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Ordinanza — n. 3679/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; costs waived due to bankruptcy concordat consent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3679/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the withdrawal of the lawsuit by the appellants. The appellants, representing a bankrupt company and its liquidator, had previously challenged a bankruptcy declaration by the tax agency but subsequently withdrew their case. The Court waived the decision on costs because the withdrawal was made within a bankruptcy concordat that received formal consent from the trustee and all creditors, including the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 166, cod. fall.; When a party withdraws a cassation appeal within a bankruptcy concordat approved by the trustee and all creditors, the appeal is extinguished and no ruling on costs is required.

Parole chiave

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withdrawal of appeal bankruptcy concordat extinction of lawsuit waiver of costs creditor consent liquidator rights tax agency dispute liquidazione del fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.
Il collegio ritiene che non si debba procedere ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, exart. 391, comma 2, cod.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2856/2020 R.G. proposto da : ETRUSCA soc. coop. a r.l., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, e MICELI FABRIZIO, elettivamente domiciliatiin Roma, via Guglielmo Mengarini n. 37, presso lo studio degli Avvocati Filippo Leggeri e Barbara Bea, che lirappresentano e difendono giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, domiciliata in R oma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che larappresenta e difende ope legis -controricorrente - nonché contro FALLIMENTO diETRUSCA soc. coop. a r.l. -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7898/2019 depositata il19 dicembre 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/1/2023dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 36/2019 pubblicata in data 17 gennaio 2019, dichiarava il fallimento di Etrusca soc. coop. a r.l. su istanza di Agenzia delle Entrate -Riscossione.

2. La Corte d’appello di Roma rigettava il reclamo presentato avverso tale statuizione da Fabrizio Miceli, in proprio e quale liquidatore di Etrusca soc. coop. a r.l..

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 18 dicembre 2019, ha proposto ricorso Fabrizio Miceli, nelle qualità indicate, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso ADER –Agenzia delle Entrate – Riscossione. L’intimato fallimento di Etrusca soc. coop. a r.l. non ha svolto difese. Considerato che:

4. Gli Avvocati Filippo Leggeri e Barbara Bea, quali difensori di Etrusca soc. coop. a r.l. e Fabrizio Miceli, hanno depositato in data 9 dicembre 2022 rinuncia al ricorso da loro stessi sottoscritta,in virtù del mandato all’uopo conferito all’interno della procura alle liti unita a tale atto. L’atto di rinuncia è stato ritualmente notificato alla controparte costituita. Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudiziodi cassazione. Il collegio ritiene che non si debba procedere ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, exart. 391, comma 2, cod. proc. civ., tenuto conto che il concordato fallimentare in ragione del quale la rinuncia è stata presentata ha avuto il formale assenso tanto del curatore, quanto di tutti i creditori, compresa l’odierna controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara est