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Decreto — n. 4221/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4221/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4221/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 18375/2022 R.G. proposto da: Fallimento Miotto Generale Petroli s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore dott.ssa Stefania Martignon, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Casa, ed elettivamente domiciliato presso lo Studiodell’avvocato Federica Scafarelli in Roma, Via G. Borsi n.4; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli avvocati Fabio Alberici e Leonardo Bottazzi, ed elettivamente domiciliata pressolo Studio del primo in Roma, Via delle Fornaci n.38; - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto del Tribunale di Venezia pubblicata del 9/6/2022; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente e ricorrente incidentale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e ricorrente incidentale;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 4221/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 18375/2022 R.G. proposto da: Fallimento Miotto Generale Petroli s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore dott.ssa Stefania Martignon, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Casa, ed elettivamente domiciliato presso lo Studiodell’avvocato Federica Scafarelli in Roma, Via G. Borsi n.4; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli avvocati Fabio Alberici e Leonardo Bottazzi, ed elettivamente domiciliata pressolo Studio del primo in Roma, Via delle Fornaci n.38; - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto del Tribunale di Venezia pubblicata del 9/6/2022; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente e ricorrente incidentale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e ricorrente incidentale;

Parole chiave

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abbandono del procedimento desistenza dall'azione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria revoca dell'opposizione condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 18375/2022 R.G. proposto da: Fallimento Miotto Generale Petroli s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore dott.ssa Stefania Martignon, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Casa, ed elettivamente domiciliato presso lo Studiodell’avvocato Federica Scafarelli in Roma, Via G. Borsi n.4; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli avvocati Fabio Alberici e Leonardo Bottazzi, ed elettivamente domiciliata pressolo Studio del primo in Roma, Via delle Fornaci n.38; - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto del Tribunale di Venezia pubblicata del 9/6/2022; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente e ricorrente incidentale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e ricorrente incidentale;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 9 febbraio 2023