Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4003/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest after multiple independent grounds supported the lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4003/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The lower court rejected the opposition to the bankruptcy estate, finding the contract void due to a conflict of interest and other substantive flaws. The Court held that since the decision rested on multiple independent grounds, challenging only one rendered the remaining grievances inadmissible due to a lack of interest.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 133 d.P.R. 115/2002: When a judgment is based on multiple independent grounds, failure to challenge one renders appeals against others inadmissible due to lack of interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal lack of interest multiple independent grounds conflict of interest contract bankruptcy estate opposition conflitto d'interessi dell'avvocato interesse giuridicamente protetto ostacoli tecnici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 133 d.P.R. 115/2002
– A lla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, da versare in favore del l’Erario a norma del l'art. 133 deld.P.R.
Art. 82 d.P.R. 115/02
–Non vi è luog o a provvedere sul l’istanza di liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 82 d.P.R. 115/02, indirizzata al Presidente dalla curatela fall imentare controricorrente in ragione della propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art.
Art. 144 d.P.R. 115/02
115/02, indirizzata al Presidente dalla curatela fall imentare controricorrente in ragione della propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 144 d.P.R.
Art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002
Sez.U, 34474/2019 e 16598/2016; Cass. 13960/2014, 26965/2007), qui nemmeno denunciati.
art. 1345 c.c
art. 1344 c.c
articolo 116 c.p
– Il secondo mezzo lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c.
art. 2475 ter c.c
–Il terzo motivo denunzia la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2475 ter c.c.
art. 116 c.p
– Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la violazione dell'art. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U, 8053/2014
Cass. Sez. U, 8054/2014
Cass. Sez. U, 34474/2019
Cass. Sez. U, 16598/2016
Cass. 13960/2014
Sez.U, 34474/2019 e 16598/2016; Cass. 13960/2014, 26965/2007), qui nemmeno denunciati.
Cass. 15300/2022
Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding appeal reasons and sentencing criteria.
Cass. 10226/2022
Italian court dismisses asylum claim where applicant failed to prove well-founded fear of persecution in Italy.
Cass. Sez. U, 7931/2013
Cass. Sez. U, 18641/2017
Cass. Sez. U, 11493/2018
Cass. Sez. U, 18119/2020
Cass. Sez. U, 24381/2021
Cass. Sez. U, 16242/2022
Cass. Sez. U, 19599/2022
Cass. Sez. U, 20867/2020
r addoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto(Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11403/2018 R.G. proposto da : BRICK SRL, elettivamente domiciliata in ROMA , V. PREMUDA 6, presso lo studio dell’avvocato MARRAPODI IVAN (MRRVNI70C01H501E) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro FALLIMENTO GESTIONI SERVIZI TERRITORIALI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato MANFEROCE TOMMASO (MNFTMS39E25C710E), rappresentato e difeso dall'avvocato MANES SANTO (MNSSNT51R01G317X), giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA n. 3520/2014,depositat o i l 16/03/2018 ; uita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023dal Consigliere PAOLA VELLA.

FATTI DI CAUSA 1. –Il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento Gestione Servizi Territoriali (GST) s.r.l. in liquidazione, proposta da Brick s.r.l. contro l’esclusione del credito di Euro 2.191.295,86 insinuato a titolo d i compenso per l’esecuzione del contratto di prestazione d’opera stipulato nel 2008 con la GST – di cui Brick era socia al 33% insieme alle società INGG. DEMETRIO, PIETRO E DOMENICO COZZUPOLI (DPD) s.r.l. e RE.CIM s.r.l. – e avente ad oggetto «l'attività d i valutazione e verifica della congruità tecnica (coerenza, consistenza, adeguatezza) dei lavori compiuti» dalla società MULTISERVIZI REGGIO CALABRIA s.r.l.

– di cui la stessa GST era socia di minoranza (49%) insieme a Comune di Reggio Calabria – sciolta nel 2012 «per provvedimento della pubblica autorità» e poi anch’essa dichiarata fallita nel 2015. 1.1. – In particolare, nel 2005 il Comune di Reggio Calabria aveva affidato la gestione dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, igiene, pulizia, sicurezza (e altre attività ausiliarie relativamente ai beni demaniali e patrimoniali) alla Multiservizi – con divieto di cessione del contratto di servizio,ma ampia facoltà di utilizzare gli strumenti organizzativi più opportuni, ivi compresa la cessione di alcune attività ad altre società specializzate – la quale nel 2007 aveva stipulato una convenzione relativa all’esecuzione dei predetti servizi con la propria socia GST, che a sua volta nel 2008 aveva stipulato con le tre società che ne erano socie, tra le quali appunto Brick, tre distinti contratti di prestazione d’opera pluriennali aventi sostanzialmente ad oggetto le medesime prestazioni, con compenso fisso per il primo anno e compenso commisurato al 20% dei ricavi di GST per gli anni successivi. 2.

– Espletata prova testimoniale, il tribunale – trascrivendo e facendo propria la motivazione già adottata con esito analogo nel giudizio di opposizione allo stato passivo proposto dall’altra sociadi GST, RE.CIM – ha ritenuto «non provato l’an del credit o» per le seguenti ragioni:

i) stipulazione del contratto in conflitto di interessi (“contratto con sé stesso”); ii) nullità del contratto «in quanto diretto a perseguire motivi illeciti comuni ad entrambi i contraenti (art. 1345 c.c.), coincidenti con la realizzazione di una illecita moltiplicazione dei ricavi da distribuire tra le tre società socie della G.S.T., con conseguente illecita moltiplicazione di costi a danno dell’Ente locale»; iii) «analogia/uguaglianza dei servizi oggetto dei contratti stipulati tra la Multiservizi e la GST e tra questa e i suoi soci», tale «da far dubitare della liceità della causa in concreto perseguita dai contraenti»; iv) «palese similitudine, al confine della sovrapponibilità, dell’oggetto dei tre distinti contratti stipulati tra GST e i suoi soci» con la conseguenza che «l’oggetto del contratto per cui è causa, benché descritto come sopra, sia in concreto non determinabile»;

v) identità della «prestazione di servizi pattuita con Brick, Ingg. Demetrio Pietro e Domenico Cozzupoli s.r.l. e con la Recim s.r.l.(…) tale da far dubitare dell’effettività della prestazione resa da ciascun socio in favore della GST». 3. – Avverso detta decisione Brick s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Fallimento della GST ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. – Con il primo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1345 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», la ricorrente contesta la ratio decidendi relativa alla nullità del contratto per motivo illecito comune a entrambi i contraenti, in quanto diretto a perseguire «una illecita moltiplicazione dei ricavi da distribuire tra le tre società socie della G.S.T., con conseguente illecita moltiplicazione di costi a danno dell’Ente locale», quando invece le disposizioni di cui agli artt. 1418 e 1345 c.c. attestano che il motivo illecito, idoneo a determinare la nullità del contratto, si identifica con una finalità vietata dall’ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell’ordine pubblico o del buon costume, ovvero perché diretta ad eludere una norma imperativa, mentre (testualmente) «nell’ordinamento vigente non esiste alcuna norma che sancisca la nullità del contratto in frode … ai terzi, essendo prevista espressamente solo la nullità del contratto in frode sì, ma alla legge! (art. 1344 c.c.)». 3.2.

– Il secondo mezzo lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» per avere il tribunale «dedicato appena tre righe alle risultanze istruttorie» ed «estrapolato dalle dichiarazioni rese da uno dei tre testimoni una singola frase, senza tenere conto delle risposte fornite da tutti i testimoni che hanno confermato l’effettiva esecuzione, da parte della Brick s.r.l., delle prestazioni oggetto del contratto tra le parti». 3.3. –Il terzo motivo denunzia la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2475 ter c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per non avere il tribunale considerato che il lamentato conflitto di interessi – erroneamente fondato solo sul fatto che il legale rappresentante della Brick rivestiva all’epoca della stipula del contratto con la GST la carica di presidente del consiglio di amministrazione di quest’ultima – è causa di annullabilità, non nullità, del contratto, mentre il curatore non aveva impugnato le delibere del consiglio di amministrazione in questione. 4.

–Tutti i motivi del ricorso sono inammissibili. 5. –In particolare, il secondo motivo è del tutto generico, manca di autosufficienza – poiché non viene trascritto il contenuto delle prove testimoniali che sarebbero state trascurate dal tribunale – e comunque afferisce il merito della decisione, sindacando la valutazione delle prove che è attività affidata ai giudici di merito. 5.1. – Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi – come non ha fatto il ricorrente – che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, o il valore che il legislatoreattribuisce a una differente risultanza probatoria (ad es. valore di prova legale), ovvero, in presenza di prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento (ex plurimis, da ultimo, Cass. 15300/2022, 10226/2022); al contrario, ove si deduca solamente che il giudice abbia male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura, un tempo consentita ai sensi del previgente testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lo è ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da Cass.

Sez.U, nn. 8053 e 8054 del 2014 (cfr. Cass. Sez.U, 34474/2019 e 16598/2016; Cass. 13960/2014, 26965/2007), qui nemmeno denunciati. 6. –Il secondo e il terzo motivo sono invece inammissibili poiché rivolti solo nei confronti di una concorrente ratio decidendi del provvedimento impugnato, il quale si fonda su di una pluralità di ragioni, distinte e autonome (appositamente sintetizzate sopra, al punto 2), le quali risultano astrattamente idonee a sorreggerlo sul piano logico e giuridico, a prescindere dall’adeguatezza della corrispondente motivazione, attualmente censurabile solo nei limiti residuati dalla novellazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. 6.1.

– Secondo la consolidata giurisprud enza di questa Corte, infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di una di esse (così come la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi medesime) rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (ex multis, Cass.

Sez. U, 7931/2013; Cass.18641/2017, 11493/2018, 18119/2020, 24381/2021, 16242/2022, 19599/2022). 7. – A lla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, da versare in favore del l’Erario a norma del l'art. 133 deld.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente,non ammessa al patrocinio , la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa , dispone che il pagamentosia eseguito a favore dello Stato» (Cass.4216/2020, 15817/2019, 5824/2018). 7.1.

–Non vi è luog o a provvedere sul l’istanza di liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 82 d.P.R. 115/02, indirizzata al Presidente dalla curatela fall imentare controricorrente in ragione della propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 144 d.P.R. cit. 8. – Sussistono i presupposti processuali per il cd. r addoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto(Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese , che liquida in Euro 15 .000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per centoed accessori di legge. Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione così liquidate siaeseguito a favore dello Stato. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterior