Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under CPC provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following the plaintiff's formal waiver of the appeal. The plaintiff, representing the bankrupt footwear company, had previously withdrawn the case, which the defendant accepted without objection. The court ruled that the waiver met the requirements of the Civil Procedure Code, necessitating no further substantive analysis on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal waiver of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without the need for judicial confirmation of the waiver's validity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4574/2016 R.G. proposto da: Fallimento della Gruppo Calzaturiero Campano S.r.l., in persona del curatore dott. Massimo Matera, rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Capobianco, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avvocato Clara Angrisani in Roma, Via Friggeri n.146; -ricorrente - contro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Eugenio Moschiano, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -controricorrente– avverso la sentenza n. 3134/2015 della Corte di Appello di Napoli pubblicata il 8/7/2015; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 9 febbraio 2023