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Ordinanza Interlocutoria — n. 4198/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares notification of expulsion appeal to State Attorney null and orders renewal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4198/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the notification of the appeal against the expulsion order null and void because it was addressed to the State Attorney without prior representation in the merits phase. The applicant argued for cassation against the Peace Judge's inadmissibility ruling, while the State Attorney failed to defend the prefecture's position. Consequently, the court ordered the notification to be renewed within sixty days and remitted the case for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di espulsione va notificato all'autorità che ha emanato il decreto, e la notificazione all'Avvocatura dello Stato senza patrocinio precedente è nulla e rinnovabile.

Parole chiave

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nullity of notification expulsion appeal State Attorney representation renewal of act remittal to new role ricorso costituzionale all'estero domanda d'asilo di cittadino nigeriano legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.
art. 291 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 1 n. 12665-19
Sez. 1 n. 28825-05
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26030/2021 R.G. proposto da: KAZIMBO FALANGA LOLA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GAZIDEDE ULJANA; -ricorrente- contro QUESTURA ANCONA -intimata- e PREFETTURA ANCONA, in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - resistente - avverso l’ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di ANCONA n. 63/2021 depositata il 23/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che: Kazimbo Falanga Lola, congolese, ricorre per cassazione contro l’ordinanza con la quale il giudice di pace di Ancona ne ha dichiarato inammissibile “il ricorso (..) depositato in data 11-6-2020”; la prefettura di Ancona non ha svolto difese; l’avvocatura dello Stato ha depositato un atto di costituzione in rappresentanza del Ministero dell’interno. Considerato che: il ricorso, sebbene indirizzato anche al prefetto, è stato notificato presso l’avvocatura dello Stato, che però non risulta che ne abbia assunto la difesa nel giudizio di merito; secondo l’orientamento di questa Corte “il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, sicché, nel caso in cui detto ricorso sia notificato all'Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest'ultima abbia assunto il patrocinio dell'ufficio del prefetto, la notificazione è da ritenersi nulla e, peraltro, rinnovabile, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.” (Sez. 1n. 12665-19, Cass.

Sez. 1 n. 28825- 05 ) ; p.q.m. La Corte dichiara la nullità della notificazione e dispone la rinnovazione dell’atto entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;rinvia la causa a nuovo ruolo. Deciso in Roma,