Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 4222/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4222/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4222/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 13276/2021 R.G. proposto da: Lidl Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli avv ocati Paola Gelato, Francesca Bego Ghina, Marco Francetti, Francesco Samperi e Claudia Scapicchio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultima in Roma, Via Tomacelli n. 146; - ricorrente – contro Illva Saronno S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli avv ocati Giuliano Vecchione e Stefano De Bosio, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - controricorrente– nonché contro Casoni Fabbricazione Liquori S.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 857/2021 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 17/3/2021;letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controparte costituita;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 4222/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 13276/2021 R.G. proposto da: Lidl Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli avv ocati Paola Gelato, Francesca Bego Ghina, Marco Francetti, Francesco Samperi e Claudia Scapicchio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultima in Roma, Via Tomacelli n. 146; - ricorrente – contro Illva Saronno S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli avv ocati Giuliano Vecchione e Stefano De Bosio, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - controricorrente– nonché contro Casoni Fabbricazione Liquori S.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 857/2021 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 17/3/2021;letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controparte costituita;

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali assunzione delle spese ripetibili dell'avvocato anticipo delle spese rinuncia al dibattimento orale fine del processo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 13276/2021 R.G. proposto da: Lidl Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli avv ocati Paola Gelato, Francesca Bego Ghina, Marco Francetti, Francesco Samperi e Claudia Scapicchio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultima in Roma, Via Tomacelli n. 146; - ricorrente – contro Illva Saronno S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli avv ocati Giuliano Vecchione e Stefano De Bosio, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - controricorrente– nonché contro Casoni Fabbricazione Liquori S.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 857/2021 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 17/3/2021;letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controparte costituita;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto si a c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 9 febbraio 2