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Decreto — n. 3861/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 3861/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following the plaintiffs' formal waiver of the appeal. The plaintiffs, representing heirs and third parties, had previously filed a recourse against a second-instance judgment but subsequently submitted a waiver that met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. The court ruled that the waiver was valid and sufficient to terminate the proceedings without further analysis of the merits or allocation of costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A formal waiver submitted by the appellant satisfies the statutory requirements for extinguishing the proceedings, thereby terminating the case without substantive review.

Parole chiave

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Civil Procedure Code waiver of appeal extinguishment of proceedings Corte di Cassazione formal waiver requirements abbandono del procedimento opposizione procedura pendente

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 22171/2020 R.G. proposto da: Fontanella Nereo e Fontanella Sandro, in proprio e quali eredi di Maria Fila Fileppo e Giuseppino Fontanella, nonché da De Munari Paola, rappresentati e difesi da ll’ avv ocato Carmine Farace, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell’avvocato Marco Machetta in Roma, Via degli Scipioni n.110; - ricorrenti – contro Minox s.r.l., Iulet Mauro Filippo, Airoldi Desolina, Comix s.r.l; - intimati – avverso la sentenza n. 531/2020 della Corte di Appello di Torino pubblicata il 18.05.2020; letta la rinuncia al ricorsodei ricorrenti; rilevato che il curatore dell’intimato fallimento ha comunicato via pec di non opporsi alla dichiaranda estinzione del giudizio; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese stante la mancata costituzione degli intimati;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 6 febbraio 2023 Il