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Decreto — n. 4257/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under CPC provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 4257/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following the plaintiff's formal waiver of the appeal. The plaintiff, representing the bankrupt footwear company, had previously withdrawn the case, which the defendant accepted without objection. The court ruled that the waiver met the requirements of the Civil Procedure Code, necessitating no further substantive analysis on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal waiver of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without the need for judicial confirmation of the waiver's validity.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal waiver extinction of proceedings plaintiff withdrawal acceptance of waiver bankruptcy litigation Corte di Cassazione revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4574/2016 R.G. proposto da: Fallimento della Gruppo Calzaturiero Campano S.r.l., in persona del curatore dott. Massimo Matera, rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Capobianco, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avvocato Clara Angrisani in Roma, Via Friggeri n.146; -ricorrente - contro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Eugenio Moschiano, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -controricorrente– avverso la sentenza n. 3134/2015 della Corte di Appello di Napoli pubblicata il 8/7/2015; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 9 febbraio 2023