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Ordinanza Interlocutoria — n. 4282/2023 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to public hearing to verify definitiveness of association bankruptcy before ruling on individual liability.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4282/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the interlocutory appeal, ordering the case to be retried in public session. The appellant argued that individuals acting for an unrecognized association are personally liable under Article 38 of the Civil Code, while the opposing party contended liability is limited to specific contractual obligations. The court decided to remand the matter because the prerequisite of verifying the finality of the association's bankruptcy judgment was not yet met, preventing a substantive ruling on the liability issue.

Regesto Legislator

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Art. 38 c.c.; Art. 380 bis c.p.c.: The Supreme Court must remand a case to public hearing when the prerequisite of verifying the definitiveness of a related bankruptcy judgment is not yet satisfied, preventing a premature decision on individual liability.

Parole chiave

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individual liability unrecognized association bankruptcy extension public hearing requirement definitiveness verification interlocutory appeal Civil Code Article 38 declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 38 c.c.
– il ricorso sottende la questione se, ai sensi dell’art. 38 c.c., chi abbia agito in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta sia illimitatamente responsabile, e perciò assoggettabile a fallimento “in estensione” del fallimento dell’associazione stessa (Cass.
Art. 380 bis c.p.c.
– il Collegio ritiene che non ricorr a no i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis c.p.c. e che la causa debba essere trattata in pubblica udienza, previa acquisizione della sentenza del Tribunale di Padova n.
art. 38 c.c
– il ricorso sottende la questione se, ai sensi dell’art. 38 c.c., chi abbia agito in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta sia illimitatamente responsabile, e perciò assoggettabile a fallimento “in estensione” del fallimento dell’associazione stessa (Cass.
art. 380 bis c.p
– il Collegio ritiene che non ricorr a no i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 9589/1993
38 c.c., chi abbia agito in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta sia illimitatamente responsabile, e perciò assoggettabile a fallimento “in estensione” del fallimento dell’associazione stessa (Cass. 9589/1993, 5305/2004), ovvero se la responsabilità personale e solidale prevista dall’art.
Cass. 5305/2004
Cass. 12714/2019
sia circoscritta alle singole obbligazioni negoziali assunte e sia assimilabile a quella del fideiussore per le obbligazioni del debitore principale (Cass. 12714/2019); 3.
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Testo completo

22 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5084/2019 R.G. proposto da : BRAGHETTO ILES, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 18, presso lo studio dell’avvocato GRISOLIA CARMINE (GRSCMN71E21F735O) rappresentato e difeso dagli avvocati BARBATO ENRICO (BRBNRC62B09E472Z), TRIFONI PATRIZIO (TRFPRZ61C23C632R)giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro FALLIMENTO ILES BRAGHETTO, FALLIMENTO ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IPEA, elettivamente domiciliati in ROMA , VIA DANTE DE BLASI 5, presso lo studio dell’avvocato FERRARI MARCO PAOLO (FRRMCP62P17D086F) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato NEVONI ROBERTO (NVNRRT66A08E202E)giusta procura speciale in atti -controricorrente- nonchécontro ITALIANA SOCIETA' IMMOBILIARE SRL -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 20/2019depositata il 02/01/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere PAOLA VELLA.

Rilevato che: 1. – il sig. Iles Braghetto ha proposto ricorso per cassazione , affidato a tre motivi e illustrato da memoria, contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia che ha respinto il reclamo ex art.18 l.fall. avverso la sentenza del Tribunale di Padova del 31/05/2018, dichiarativa d el suo fallimento in estensione del fallimento della associazione non riconosciuta Centro di formazione professionale IPEA, dichiarato dallo stesso tribunale in data 17/10/2017; 1.1. – i due Falliment i intimati hanno resistito con unico controricorso,mentre il terzo intimato non ha svolto difese;

Considerato che: 2. – il ricorso sottende la questione se, ai sensi dell’art. 38 c.c., chi abbia agito in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta sia illimitatamente responsabile, e perciò assoggettabile a fallimento “in estensione” del fallimento dell’associazione stessa (Cass. 9589/1993, 5305/2004), ovvero se la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 c.c. sia circoscritta alle singole obbligazioni negoziali assunte e sia assimilabile a quella del fideiussore per le obbligazioni del debitore principale (Cass. 12714/2019); 3.

– il Collegio ritiene che non ricorr a no i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis c.p.c. e che la causa debba essere trattata in pubblica udienza, previa acquisizione della sentenza del Tribunale di Padova n. 191 del 17/10/2017 dichiarativa delfallimento dell’associazione non riconosciuta C entro di formazione professionale IPEA, e verifica della sua definitività;

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile e rinvia a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di acquisire la sentenza del Tribunale di Padova n. 191del 17/10/2017. C