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Ordinanza — n. 4590/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses Algerian company's appeal for recognizing foreign judgments due to procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4590/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the main appeal inadmissible and the incidental appeal ineffective. The appellant, an Algerian company, sought recognition of foreign judgments regarding its liquidation status, but the lower court rejected the request citing specific commercial code requirements. The Supreme Court found the appeal procedurally flawed because the incidental challenge was filed late and the main appeal lacked proper grounds for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 334, 2 comma, c.p.c.; Art. 325, 2 comma, c.p.c.: An incidental appeal filed after the statutory deadline is ineffective, and an appeal lacking proper grounds for admissibility must be declared inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal ineffective incidental appeal statutory deadline foreign judgment recognition liquidation status riconoscimento e esecuzione accuse di truffa procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 334, 2 comma, c.p.c.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale determina inoltre la dichiarazione di inefficacia del ricorso incidentale (tardivo) ex art. 334, 2 comma, c.p.c., essendo la impugnazione incidentale stata presentata oltre il termine di cui all’art.
Art. 325, 2 comma, c.p.c.
334, 2 comma, c.p.c., essendo la impugnazione incidentale stata presentata oltre il termine di cui all’art. 325, 2 comma, c.p.c. (cfr.
art. 578 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012
Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018
Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17707 del 22/06/2021
Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 33482 del 14/11/2022
Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 23535 del 2019
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21206-2019 r.g. proposto da: AMINE DRILL SARL (cod. fisc.0001400I90006/59), con sede in Algeria, Citè lgt-BP, El Houriya-Khenchela, in persona del legale rappresentante pro temporeSalah Miloud Iken, rappresentat a e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Lucia Silvagna e Emanuele Del Duca, elettivamente domiciliatain Roma, Via Giovanni Battista Martini n. 14 , presso lo studio dell’AvvocatoDel Duca. - r icorrente e controricorrente al ricorso incidentale- contro MASSENZA FU GIUSEPPE IMPIANTI DI PERFORAZIONE srl (cod. fisc.e P. Iva 00746150341), in persona del legale rappresentante pro tempore Franco Massenza, con sede in Emilia n. 58 E/F, Fontanellato – Frazione Parola (Paola), rappresentatae difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’Avvocato Antonio de Capua del Foro di Bologna , con i l qualeelettivamente domicilia in Roma, alla Via Bruno Buozzi n. 82 , presso lo studio dell’Avvocato Paola Scrofana. - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2504/2019 , depositata in data24.04.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/1/2023 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello diBologna ha rigettato la domanda proposta da AMINE DRILL SARL ex art. 67 l. 218/95 nei confronti di MASSENZA FU GIUSEPPE IMPIANTI DI PERFORAZIONE srl, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento in Italia delle decisioni adottate dalle autorità giudiziarie algerine nella controversia civile intercorsa tra le parti, e ciò con particolare riferimento alla sentenza del 19.10.2005 emessa dal Tribunale di Costantine-Sezione commerciale, nella causa n. 1079/2005; alla sentenza del 18.10.2015, emessa dalla Corte di Giustizia di Constantine–Sezione commerciale-marittimo ed infine alla sentenza del 9.2.2017, emessa dalla Corte suprema alg erina, Sezione commerciale.

La Corte del merito ha ritenuto che sussisteva no “plurime ragioni ostative all’accoglimento della domanda”, evidenziando che:

a) secondo il codice commerciale algerino, la personalità giuridica permane per le necessità liquidatorie (art. 766), con il rispetto tuttavia di una serie di prescrizioni in caso di liquidazione e, in particolare, al fatto che: i)fin dal momento del suo scioglimento, per qualsiasi causa, la società è in liquidazione; ii) la ragione sociale o denominazione devono essere seguite dalla menzione “società in liquidazione”; iii)la personalità giuridica della società permane per le esigenze della liquidazione, fino alla chiusura della stessa; iv) l’atto di nomina del liquidatore è soggetto a pubblicità legale e deve contenere nome, cognome e domicilio del liquidatore, la menzione di società “in liquidazione”, i limiti ai poteri dei liquidatori, nonché le cause della liquidazione; a-b) nella fattispecie in esame, la AMINE DRILL SARL aveva agitonon come società in liquidazione, in persona del liquidatore, ma come società pienamente operativa che stava in giudizio nella persona del legale rappresentante pro tempore, segnatamente in persona di Iken Salah Miloud, sulla base di procura notarile rilasciata nel 2001 dall’amministratore della società; a-c) risultava singolare che la società, ancorchè già cancellata il 5.2.2005, fosse stata parte fin dal primo grado del giudizio algerino, a partire dalla presentazione, nel marzo 2005, della “istanza preliminare”ad opera del suo amministratore Sig.

Ayken Salah”, e non d e l liquidatore, e senza essere indicata come società in liquidazione; a-d) risultava altresì singolare che si discutesse di un contratto concluso dalla società in data 7.12.2000, e dunque prima della iscrizione al Registre du Commerce, avvenuta in data 16.1.2001, pur prevedendo il codice algerino che le società acquistino la personalità giuridica solo a partire dall’iscrizione (art. 549);

b) non risultava neanche sufficiente la dichiarazione dell’Avv. di Amine Drill, prodotta agli atti, per il rispetto del requisito di cui all’art. 64, lett. d, l. n. 218/95, posto che: b1)la Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra Italia e Algeria, all’art. 17, espressamente richiede, tra i documenti da allegare alla domanda di riconoscimento o esecuzione della sentenza, alla lettera b), “un certificato della cancelleria competente che la sentenza è passata in giudicato”, e tale certificazione invece mancava; b2) non risultava rilevante il documento depositato all’udienza del 29 marzo 2019 (risalente al 2017) che riportava “un numero della causa: 00194/15” e un “numero di fascicolo: 01487/16” che non corrispondevano a quelli propri del procedimento civile algerino in questione;

c) vi era inoltre insanabile contrasto tra la decisione algerina e la sentenza penale della Corte di appello n. 4972/2015; c-1) la Corte aveva sì dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giordi per intervenuta prescrizione dei reati contestati, ma nello stesso tempo aveva accertato ex art. 578 c.p.p.la commissione di fatti illeciti per le necessarie statuizioni civili relative alle richieste risarcitorie conseguenti agli stessi; c-2) la Corte di appello penale aveva confermato le motivazioni rese dal giudice di primo grado,affermando: che il Giordi aveva stipulato per conto della Massenza, senza averne alcun potere, il contratto del 7.12.2000, con firma falsa di Massenza Franco; che la macchina perforatrice “Toscana MI 45” non rientrava tra i beni realizzati dalla Massenza; che quest’ultima non aveva mai ricevuto alcun pagamento da Amine Drill; che risultavano pertanto confermati i fatti di falso e truffa in danno di Massenza di cui al capo di imputazione; c-3) la Corte di appello aveva dunque confermato la condanna del Giordi al risarcimento del danno e tale statuizione, pronunciata ai sensi dell’art. 578 c.p.p., quale capo della sentenza resa sugli interessi civili, era passata in giudicato ed era del tutto inconciliabile con il contenuto della sentenza algerina nella quale si affermava invece che il contratto inter partes era regolare e che Massenza era stato allo stesso inadempiente, dovendosi cosi ritenere fondata la pretesa di AMINE DRILL SARL alla restituzione degli importi dovuti sulla base del detto contratto; c-4) le condotte, i fatti ed i rapporti vagliati dal giudice civile algerino e dal giudice penale italiano erano pertanto gli stessie l’identità delle parti (non avendo Amine Drill partecipato al procedimento penale) non rappresentava un presupposto richiesto espressamente dall’art. 64, lettera e) della legge 218/95 e dall’art. 15 lettera d) della Convenzione italo-algerina per far ritenere insussistente il requisito del contrasto tra decisioni richiesto al fine della positiva delibazione della sentenza straniera.

2. La sentenza, pubblicata il24.4.2019, è stata impugnata da AMINE DRILL SARLcon ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui MASSENZA FU GIUSEPPE IMPIANTI DI PERFORAZIONE srlha resistito con controricorso, con il quale ha anche proposto ricorso incidentale. AMINE DRILL SARL ha depositato controricorso al ricorso incidentale. La società ricorrenteha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazio ne e falsa applicazione dell’art. 64, lett. d, l. n. 218/1995, nonché dell’art. 17, lett. b, della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, ratificata con la l. n. 23.12.2005 n. 291.

Osserva la società ricorrente che se era pur vero che l’art. 17, lett. b, della predetta Convenzione italo-algerina prevedeva che si dovesse allegare alla domanda di riconoscimento della sentenza straniera “un certificato della cancelleria competente attestante che la sentenza è passata in giudicato”, tuttavia tale disposizione non poteva essere interpretata – come invece erroneamente affermato dalla Corte di appello –come condicio sine quanon ch e preclud esse il soddisfacimento, attraverso forme equipollenti, della vera condizione richiesta dalla stessa Convenzione e dalla legge italiana, e cioè il passaggio in giudicato della sentenza di cui si richiedevail riconoscimento e l’esecuzione.

Osservaancora la ricorrente che tale condizione, secondo la legge algerina (art. 296 del “code de procedure civile et administrative”) sarebbe da riconoscersi a tutte le decisioni di merito già al momento della loro pronuncia, posto che, per un verso, il ricorsoper cassazione deve essere considerato, per l’ordinamento processuale dello stato algerino, un mezzo di impugnazione straordinario (che pertanto non incide sul profilo del passaggio in giudicato della sentenza impugnata) e che, per altro verso, il certificato cui si riferisce la Convenzione italo-algerina potrebbe essere rilasciato solo con riferimento a sentenze o decisioni di merito ancora suscettibili di ricorso attraverso mezzi ordinari di impugnazione (“appello” e “opposizione”) e non già in relazione ai casi di ricorsoper cassazione ove tale certificazione avrebbe ragion d’essere soltanto con riferimento alle ipotesi in cui il ricorso alla Corte Suprema non sia “sospensivo dell’esecuzione”, nelle ipotesi, cioè, tassativamente previste dalla legge processuale algerina.

Non sarebbe stata neanche rilevante - aggiunge ancora la società ricorrente -l’affermazione della Corte territoriale laddove aveva evidenziato che comunque i “numeri della causa” e del “fascicolo” della certificazione allegata erano diversi rispetto a quelli della causa civile incardinata presso l’autorità giudiziaria algerina, e ciò proprio in ragione del fatto che la controversia civile non riguardava quelle ipotesi tassative nelle quali il ricorso per cassazione determina la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata.

Sarebbe stato così sufficiente – evidenzia– avvalersi , per la dimostrazione del passaggio in giudicato della sentenza(di cui si chiedeva il riconoscimento), di mezzi equipollenti, quale anche l’affidavitprodotto in giudizio.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 64, lett. e, l. n. 218/1995, nonché dell’art. 15, lett. d, della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, ratificata con la l. n. 23.12.2005 n. 291. Osserva la ricorrente che per concretarsi la condizione ostativa al riconoscimento dellasentenza straniera di cui all’art. 64, lett. e, l. n. 218/1995, e cioè l’insanabile contrasto tra la decisione straniera e la sentenza italiana(nella specie la sentenza penale n. 4972/15), occorreva che tale contrasto riguardasse controversie aventi necessariamente identità di parti, condizione invece non ricorrente nel caso di specie, in quanto essa ricorrente non aveva partecipato al giudizio penale contenente, in tesi, le statuizioni inconciliabili con il giudicato algerino, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale secondo cui non occorreva –per il maturare del rilevato contrasto tra le decisioni – che quest e ultime fossero essere intervenute tra le medesime parti processuali dei due giudizi, condizione, a detta del decidente,non espressamente richiesta dalla lettera della norma di cui all’art. 64, lett. e, l. n. 218/1995.

Sottolinea inoltre la società di diritto algerino che la condizione ostativa in parola non avrebbe neanche potuto concretizzarsi nel caso di specie sia perché il medesimo fatto esaminato dal giudice penale italiano era stato già deciso dal giudice penale algerino con una decisione di “non luogo a procedere”,sia perché la decisione penale italiana si era conclusa con una pronuncia di “non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere i reati ascritti estinti per prescrizione”.

3. La MASSENZA FU GIUSEPPE IMPIANTI DI PERFORAZIONE srl propone inoltre ricorso incidentale, con il quale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare a rigorel’improcedibilità ovvero l’inammissibilità della domanda in ragione della carenza di legittimazione attiva e dell’interesse ad agire in capo ad AMINEDRILL SARL per la valida instaurazione del giudizio, per essere quest’ultima società ormai cancellata dalRegistro delle imprese algerino da circa quindici anni. 4.1 Il ricorso principale è inammissibile. 4.1.1 Occorre subito evidenziare che la decisione di rigetto alla domanda di riconoscimento della sentenza straniera ex art. 67 l. 218/95 si fonda in realtà su tre distinte ed autonome rationes decidendi(cfr. pagg. 5-7 della sentenza qui impugnata) ove le stesse vengono peraltro trattate in altrettanti distinti ed autonomi paragrafi della decisione (par.

A, B e C). Orbene, per stessa ammissione della società ricorrente -che aveva ritenuto che la prima ratio decidendi (quella, per intenderci, trattata nel § A e riguardante la carenza di legittimazione attiva di AMINE DRILL SARL alla presentazione della domanda giudiziale) non avesse un reale contenuto decisorio - sono state invece impugnate, nei due motivi di ricorso qui in esame, solo le altre due rationes decidendi, laddove la prima non è stata in alcun modo censurata dalla società ricorrente se non al dine di metterne in evidenza un preteso contenuto meramente assertivo, che si sarebbe anche riverberato nella formula della decisione impugnata, conclusasi con una pronuncia di rigetto nel merito e non già con una decisione in rito sul profilo della denunciata inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva della società proponente la domanda ex art. 67 l. n. 218/95. 4.1.2 Sul punto è necessario ricordare che i l ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata e a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti.

Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali "rationes decidendi" (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013 ; Sez. 3 , Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 ; Sez. L , Sentenza n. 4293 del 04/03/2016 ; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 5 - , Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019 ;

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020). Ritiene il Collegio che la motivazione impugnata è fondata - già per la sua stessa impostazione grafica - su tre distinte ragioni, la prima delle quali - come si ripete - no n è stata oggetto di impugnazione, così rendendo le ulteriori censure irricevibili in questo giudizio di legittimità. La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale determina inoltre la dichiarazione di inefficacia del ricorso incidentale (tardivo) ex art. 334, 2 comma, c.p.c., essendo la impugnazione incidentale stata presentata oltre il termine di cui all’art. 325, 2 comma, c.p.c. (cfr.

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17707del 22/06/2021 ), impugnazione che si fondava, per quanto già sopra evidenziato, sul profilo dell’asserito mancato esame da parte della Corte di appello della denunciata carenza di legittimazione attiva della società algerina per essere la stessa stata cancellata dal registro delle imprese, profilo sul quale la Corte di appello si era inrealtà pronunciata, accogliendo , peraltro, le argomentazione della società oggi ricorrente in via incidentale. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.Al riguardo va evidenziato che la liquidazione è compiuta seguendo i nuovi parametri del d.m. 13 agosto 2022 n.147 (cfr.

Sez. U., Ordinanza n. 33482 del 14/11/2022). Quest'ultimo decreto del Ministro della Giustizia, infatti, prevede all'articolo 6 che le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022. Nella presente causa - che è stata decisa a seguito di rito camerale - si riscontrano invero prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022, essendo stata depositata memoria da parte della ricorrente successivamente a tale data (v. anche S.U. 12 ottobre 2012 n. 17405).

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.300per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte