esame e difetto di motivazione c.p.c. in quanto la Corte distrettuale ha ritenuto che la fattura emessa dalla ERIM nr. 341 del 22/3/2004 fosse priva di efficacia probatoria quale documento proveniente dalla parte che agisce in giudizio per far valere il credito. Invece al cont rario , nella specie , la fattura era documento emesso da un terzo e conteneva tutti gli elementi essenziali per individuare l'ammontare del credito ERIM (tipologia della fornitura, soggetto erogatore, metri cubi di acqua consumati, prezzo complessivo ed unitario a metro cubo per le acque bianche, riferimento temporale dei consumi all'anno 2003).

Con il terzo motivo il Comune ricorrente censura la sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la contestazione del credito ERIM da parte di NEPTUN s.r.l. si risolveva in una contestazione della esattezza della prestazione, relativa al contratto di somministrazione idrica, eseguita dal terzo. Pertanto, non venendo in questione l’esistenza del rapporto di somministrazione tra Comune ed ERIM, l'onere della prova della inesattezza della prestazione ricevuta ricadeva sul somministrato e dunque, per traslazione, su NEPTUN s.r.l. che non aveva dedotto alcun elemento di prova idoneo a confutare i consumi o l'ammontare dell'importo fatturato.

I motivi stante la stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente. Occorre premettere che il Giudice di appello, confermando la decisione di prime cure, ha ritenuto di qualificare giuridicamente l'impegno assunto da NEPTUN s.r.l. con la stipula della convenzione con il Comune, come accollo di debito "cd. interno", privo cioè di effetti nella sfera giuridica del creditore (ERIM). La clausola negoziale (art. 5, lett.

d) ha fonte nell'accordo tra Comune-accollato e società-accollante e concerne l'assunzione da parte di NEPTUN s.r.l. dell’obbligazione:

a) di sollevare il Comune dall'onere economico relativo alle prestazioni di somministrazione idrica erogate all'ente locale da terzi fornitori;

b) di adempiere a tale obbligo nella modalità pattuita, e cioè mediante "pagamento diretto" di detti fornitori. Secondo Cass. 15779/2016 e 15780/2016 la formula negoziale rispecchia l’esigenza di appaltare le attività organizzative e gestionali del servizio pubblico (nella specie relative alla distribuzione dell'acqua nel territorio comunale) che altrimenti l'ente locale sarebbe tenuto a svolgere direttamente tramite la propria inadeguata organizzazione amministrativa ovvero impiegando ingenti risorse finanziare per l’istituzione di una apposita organizzazione, alle dipendenze o controllata dall'ente locale, dotata delle necessarie competenze tecniche, dovendo sostenere i notevoli costi delle strutture aziendali e del personale.

Nella specie la clausola contrattuale (interamente trascritta a pag. 2 del ricorso per cassazione), non prevedeva l'assunzione da parte della affidataria NEPTUN s.r.l. di una nuova obbligazione - di contenuto identico al debito del Comune e che si aggiungeva ad esso- nei confronti del creditore ERIM , ma soltanto l'adempimento della prestazione pecuniaria in luogo del Comune. Nell'eseguire la convenzione l'ente locale non era obbligato , pertanto, a fornire a NEPTUN s.r.l. la prova del "quantum" del debito nei confronti di ERIM, essendo tenuto, invece, soltanto a trasmettere alla affidataria, in virtù del dovere di cooperazione che grava ex art.1375 c.c. sul creditore della prestazione per consentire l'esatto adempimento del debitore, i documenti contabili ( le fattu re , cioè) necessari per provvedere ai pagamenti diretti verso il fornitore ERIM.

Ne consegue che, conformemente ai principi stabiliti da questa Corte in tema di riparto dell'onere della prova nell'azione di adempimento del contratto: Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, id. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015, il Comune, mediante la produzione in giudizio del titolo negoziale sul quale era fondata la pretesa (convenzione di affidamento del servizio pubblico), e l'allegazione dell'inadempimento della società-affidataria obbligata, ha assolto pienamente all'onere della prova del proprio diritto a ricevere la prestazione cui si era obbligata NEPTUN s.r.l. sottoscrivendo la convenzione, e gravava su quest'ultima la prova contraria della non imputabilità dell'inadempimento e cioè di dimostrare che, nella specie, non era dovuto in tutto od in parte il pagamento diretto al fornitore ERIM, con riferimento all'importo indicato nella fattura n.341/2004.

Non risulta che NEPTUN s.r.l. abbia dedotto (e provato) nei gradi di merito del presente giudizio la "inesistenza" di un rapporto di somministrazione tra ERIM ed il Comune di Venafro, né che abbia dedotto (e provato) la inesatta esecuzione delle prestazioni di fornitura idrica da parte di ERIM, o ancora l'erroneo computo della quantità di acqua erogata nell'anno o l'errata applicazione dei criteri di determinazione del prezzo stabiliti nel contratto di fornitura (le contestazioni. Sul punto il Giudice di appello ha affermato che la fattura recava un importocomplessivo senza specificare i criteri di ripartizione e l’anno di riferimento.

Tuttavia la decisione della Corte territoriale, che ha riversato sul Comune l'onere della prova della "esistenza" dell'ammontare del credito del fornitore ERIM, non si è attenuta al principio di diritto secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altruipretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero dei fatti che hanno determinato l'inadempimento o la inesattezza dell'adempimento non imputabile a colpa del debitore stesso.

In conclusione, ritenuto fondato il primo e terzo motivo (assorbito il secondo), la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Campobasso anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appe