Cassation court quashes bankruptcy court decision for lack of logical reasoning regarding payment proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed a bankruptcy court decree that rejected a creditor's claim due to insufficient evidence of payment. The lower court acknowledged a payment was made but assertedively excluded a delegation of payment without explaining the legal basis for Senini Real Estate's actions. The Supreme Court found this reasoning contradictory and unintelligible, violating constitutional requirements for adequate judicial motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The court must provide a logical and coherent legal reasoning; a decision that asserts contradictory facts or fails to explain the basis for excluding evidence constitutes a violation of law due to inadequate motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12383/2016R.G. proposto da: MATTEOTTI SRL, in persona del legale rapp.p.t. elettivamente domiciliato inROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato MARINESE CRISTIANO (MRNCST70L18G273Y) rappresentato e difeso dall'avvocato DEL GIUDICE RIZZARDO(DLGRZR55T08L407W), come da procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro FALLIMENTO QUADRO UNO COSTRUZIONI SRL, in persona del Curatore p.t. -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di TRENTOn.3384/2015depositatoil 13/04/2016 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023dal Consigliere LAURA TRICOMI. RITENUTO CHE: 1.- Il Tribunale di Trento, con decreto pubblicato il 13/4/2016, ha respinto l’opposizione ex art.98 legge fall. proposta da Matteotti SRL avverso il provvedimento con cui il G.D. al Fallimento Quadro Uno Costruzioni SRL aveva rigettato lasua domanda di a mmissione allo stato passivo del credito chirografario di euro 2.268.500,00=, vantato dall’opponente a titolo di ripetizione di quanto versato, mediante datio in solutum, alla società poi fallita ( in acconto sul prezzo di un immobile che le era stato promesso in vendita con contratto preliminare, non seguito dalla stipula del definitivo)dalla delegata Senini Real Estate SRL, che aveva trasferito a Quadro Uno in bonisl’11,6443% delle azioni di Toscanablu SPA, come risultava da atto di quietanza.
Il credito era stato escluso dal giudice delegato sul rilievo che l’effettiva legittimata (l’effettiva titolare del credito) era Senini Real Estate e che non era applicabile l’art.1180 cod.civ. Il Tribunale, da parte sua, ha affermato che il documento indata 19/12/2012, definito quietanza, tale non poteva essere considerato ed era privo di valore confessorio,perché la creditrice Quadro Uno Costruzioni non lo aveva rilasciato nei confronti della debitrice Matteotti, bensì nei confronti della Senini Rea l Estate , sul presupposto che il prezzo sarebbe stato pagato da tale ultima società mediante cessione alla promittente venditrice di azioni e connesso finanziamento soci della Toscanablu, come si evinceva dalla sottoscrizione appostavi esclusivamente dai legali rapp. p.t. di tali società.
Ne ha dedotto che tale documento costituiva, invece, una “confessione stragiudiziale resa a terzi” liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell’art.2735 cod.civ. Quindi, dopo avere ripercorso le vicende connesse alla stipula ed all’esecuzione del preliminare e dopo aver rilevato che le parti avevano concordemente prorogato alla data del 18 maggio 2013 il termine di scadenza previsto per il versamento dell’acconto, il Tribunale ha accertato che la cessione delle azioni di Senini a Quadro Uno era,in realtà, avvenuta solo il 16/5/2013 e non nella data della pretesa quietanza;ha quindi escluso che vi fosse prova dell’effettivo pagamento ed ha aggiunto, “per completezza”, che non era ipotizzabile alcuna delegazione di pagamento fra Matteotti e Senini, “alla luce del chiaro tenore degli accordi formalizzati” Matteotti SRL ha proposto ricorso perla cassazione del decreto, con tre mezzi.
Il Fallimento è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE: 2.1.-Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art.1269 cod.civ., in tema di delegazione di pagamento. Col motivo si lamenta che non sia stato attribuito valore probatorio dell’avvenuto pagamento alla quietanza prodotta, nella quale era chiaramente indicato che Quadro Uno Costruzioni SRLera stata integralmente soddisfatta da Matteotti SRLe si deduce che ciò sarebbe avvenuto perché il Tribunale, omettendo di esaminare il documento decisivo (prodotto sub.
23) nel quale Senini dichiarava di aver agito in qualità di controllante di Matteotti e nell’interesse di questa, avrebbe trascurato il meccanismo che aveva portato al soddisfacimento della società poi fallita, escludendo la configurabilità della (invocata) delegazione di pagamento senza illustrarne le ragioni. 2.2.-Il motivo è fondato e va accolto, previa sua riqualificazione. Invero, l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. n.4036/2014;
Cass. n. 26310/2017; Cass. n. 10862/2018). Pertanto, ove il ricorrente lamenti la mancanza o l'apparenza della motivazione, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art.360, primo comma, n.4, cod.proc.civ. purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante da ciò dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.
Nel caso in esame, la censura ha messo in luce una anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, perché ha evidenziato che non è esplicito il percorso logico giuridico sulla scorta del quale è stato escluso che vi fosse prova tanto del versamento dell’acconto, quanto che questo fosse stato eseguito da Senini su delega di Matteotti.. Tale anomalia, che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass.
S.U. n.8053/2014), emerge dal decreto impugnato, che pur dando atto di plurimi rapporti economici e contrattuali tra le parti, da un lato, dopo aver escluso la valenza probatoria de lla quietanza , ha comunque riconosciuto che il pagamento (la datio in solutum) era stato eseguito da Senini entro il termine di scadenza prorogato concordato fra Matteotti e Quadro Uno, dall’altro ha escluso in via meramente assertiva la ricorrenza della delega, senza s piegare a che titolo Senini Real Estate SRL avrebbe operato il trasferimento delle azioni Toscanablu in favore della società poi fallita. 3.- Il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt.2735 cod.civ., che disciplina la confessione stragiudiziale, e 1199 cod.civ., che stabilisce il diritto del debitore a conseguire la quietanza dal creditore, ed il terzo motivo, con cui si denuncia l’omesso, insufficiente e/o errato esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, sono assorbiti in ragione dell’accoglimento del primo motivo. 4.-In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, al Tribunale di Trento in diversa composizione.
P.Q.M.
-Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; - Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Trento, in diversa composizione, cui