Decreto — n. 4222/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sulricorso iscritto al n. 13276/2021 R.G. proposto da: Lidl Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli avv ocati Paola Gelato, Francesca Bego Ghina, Marco Francetti, Francesco Samperi e Claudia Scapicchio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultima in Roma, Via Tomacelli n. 146; - ricorrente – contro Illva Saronno S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli avv ocati Giuliano Vecchione e Stefano De Bosio, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - controricorrente– nonché contro Casoni Fabbricazione Liquori S.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 857/2021 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 17/3/2021;letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controparte costituita;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 4222/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 13276/2021 R.G. proposto da: Lidl Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli avv ocati Paola Gelato, Francesca Bego Ghina, Marco Francetti, Francesco Samperi e Claudia Scapicchio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultima in Roma, Via Tomacelli n. 146; - ricorrente – contro Illva Saronno S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli avv ocati Giuliano Vecchione e Stefano De Bosio, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - controricorrente– nonché contro Casoni Fabbricazione Liquori S.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 857/2021 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 17/3/2021;letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controparte costituita;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 13276/2021 R.G. proposto da: Lidl Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli avv ocati Paola Gelato, Francesca Bego Ghina, Marco Francetti, Francesco Samperi e Claudia Scapicchio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultima in Roma, Via Tomacelli n. 146; - ricorrente – contro Illva Saronno S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli avv ocati Giuliano Vecchione e Stefano De Bosio, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - controricorrente– nonché contro Casoni Fabbricazione Liquori S.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 857/2021 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 17/3/2021;letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controparte costituita;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto si a c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 9 febbraio 2