Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the legal proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, representing a pharmacy business, withdrew the case against the liquidated company Comifin s.p.a., which the defendant accepted without objection. The court ruled that the withdrawal met all statutory requirements under the Code of Civil Procedure, necessitating no further substantive analysis of the underlying dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, provided the opposing party accepts the withdrawal, thereby terminating the litigation without further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 3951/2022 R.G. proposto da: Migliaccio Maria Adele, quale titolare della ditta individuale Farmacia Migliaccio dott.ssa Maria Adele, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe de Simone, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio inRoma, Via A. Bevignani n.9; - ricorrente - contro Comifin s.p.a. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difes a da gli avvocati Marcella Pelà e Fabrizio Conte, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Miani in Roma, Via Tintoretto n. 88; - controricorrente– avverso la sentenza n. 3441/2021 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 24/11/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c om unica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,6 febbraio 2023